Scontro tra veicoli: come può essere effettuato l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti?

Redazione Scientifica
01 Dicembre 2022

In seguito ad un incidente stradale tra un'auto ed un motociclo, si discute in Cassazione dell'eguale (od esclusiva) responsabilità dei due conducenti che hanno causato il sinistro in questione, sulla scorta degli elementi raccolti in relazione alla concreta dinamica di quanto avvenuto, che avrebbero dovuto portare a ritenere accertata l'assenza di alcuna condotta colposa in capo al danneggiato.

Il Collegio ricorda a riguardo che costituisce ius receptum la constatazione secondo cui «la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario», operando sia quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, sia qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (Cass. n. 7061/2020, n. 8409/2011, n. 15434/2004).

Nel caso di specie la Corte territoriale si sarebbe dovuta interrogare sul contegno di guida del motociclista, essendo rimasta ignota la velocità impressa dallo stesso al proprio veicolo – sull'idoneità del comportamento dell'automobilista ad integrare la causa esclusiva del sinistro, potendo essa costituire prova “indiretta”, comunque idonea a vincere quella presunzione di legge.

Per dirimere la controversia in oggetto, la S.C. enuncia il seguente principio di diritto: «in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente».

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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