L'assegno postdatato è un valido titolo esecutivo?
05 Dicembre 2022
La Corte ha espresso tale principio in relazione ad un giudizio di opposizione all'esecuzione, nell'ambito del quale l'opponente deduceva che l'assegno invocato quale titolo esecutivo non possedeva tale efficacia, in quanto postdatato.
Sia il tribunale, sia la Corte d'appello in sede di gravame, rigettavano l'opposizione, evidenziando che «anche un assegno postdatato può costituire un valido titolo esecutivo, quando sia presentato all'incasso in data successiva a quella posta sul titolo».
Adita a seguito del ricorso per cassazione proposto dall'originaria opponente, la Corte ha tuttavia rilevato che «un assegno bancario non ha, sempre e comunque, l'efficacia di titolo esecutivo: può averla solo se in regola “sin dall'origine” con l'imposta di bollo».
Si tratta, infatti, di uno dei requisiti stabiliti dall'art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 642/1972 (il quale, al comma 3, soggiunge che l'inefficacia dell'assegno come titolo esecutivo deve essere rilevata anche d'ufficio).
Come negozio giuridico, peraltro, l'assegno postdatato può costituire una promessa di pagamento, assolvendo la stessa funzione del vaglia cambiario. Anche il vaglia può costituire titolo esecutivo solo se in regola "sin dall'origine" con l'imposta di bollo.
Tuttavia, la tariffa prevista dalla legge sul bollo per il vaglia cambiario è diversa da quella prevista per l'assegno bancario. Quest'ultimo, per valere quale titolo esecutivo, sconta una imposta fissa; il vaglia cambiario sconta un'imposta proporzionale al valore.
Secondo i giudici, dunque, «se l'assegno bancario può valere come titolo esecutivo solo se in regola "sin dall'origine" con l'imposta di bollo; e se l'assegno postdatato assolve la funzione del vaglia cambiario, la conclusione inevitabile è che l'assegno bancario postdatato può valere come titolo esecutivo solo se in regola, sin dal momento in cui venne emesso, con l'imposta di bollo cui sono soggetti i c.d. "pagherò" cambiari».
La Corte d'appello, ritenendo che anche un assegno postdatato possa avere efficacia di titolo esecutivo, non ha applicato correttamente tali principi in quanto, in primo luogo, ha trascurato di accertare il presupposto stesso dell'efficacia esecutiva dell'assegno bancario postdatato, ossia la regolarità fiscale «sin dall'origine».
In secondo luogo, ha ritenuto che un assegno postdatato costituisca un valido titolo esecutivo, se presentato per l'incasso in data successiva a quella risultante dal contesto letterale del titolo. Così giudicando, però, il giudice di secondo grado ha confuso il problema della validità del negozio (che non necessariamente è esclusa dalla postdatazione) con quello della sua efficacia di titolo esecutivo, la quale è invece incompatibile con la postdatazione, se il titolo sia fiscalmente irregolare ab origine. |