Controversie in materia di comunione legale tra «coniugi». Questioni in tema di litisconsorzio necessario

Sergio Matteini Chiari
07 Dicembre 2022

Il contributo esamina le azioni di cui siano parti «coniugi» in regime di comunione legale e le ipotesi in cui ricorre litisconsorzio necessario.
Inquadramento

Si fa rinvio all'«Inquadramento» posto in capo al focus intitolato «Controversie in materia di comunione ordinaria. Questioni in tema di litisconsorzio necessario», pubblicato su questo portale.

Comunione legale tra coniugi, tra uniti civilmente e tra conviventi di fatto. Premessa

La comunione legale fra «coniugi» ha una sua specifica disciplina, che è dettata dagli artt. 177 ss. c.c. ed è, per molteplici profili, diversa da quella della comunione ordinaria.

In mancanza di apposita convenzione, il regime patrimoniale legale dei «coniugi» è costituito dalla comunione dei beni. Non si tratta, peraltro, di una comunione universale.

Ai sensi dell'art. 177 c.c. costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due «coniugi» insieme o separatamente durante il matrimonio o durante l'unione, esclusi quelli relativi ai beni personali;

b) i beni rientranti nella comunione de residuo (i frutti dei beni propri di ciascuno dei «coniugi» e i proventi dell'attività separata di ciascuno dei medesimi, ove non consumati all'atto dello scioglimento della comunione;

c) le aziende gestite da entrambi i «coniugi» e costituite dopo il matrimonio o dopo l'unione oppure soltanto gli utili e gli incrementi qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei «coniugi» anteriormente al matrimonio o all'unione ma gestite da entrambi.

Sugli acquisti (coacquisti ex lege) vengono conferiti ai «coniugi» uguali poteri di cogestione e uguali diritti.

Per ciò che attiene ai beni acquistati a titolo originario, ad es. per usucapione, da uno solo dei coniugi durante il matrimonio o l'unione e nella vigenza del regime patrimoniale della comunione legale, la giurisprudenza ha costantemente affermato che gli stessi entrano a far parte della comunione (Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2008, n. 20296 e Cass. 11 agosto 2016, n. 17033).

A far tempo dall'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, il regime patrimoniale legale è quello della comunione dei beni anche per i partner delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, e, previo apposito contratto, per i conviventi di fatto.

A seguire, la parola «coniugi» dovrà intendersi riferita sia alle persone unite in matrimonio, sia a quelle facenti parte di un'unione civile, sia a quelle che abbiano instaurato una convivenza di fatto con previsione di comunione dei beni.

Azioni di cui siano parti «coniugi» in regime di comunione legale. Ipotesi di litisconsorzio necessario

i) Azioni di riscatto.

a) Il coniuge in regime di comunione legale è litisconsorte necessario nelle cause aventi ad oggetto domande di riscatto di un fondo rustico per violazione della prelazione (Cass., sez. III, 14 marzo 2008, n. 6879; Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2653).

b) Il coniuge in regime di comunione legale è litisconsorte necessario nelle cause, promosse dall'avente diritto alla prelazione, aventi ad oggetto il diritto di riscatto previsto dall'art. 39 della legge n. 392 del 1978, e ciò anche quando non abbia partecipato al contratto di compravendita, ma abbia beneficiato dell'acquisto in comunione ai sensi della lett. a) dell'art. 177 c.c. (Cass. civ., S.U., 22 aprile 2010, n. 9523; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2014, n. 10846).

c) In caso di acquisto, da parte di un coniuge in regime di comunione legale, di una quota ereditaria in violazione del diritto di prelazione spettante ai coeredi, l'azione di riscatto spettante a costoro deve essere proposta nei confronti di entrambi i coniugi, sussistendo ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. (Cass. civ. sez. II, 14 maggio 2003, n. 7404).

ii) Azioni in tema di compravendita.

a) Nell'azione prevista dall'art. 2932 c.c., promossa dal promissario acquirente, per l'adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento contrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato il preliminare senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio, essendo egli comproprietario per l'intero della cosa (Cass. civ., S.U., 24 agosto 2007, n. 17952; Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2019, n. 8040 – si veda, apparentemente contra, ma per una particolare fattispecie, anche Cass. civ., sez. VI, ord. 17 dicembre 2019, n. 33301).

iii) Azioni in tema di diritti reali.

a) Nel caso in cui uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, sicché l'azione volta alla rimozione o comunque all'arretramento a distanza legale di opere assunte come abusivamente eseguite va proposta nei confronti di entrambi i coniugi, ancorché non risultino dalla nota trascritta nei registri immobiliari né il regime di comunione, né l'esistenza del coniuge, non trattandosi di questione concernente la circolazione dei beni e l'anteriorità dei titoli, bensì di azione reale (v., per varie fattispecie, Cass. civ., sez. II, 1 aprile 2008, n. 8441; Cass. civ., sez. II, 26 aprile 2010, n. 9902; Cass. civ., sez. II, 26 luglio 2010, n. 17532; Cass. civ., sez. VI, ord. 22 ottobre 2015, n.21539; Cass. civ., sez. II, 28 aprile 2016, n. 8468).

b) La divisione di un bene comune va annoverata tra gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Pertanto, ai sensi dell'art. 180, comma 2, c.c., qualora del bene da dividere siano comproprietari, assieme ad altri, due coniugi in regime di comunione legale, la rappresentanza spetta congiuntamente ad entrambi, con la conseguenza che entrambi sono litisconsorti necessari nel giudizio divisionale da chiunque promosso (Cass. civ., sez. II, 21 gennaio 2000, n. 648 e, nello stesso senso, Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2008, n. 12849).

iv) Azioni revocatorie.

a) Sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore nei casi di azione revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale promossa dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia stipulato da entrambi i coniugi (Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2011, n. 21494; Cass. civ., sez. III, 3 agosto 2017, n. 19330; Cass. civ., sez. VI, ord.22 febbraio 2022, n. 5768contra, v. Cass. civ., sez. III, 29 aprile 2009, n. 10052).

Si veda anche il punto iii) lett. b) del successivo paragrafo.

Non ricorrenza di ipotesi di litisconsorzio necessario

i) Azioni relative ad atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 c.c., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo le azioni di carattere reale o con effetti reali, dirette alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, ma anche le azioni relative ai diritti di obbligazione, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2005, n. 19167; Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2005, n. 11287; Cass. civ., sez. II, 26 luglio 2013, n. 18123).

ii) Azioni in tema di compravendita.

Non ricorre ipotesi di litisconsorzio necessario del coniuge in regime di comunione legale che sia rimasto estraneo ad atti di compravendita in ordine a cui venga promosso nei confronti dell'altro coniuge giudizio per l'accertamento della simulazione (Cass. civ., sez. VI, ord. 9 maggio 2018, n. 11033) oppure per la risoluzione (Cass. civ., sez. II, 2 luglio 2013, n. 16559) o per l'annullamento dell'atto di acquisto (Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 1992, n. 11773; Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 1999, n. 13941), in quanto l'inclusione del bene nella comunione legale costituisce unicamente un effetto ope legis dell'efficacia e validità del titolo di acquisto.

iii) Azioni revocatorie

a) Laddoveuno dei coniugi (in regime di comunione legale) abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto, che è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, tale non può ritenersi negli ambiti delle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto, come, ad esempio, nei casi di azione revocatoria esperita, ai sensi degli artt. 66 e 67 legge fall., in favore del disponente fallito; tale azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione (Cass. civ., S.U., 23 aprile 2009, n. 9660; Cass. civ., sez. III, ord. 6 novembre 2020, n. 24950).

b) Non ricorre ipotesi di litisconsorzio necessario del coniuge non evocato in giudizio in caso di azione revocatoria ordinaria esperita ai sensi dell'art. 2901 c.c. avverso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione (Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2013, n. 2082; Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2015, n. 17021; Cass. civ., sez. VI, ord. 1 luglio 2021, n. 18707).

iv) Azioni in tema di acquisto di beni a titolo originario.

Nel giudizio diretto all'accertamento dell'usucapione, proposto da un coniuge in regime di comunione legale dei beni, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro coniuge, quale acquirente ope legis, agli effetti dell'art. 177, comma 1, lett. a), c.c., occorrendo la presenza in causa di tutti i comproprietari esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda di usucapione è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro (Cass. civ., sez. II, 14 agosto 2012, n. 14522).

v) Azioni in sede di esecuzione forzata.

In materia di esecuzione forzata, qualora uno dei coniugi in comunione legale abbia acquistato da solo un immobile, il coniuge rimasto estraneo all'aggiudicazione, sebbene litisconsorte necessario in tutte le controversie aventi ad oggetto diretto e immediato il diritto dominicale, non riveste tale qualità nell'opposizione agli atti esecutivi con cui si denuncia l'illegittimità del decreto di trasferimento, poiché l'acquisto della comproprietà del bene ope legis non attribuisce a tale soggetto la veste di parte del negozio acquisitivo (Cass. civ., sez. III, 26 marzo 2015, n. 6091).

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