GdP, limiti di appellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità

Redazione scientifica
02 Dicembre 2022

Deve escludersi che possa ritenersi ammissibile un appello avverso una sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità nei casi in cui non siano espressamente specificati i principi regolatori della materia che si assumono violati.

In un causa riguardante la ripetizione di somme indebitamente incassate per l'erogazione di un servizio idrico, la Corte di cassazione ha fornito chiarimenti in merito ai limiti di appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità.

Preliminarmente il Collegio ha ricordato che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

Soffermandosi sui «principi regolatori della materia» ha quindi chiarito che essi «non corrispondono a singole norme regolatrici della specifica materia in questione, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa».

La materia è quella concreta della causa (per esempio, un contratto di vendita di cose mobili). I principi regolatori delineano la configurazione essenziale del rapporto, delle norme costituenti le linee-guida della sua disciplina, senza le quali quel tipo di rapporto non sussiste, ovvero in forza delle quali il rapporto passa da una configurazione a un'altra.

I giudici, inoltre, pur dando conto di un unico e isolato precedente della Corte (Cass., sez. I, sent., n. 15678/2015) – incline ad escludere che il giudice d'appello possa dichiarare l'inammissibilità del gravame (sotto il profilo della mancata specificazione del principio regolatore della materia in ipotesi violato), se tale principio regolatore possa ricavarsi in via interpretativa dalla lettura dell'atto d'appello – hanno ritenuto di far proprio (e di riproporre al fine di assicurarne continuità) il ben più consolidato e nutrito orientamento della giurisprudenza di legittimità che, muovendo dal principio di cui all'art. 342 c.p.c. (là dove impone la necessaria specificità dei motivi di appello), ha escluso che possa ritenersi ammissibile un appello avverso una sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità in cui non siano espressamente specificati i principi regolatori della materia che si assumono violati.

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