La domanda di demolizione va proposta nei confronti di tutti i comproprietari

Redazione scientifica
06 Dicembre 2022

La domanda di demolizione del muro di confine illegittimamente costruito dal confinante, ove proposta nei confronti del proprietario del fondo contiguo a quello attoreo, ha natura reale; qualora il confinante sia coniugato in regime di comunione legale sussiste il litisconsorzio necessario con il coniuge.

La proprietaria di un immobile otteneva in primo grado una condanna del vicino alla rimozione di una veranda e conseguente risarcimento del danno. La Corte d'appello rigettava successivamente il gravame proposto dal proprietario condannato. Con citazione in opposizione ex art. 404 c.p.c., la moglie del proprietario condannato alla rimozione deduceva di essere la comproprietaria dell'immobile oggetto della domanda e di non aver preso parte al giudizio. Lamentava un'ingiusta lesione del suo diritto di comproprietà, assumendo che la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari dell'immobile e, quindi, anche di lei. La Corte d'appello rigettava l'opposizione di terzo. La donna ricorreva quindi per la cassazione di tale sentenza denunciando l'erronea esclusione del suo litisconsorzio necessario.

La Corte d'appello aveva ritenuto che la domanda volta a ottenere la rimozione era stata qualificata, nel giudizio presupposto, come di risarcimento del danno e riduzione in pristino e che la stessa non prevedesse il litisconsorzio necessario di tutti i proprietari del bene sul quale l'opera contestata era stata eseguita. In accoglimento del ricorso, la Suprema Corte ribadisce il principio per il quale «la domanda di demolizione del muro di confine illegittimamente costruito dal confinante, ove proposta nei confronti del proprietario del fondo contiguo a quello attoreo, ha natura reale; qualora il confinante sia coniugato in regime di comunione legale sussiste il litisconsorzio necessario con il coniuge, in quanto l'eventuale accoglimento della domanda inciderebbe sul contenuto del diritto di proprietà dell'immobile e sulle facoltà di godimento e di disposizione di esso, di cui sono titolari entrambi i comproprietari del bene, a prescindere dall'autore dell'opera illegittimamente realizzata» (Cass. civ., sez. II, 1° aprile 2008, n. 8441). Da ciò deriva l'erroneità della decisione in Appello che escludeva l'ipotesi di litisconsorzio necessario; la Corte invece di escluderlo, avrebbe dovuto indagare sull'esistenza della comunione, posto che la stessa costituisce, in difetto di convenzione contraria, il regime legale della famiglia. La Suprema Corte accoglie il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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