La “querela-selezione” (o “querela-opportunità”) nella riforma Cartabia: questioni di diritto intertemporale

Ferdinando Brizzi
06 Dicembre 2022

In attesa che la Corte costituzionale, “sollecitata” dal Tribunale di Siena, si pronunci sul differimento dell'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia, prosegue l'attività ermeneutica della giurisprudenza sui complessi profili di diritto intertemporale che riguardano in particolare la modifica delle condizioni di procedibilità.
Massima

L'inapplicabilità del d.lgs. n. 150/2022 ai processi in corso discende dal diverso, autonomo intervento legislativo di cui al d.l. n. 162/2022, art. 7: è la voluntas legis espressa da quest'ultimo decreto-legge ad aver determinato il differimento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 cit., sicché il riferimento alla ratio di garanzia sottesa alla previsione del termine della vacatio volto a permettere la conoscenza della nuova norma è del tutto inconferente rispetto al differimento sancito.

Il caso

Con sentenza del 14/04/2021 della Corte Appello di Palermo l'imputato veniva condannato per il delitto di esercizio di ragion fattasi e di lesioni personali.

Nei confronti della sentenza veniva interposto ricorso per cassazione, per l'annullamento della sentenza impugnata con conseguente statuizione di non doversi procedere per estinzione del reato per condotte riparatorie a seguito dell'accordo intervenuto, in termini definitivi, tra imputato e persona offesa, che, nel verbale del 09/08/2021, si è dichiarato appunto in toto risarcito.

I giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui all'art. 393 c.p., è estinto per remissione di querela. Stessa sorte ha riguardato il residuo reato di lesioni personali aggravate, in questo caso perché il reato è estinto per prescrizione.

La questione

Nel ricorso è stata evocata la disciplina dettata dall'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che escluderebbe la procedibilità d'ufficio della fattispecie in esame e consentirebbe il dispiegarsi dell'intervenuta remissione e della relativa accettazione.

Il d.lgs. n. 150/2022 ha visto la propria vacatio legis esaurirsi in data 01/11/2022, ma, prima della scadenza di tale data, è stato emanato il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2022 ed entrato in vigore nella medesima data), che, all'art. 6, ha introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 150 del 2022, l'art. 99-bis, in forza del quale lo stesso decreto legislativo entrerà in vigore il 30 dicembre 2022.

Secondo la prospettiva del ricorrente, si imporrebbe una soluzione interpretativa che porti a ritenere applicabili, anche nel periodo di prolungata vacatio legis, le leggi penali sostanziali più favorevoli previste dal d.lgs. n. 150 del 2022». Detta soluzione troverebbe l'avallo in quella giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto applicabile in giudizio lo ius novum più favorevole al reo già durante il periodo di vacatio legis (Cass. pen., sez. I, 14 maggio 2019, n. 39977, Addis, Rv. 276949-014, in tema di nuovi limiti scriminanti ex artt. 52 e 55 c.p. introdotti dall'art. 1 l. n. 36/2019; Cass. pen., sez. I, 18 maggio 2017, n. 53602, Caré e altro, Rv. 271639-01, in tema di depenalizzazione del reato di ingiuria ex art. 1, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 7/2016).

Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 393 c.p., perché estinto per remissione di querela, con rideterminazione della pena e declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso.

Con riferimento all'imputazione di ragion fattasi, la Cassazione ha dichiarato il reato estinto per remissione di querela, mentre, quanto all'imputazione di lesioni volontarie, ha ritenuto che la remissione di querela non esplichi effetti estintivi, in quanto preclusi dalla circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 2), c.p. (Cass. pen., sez. V, 10 febbraio 2015, n. 13546, Porcella, Rv. 263083).

Le soluzioni giuridiche

La Corte ha ritenuto che alla data della deliberazione della presente sentenza le disposizioni del d.lgs. n. 150/2022 non sono entrate in vigore.

Al riguardo, però, ha giudicato necessario esaminare l'indirizzo espresso dalle sentenze di legittimità richiamate dal ricorrente. Secondo tali sentenze, in tema di abolitio criminis, èlegittima la sentenza d'appello che non confermi la condanna per un reato che, al tempo della decisione, risulti abrogato, nonostante al momento della adozione della decisione non sia ancora interamente decorso il periodo di vacatio legis ai sensi dell'art. 10 delle preleggi e dell'art. 73, comma 3, Cost., in quanto la funzione di garanzia per i consociati, che è perseguita dalla previsione del suddetto termine volto a permettere la conoscenza della nuova norma, non comporta anche il perdurante dovere del giudice di applicare una disposizione penale ormai abrogata per effetto di una successiva norma già valida (Cass. pen. sez. I, 18 maggio 2017, n. 53602, Carè, Rv. 271639; conf. Cass. pen., sez. I, 14 maggio 2019, n. 39977, Addis, Rv. 276949).

Il Collegio non ha però condivide l'indirizzo espresso dalle due citate sentenze, per plurime ragioni.

In primo luogo, il riferimento alla ratio della disciplina della vacatio legis non può sterilizzare la chiara formulazione dei suoi effetti, ossia la "non obbligatorietà" della legge prima del decorso del termine della vacatio, secondo la formula di cui all'art. 10, primo comma, della preleggi, ovvero, la più puntuale dizione dell'art. 73, comma 3, Cost., in forza del quale, di regola e salvo regolamentazione da esse stesse stabilita, la legge «entra in vigore» il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. L'univoco tenore dell'art. 10 delle preleggi e quello, ancor più perspicuo, dell'art. 73, comma 3, Cost. rendono ragione dell'autorevole opinione dottrinale secondo cui il periodo di vacatio costituisce il riferimento essenziale per fissare il momento in cui la legge entrerà in vigore.

Del resto, non è dubbio, secondo la sentenza in commento, che, durante la vacatio legis, il legislatore possa intervenire per modificare la legge già approvata e promulgata, ma ancora non entrata in vigore.

Per i giudici di legittimità, si tratterebbe della vicenda di recente verificatasi in materia di sicurezza alimentare. L'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 aveva stabilito l'abrogazione di una serie di reati, ma, prima della sua entrata in vigore (il 26 marzo 2021), l'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42 ha "ripristinato" alcuni dei reati previsti dall'art. 18 come destinati all'abrogazione. Si tratta di una vicenda analoga a quella in esame e, rispetto a essa, la giurisprudenza di legittimità non ha ravvisato alcun fenomeno di successione di leggi, sostenendo, infatti, che la condotta di chi pone in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione costituisce tuttora reato, sebbene l'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, sia stato abrogato dall'art. 18 del d.lgs. n. 27/2021, vigente a far data dal 26/03/2021, in quanto il precedente 25/03/2021 è entrato in vigore il d.l. n. 42/2021, che ha modificato l'art. 18 cit., ampliando il novero delle disposizioni della legge n. 282/1962 sottratte all'abrogazione, tra le quali il suddetto art. 5 (Cass. pen., sez. III, 16 giungo 2021, n. 34395, Dragotti, Rv. 282365).

Decisivo, comunque, è il rilievo che il caso in esame, a ben vedere, non chiama in causa la problematica della vacatio legis, esauritasi, per il d.lgs. n. 150/2022, lo scorso 01/11/2022. L'inapplicabilità di tale d. lgs. discende infatti, dal diverso, autonomo intervento legislativo di cui all'art. 7 d.l. n. 162/2022: è la voluntas legisespressa da quest'ultimo decreto-legge ad aver determinato il differimento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 cit., sicché il riferimento alla ratio di garanzia sottesa alla previsione del termine della vacatio volto a permettere la conoscenza della nuova norma - ratio su cui si fonda l'orientamento espresso dalle citate sentenze Carè e Addis sopra richiamate - è del tutto inconferente rispetto al differimento sancito dal decreto-legge 162 del 2022.

Qui è il legislatore che ha statuito un differimento temporale dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 cit., sulla base di una norma che il giudice non può certo disapplicare.

Da ultimo, la Cassazione ha optato per l'irrilevanza della eccezione di illegittimità costituzionale pur prospettata dal ricorrente, irrilevanza collegata alla necessità di dar corso alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Osservazioni

Come già evidenziato in altro contributo su questa Rivista (Ferdinando Brizzi, Rimessa alla Corte costituzionale la questione del differimento della c.d. RiformaCartabia, Focus del 21 novembre 2022), la questione decisa in sentenza è destinata a ricevere ulteriore approfondimento a seguito del futuro intervento chiarificatore della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul differimento dell'entrata in vigore dell'intero decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 dal Tribunale di Siena.

Tuttavia, la decisione in commento, da un lato, consente di svolgere alcune considerazioni per quanto concerne il nuovo assetto che viene ad assumere la querela, dall'altro, può essere integrata con ulteriori spunti in tema di diritto intertemporale.

Entrambe le riflessioni possono essere svolte alla luce di quanto previsto in Rel.: n. 68/22 Roma, 7 novembre 2022, Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Servizio Penale, Relazione su novità normativa: Disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari – cd. Riforma Cartabia), come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162.

Si legge nella Relazione che, in aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale il legislatore della delega ha disposto, agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150, l'ampliamento delle ipotesi di reati procedibili a querela ricompresi nel Libro II e III del codice penale. Condizionando la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto ed alla sovranità della persona offesa, tale opzione – già inaugurata con la legge 24 novembre 1981, n. 689 e proseguita, da ultimo, col d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 – denota l'importanza crescente della “funzione selettiva” della cd. “querela-selezione” (o “querela-opportunità”), intesa come filtro processuale e, al contempo, come tecnica di depenalizzazione di fatto in tutte quelle ipotesi in cui la depenalizzazione tout court appaia una scelta troppo radicale; in altri termini, la querela diventa lo strumento politico-criminale volto a contemperare sinergicamente la superfluità della pena in concreto, in coerenza con la sua natura di extrema ratio, con il contenimento del sovraccarico giudiziario.

Nel contesto degli interventi volti al contenimento dei flussi in entrata e alla decongestione dettati dalla legge delega n. 134/2021, il mutato regime di procedibilità infine attuato col d.lgs. n. 150 dovrebbe incentivare, altresì, le condotte riparatorie e risarcitorie, tali da determinare l'estinzione del reato prima della celebrazione del processo, attraverso la remissione della querela, ovvero durante lo stesso, mediante le nuove ipotesi di remissione tacita (si veda l'inedito comma terzo, n. 1, aggiunto all'art. 152 c.p. dall'art. 1, comma 1, lett. h, d.lgs. n. 150/2022, con i correlati correttivi processuali), ovvero integrando la causa di estinzione di cui all'art. 162-ter c.p. (applicabile per l'appunto alla sola categoria dei reati procedibili a querela), con ciò rinnovandosi il crescente favor legislativo per le condotte “antagoniste all'offesa”, poste in essere dal reo, in funzione della riparazione e ricomposizione del conflitto generatosi col reato.

In questo contesto, gli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 150/2022 apportano una serie di modifiche di favore alla parte speciale del codice penale (libri II e III), prevedendo un ulteriore ampliamento del perimetro dei reati in cui la disponibilità della risposta penale è rimessa alla volontà punitiva discrezionale della persona offesa, attraverso il mutato regime di procedibilità a querela per alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio nonché – autentica novità di “sistema” – per due contravvenzioni che sono state selezionate, in base ai criteri di delega, tra quelle poste a tutela di beni personali e non collettivi (artt. 659 e 660 cod. pen.). Resta salva, nella gran parte delle ipotesi, la procedibilità officiosa nel caso in cui la persona offesa risulti incapace per età (giovane o avanzata) o per infermità (fisica o psichica).

Tra i delitti contro il patrimonio trasformati a querela di parte, si annoverano ad esempio molte ipotesi aggravate del reato di furto, finora procedibili d'ufficio, tra le quali quelle circostanziate ex art. 61, n. 7, c.p. ovvero quelle ex art. 625, nn. 2 e 7, c.p. quest'ultimo limitatamente del fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, cod. pen., ovvero ex art. 625, n. 2, c.p. (ipotesi molto frequente nella prassi). Tra i delitti contro la persona, si annovera esemplificativamente il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis, comma 1, c.p., nell'ipotesi-base non aggravata) e quello di lesioni personali (art. 582 c.p.), che viene ora definitivamente “svincolato” dalla durata della malattia non superiore ai venti giorni (cd. lesioni lievissime), con conseguente introdotta procedibilità a querela anche delle cd. lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni).

La relazione consente inoltre di approfondire la delicata questione di diritto intertemporale affrontata nella sentenza, integrandola. Il nuovo regime di procedibilità a querela di applicherà a partire dall'entrata in vigore del decreto, ora fissata dall'art. 99-bis [quindi dal 30 dicembre 2022] ma trattandosi di modifica di favore, in quanto riguardante un istituto da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell'an e del quomodo di applicazione del precetto (v., in tema di procedibilità d'ufficio per i reati sessuali, Cass. pen., sez. V, 8 giugno 2015, n. 44390, R., Rv. 265999-01 e Cass. pen., sez. III, 8 luglio 1997, n. 2733, Frualdo, Rv. 209188-01; in tema di procedibilità a querela introdotta per il reato di cui all'art. 642 c.p., Cass. pen., sez. II, 24 settembre 2008, n. 40399, Calabrò, Rv. 241862-01), esso si applica retroattivamente ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p. (così Cass. pen., sez. un., 21 giugno 2018, n. 40150, Salatino, § 5) anche ai reati commessi fino al 29 dicembre 2022, senza che possa tuttavia valere la regola della cedevolezza del giudicato: non è infatti possibile assimilare il caso di specie né ad un'ipotesi di abrogatio criminis con sequenziale applicazione del disposto di cui all'art. 673 c.p.p., non trattandosi di una modifica idonea ad incidere su un elemento costitutivo della fattispecie (così Cass. pen., sez. I, 3 dicembre 2019, n. 1628 9, Rv. 277925-01: fattispecie relativa al delitto di appropriazione indebita aggravato art. 61, comma 1, n. 11, c.p., divenuto procedibile a querela a seguito del d.lgs. n. 3 del 2018), né ad una pronuncia di incostituzionalità potenzialmente idonea a travolgere gli effetti anche delle sentenze divenute irrevocabili ed in astratto anche se più favorevoli.

Quindi, pur essendo stata ribadita anche dal Massimario la data del 30 dicembre 2022 come quella di entrata in vigore della rinnovata querela-selezione, se ne precisa l'applicazione retroattiva ai reati commessi fino al giorno immediatamente precedente.

Sarà a questo punto la Corte costituzionale a porre fine a questa interessante e delicata vicenda di successione della legge nel tempo.