Quantificazione del danno parentale: Tabelle di Roma e Milano a confronto
07 Dicembre 2022
Il Tribunale di Torino, pronunciandosi su una vicenda relativa alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, mette a confronto le Tabelle di Roma e la Tabella Milano 2022 integrata a punti, comparando il quantum risarcibile ed evidenziando in particolare le differenze nei criteri adottati.
In primo luogo, il giudice osserva che se per la Tabella di Roma il valore punto è di € 9.806,70, per la Tabella di Milano ammonta a 3.365,00. Il Tribunale di Torino rileva che la Tabella del Tribunale di Milano consenta un'attribuzione maggiore per le vittime sulla base esclusivamente del c.d. criterio E, corrispondente alla “qualità e intensità della relazione affettiva”, considerato l'unico parametro “soggettivo” a fronte di ulteriori quattro parametri oggettivi. Tale criterio E, infatti, comporta necessariamente una valutazione da parte del giudice in relazione alle circostanze concrete in causa, secondo un'oscillazione da 0 a 30 punti e sempre entro la soglia del “cap” massimo del valore di € 336.500,00, introdotta dalla medesima Tabella di Milano. Il Giudice ritiene che la differenza fondamentale tra i criteri adottati da Roma e da Milano consista proprio nell'utilizzo da parte del primo di parametri esclusivamente oggettivi, a fronte dell'impiego del criterio E da parte di Milano, che rende indispensabile l'intervento e la valutazione del giudice.
Sulla base dei soli criteri tabellari oggettivi un'attribuzione di valore maggiore del danno parentale in causa risulta secondo i criteri adottati dalla Tabella di Roma, mentre l'utilizzo del criterio E (“qualità ed intensità della relazione affettiva”), essendo “soggettivo”, permette una quantificazione maggiore secondo i parametri di Milano. Valutato quanto sopra, il Tribunale torinese quantifica il risarcimento del danno parentale in euro 336.500,00 in favore di ognuno degli attori, sulla base delle seguenti motivazioni: a) la necessità di un adeguamento del valore del danno risarcibile rispetto alla ormai piuttosto risalente Tabella romana; b) la necessità di risarcire integralmente ed in maniera conforme a giustizia la perdita patita da tutti gli attori, soprattutto per la peculiarità ed eccezionalità del caso, in cui, in maniera del tutto imprevedibile ed inaspettata, il legame affettivo tra la giovane vittima ed i superstiti è stato reciso ex abrupto (come emerge dalla espletata istruttoria orale, come dimostrato dalle conseguenze psichiche accertate in capo ai figli desumibili dalla CTU psichiatrica che il precedente GI ha ritenuto di disporre).
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