Impugnazione delle delibere dell’assemblea condominiale: come si determina il valore della causa?

Redazione scientifica
02 Dicembre 2022

Nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di Condominio il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione.

Il Collegio ricorda a riguardo che «la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al Condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro» (Cass. n. 9068/2022; n. 19250/2021; n. 15434/2020).

Inoltre, in tema di competenza per valore, l'art. 12, comma 1, c.p.c. – per il quale «il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione» - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, che va, quindi, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (Cass. n. 2850/2018; n. 2737/2012; n. 21529/2004).

Ne consegue che «nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di Condominio il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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