Vittime del dovere e insalubrità “ordinaria”

06 Dicembre 2022

La tutela assistenziale delle vittime del dovere è ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario.

Le particolari condizioni ambientali ed operative, richieste dalla normativa vigente per la protezione delle vittime del dovere, possono essere riscontrate anche nello svolgimento dei compiti che afferiscono alla tipica mansione svolta dal lavoratore?

Sebbene la disciplina di cui al comma 564 dell'art. 1 L. n. 266/2005 consenta un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledono il diritto alla salute e causano malattie professionali, deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti assegnati.

La giurisprudenza sul punto ha chiarito che non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle normali condizioni di svolgimento dei compiti ordinariamente assegnati. In altri termini, per particolari condizioni si deve intendere solo ciò che risulta fuori dal comune e dall'ordinario, relativo a ciò che devia rispetto alla normalità ed al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente ed ordinariamente connesso alle attività del servizio. L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è, quindi, il risultato della valutazione operata dal giudice di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro.

Diversamente opinando, ossia equiparando la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, si estenderebbe il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c. In sintesi, può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio, sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente ex se l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario.

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