Impugnazione delle delibere dell’assemblea condominiale: come si determina il valore della causa?
02 Dicembre 2022
Il Collegio ricorda a riguardo che «la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al Condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro» (Cass. n. 9068/2022; n. 19250/2021; n. 15434/2020). Inoltre, in tema di competenza per valore, l'art. 12, comma 1, c.p.c. – per il quale «il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione» - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, che va, quindi, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (Cass. n. 2850/2018; n. 2737/2012; n. 21529/2004). Ne consegue che «nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di Condominio il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |