Tumore contratto a seguito di prolungato utilizzo del cellulare aziendale: parametri di indennizzo INAIL
06 Dicembre 2022
Dal momento in cui il nostro ordinamento è ispirato al principio di equivalenza delle cause di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per ricostruire il nesso, posto l'onere probatorio a carico del lavoratore danneggiato ex art. 2697 del codice civile, deve tenersi conto di qualsiasi fattore anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale.
Ne discende dunque che, in virtù del richiamato principio, nemmeno la predisposizione morbosa o il concorso di fattori di diversa natura sono idonei ad escludere il nesso causale tra evento infortunistico e danno biologico, dovendosi attribuire un ruolo di concausa anche a una minima accelerazione di pregressa malattia. |