Mutuo: l’usurarietà va sempre provata, no a quella sopravvenuta

Studio Mascellaro Fanelli
Studio Mascellaro Fanelli
09 Dicembre 2022

Il Tribunale di Piacenza fornisce alcuni chiarimenti in materia di usurarietà nel contratto di mutuo, affermando che questa va provata dalla parte richiedente e non dalla c.t.u.

Ai fini del superamento dei tassi anti-usura, in un contratto di mutuo, viene in rilievo solo l'usura pattizia, relativa cioè al tasso pattuito all'origine, e non l'usura sopravvenuta. Conseguentemente, la verifica dell'usurarietà deve essere esperita solo per i tassi di interesse pattuiti in sede di stipula del mutuo, con la precisazione che il tasso corrispettivo e quello moratorio non possono essere sommati tra di loro.

Non basta contestare l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108 del 1996, ma chi ne eccepisce l'esistenza, deve provare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia, producendo anche i decreti e delle rilevazioni della Banca d'Italia.

La consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio e non può essere volta a sopperire l'onere probatorio a cui le parti sono tenute.