Sì al credito R&S anche per l'implementazione sperimentale di nuove soluzioni e pacchetti applicativi in ambiente SAP
05 Dicembre 2022
È sufficiente che ogni singolo processo o prodotto sia nuovo (o significativamente migliorato) per l'azienda e per ciò stesso meritevole di considerazione sotto forma di agevolazione tributaria, per il beneficio tecnico che ne consegue all'impresa che lo ha concretamente “tradotto”. Così si pronuncia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano con la sentenza n. 3308 del 30 novembre 2022.
Il caso. Una società di capitali, svolgente servizi di consulenza nel settore delle tecnologie e dell'informatica, impugnava un atto di recupero con il quale, relativamente all'anno d'imposta 2015, l'Agenzia, pur riconoscendo l'esistenza e l'effettività delle spese sostenute, le aveva contestato un indebito utilizzo in compensazione per l'anno 2016 del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, ritenuto insussistente stante l'assenza delle condizioni oggettive previste dalla norma agevolativa (art. 3, d.l. 23/12/2013, n. 145). In particolare, la società aveva sviluppato un Progetto sperimentale per l'implementazione di nuove soluzioni e pacchetti applicativi in ambiente SAP (gestione multiutente e multipiattaforma) al fine di acquisire nuove conoscenze, accrescere quelle esistenti e utilizzare tali conoscenze per nuove applicazioni e nuovi prodotti, articolando il Progetto in sei ambiti progettuali di diversi settori (medicale, assicurativo, retail e moda) ampliando il portafoglio prodotti per il tramite di una attività di ricerca mirata a soddisfare la continua evoluzione delle esigenze di mercato, oltre al miglioramento della gestione e delle performance aziendali.
L'Ufficio aveva contestato la spettanza del credito mancando quei requisiti di novità per poter qualificare le suddette attività come di “Ricerca e Sviluppo” (R&S); ciò in quanto l'attività di R&S svolta dalla società era stata incentrata sulla realizzazione di software applicativi, sviluppati su piattaforma SAP, che «aggiungevano nuove funzionalità agli utenti utilizzando metodi conosciuti e strumenti software esistenti».
Tra i vari motivi di ricorso, la società eccepiva l'illegittimità dell'atto di recupero con riferimento al mancato requisito della novità in quanto non previsto dalla normativa. Osservava, comunque, che l'attività di R&S come svolta presentasse elementi di novità per la presenza dei requisiti di “innovazione” e “sviluppo sperimentale”, nonché “superamento di vincoli tecnologici”, in coerenza ed in linea con la Circolare MISE del 2018 e il Manuale di Frascati, intervenuti successivamente al periodo considerato.
La decisione. Preliminarmente, la Corte osserva come l'Agenzia avesse richiamato i criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel manuale di Frascati dell'ottobre 2015 e dei chiarimenti di prassi (Circolare del MISE n. 59990 del 9 febbraio 2018), costituenti in linea di principio fonte interpretativa di riferimento anche agli effetti della disciplina agevolativa introdotta dal citato articolo 3, affermando che, affinché un progetto per lo sviluppo di un software possa essere classificato come R&S, la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica. Per cui un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l'arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere classificato come R&S se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza.
I giudici, tuttavia, rammentano la ratio della norma scrutinata ovvero assicurare l'effettivo obiettivo di favorire il consolidamento di un sistema imprenditoriale qualificato ed altamente competitivo, come richiestoci in ambito euro-unionale, inducendo a ritenere che la valutazione della normativa per i limiti derivanti dai decreti applicativi e attuativi MEF/MISE necessari alla verifica ed al controllo, debba avvenire con oggettiva e prudente elasticità al fine di stimolare la crescita della ricerca e dell'innovazione, per migliorare la qualità dei prodotti e rendere la nostra industria più competitiva a livello internazionale.
Con questa premessa, la Corte afferma a chiare lettere come non vi sia alcun riferimento nella legge e nel decreto attuativo ai criteri di classificazione stabiliti dal “Manuale di Frascati”; pertanto, chiosa il Collegio, con riferimento all'investimento/innovazione quale parametro volto ad individuare lo sforzo dell'impresa verso lo sviluppo di un prodotto nuovo o migliorato, non v'è cenno ad un superamento tecnico scientifico che apporti beneficio all'intera economia, quale novità assoluta nel settore di appartenenza, visto che la norma riconosce esplicitamene il beneficio anche per l'acquisizione e l'utilizzo di conoscenze e capacità esistenti. Sulla base delle suddette motivazioni, i giudici tributari milanesi hanno concluso per la legittimità del diritto di credito della società ricorrente ritenendo a tal fine sufficiente che ogni singolo processo o prodotto sia nuovo (o significativamente migliorato) per l'azienda e per ciò stesso meritevole di considerazione sotto forma di agevolazione tributaria, per il beneficio tecnico che ne consegue all'impresa che lo ha concretamente "tradotto".
La Corte aggiunge altresì che, anche se negli anni successivi l'Agenzia, con diversi documenti di prassi (Circ. n. 59990/2018 – Chiarimenti sull'applicazione della disciplina nel settore del software - Ris. N. 46/E del 22/06/2018 e n. 40/E del 2/04/2019) abbia affermato esplicitamente che la fonte interpretativa per la corretta interpretazione del credito R&S fosse il manuale i Frascati (mutando approccio nel senso che, affinchè un'attività innovativa fosse eleggibile al credito R&S, questa avrebbe dovuto prevedere il superamento di un ostacolo scientifico o tecnologico con un beneficio per l'intera economia o come non possano essere ritenute ammissibili le attività che apportavano un ampliamento delle conoscenze a livello della singola impresa), non poteva avere effetto per il passato, né essere intesa quale interpretazione retroattiva. |