Tumore contratto a seguito di prolungato utilizzo del cellulare aziendale: parametri di indennizzo INAIL

Annachiara Lanzara
06 Dicembre 2022

Con tale pronuncia la Corte d'Appello di Torino afferma che l'Inail indennizza il tumore contratto dal lavoratore per l'utilizzo prolungato del cellulare di servizio; ciò benché si tratti di una forma benigna, il neurinoma del nervo acustico, che tuttavia determina «sordità sinistra, paresi del nervo facciale, disturbo dell'equilibrio e sindrome depressiva». Esiste infatti «un'elevata probabilità» che a causare la patologia sia stato l'uso del telefonino per oltre due ore al giorno. Per anni la telefonia mobile è stata monopolizzata dalla tecnologia Etacs, con radiofrequenze molto più invasive rispetto a oggi.

Dal momento in cui il nostro ordinamento è ispirato al principio di equivalenza delle cause di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per ricostruire il nesso, posto l'onere probatorio a carico del lavoratore danneggiato ex art. 2697 del codice civile, deve tenersi conto di qualsiasi fattore anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale.

Ne discende dunque che, in virtù del richiamato principio, nemmeno la predisposizione morbosa o il concorso di fattori di diversa natura sono idonei ad escludere il nesso causale tra evento infortunistico e danno biologico, dovendosi attribuire un ruolo di concausa anche a una minima accelerazione di pregressa malattia.