Riconosciuta la doppia esenzione IMU per gli immobili dei coniugi con residenze diverse

Giuseppe Durante
09 Dicembre 2022

Sollevata questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 nella parte in cui la previsione normativa in discussione, non prevede l'esenzione IMU per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso specifico in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro Comune, sia pur per esigenze lavorative.
Premessa

La Corte Costituzionale ha espressamente riconosciuto il diritto all'esenzione IMU per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile anche se si tratta di immobili di proprietà di soggetti che rientrano nello stesso nucleo familiare pur residenti in Comuni diversi.

Esenzione IMU in favore di coniugi residenti nello stesso Comune o in Comuni diversi

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un notevole contenzioso riferito alla questione relativa alla esenzione IMU in favore di coniugi residenti nello stesso Comune o anche in Comuni diversi ma in due distini immobili entrambi destinati ad abitazione principlae da ciascuno di essi. La giurisprudenbza di merito prevalente ma anche quella della la stessa Corte di Cassazione ha sempre riconosciuto il beneficio dell'esenzione IMU solo in favore di uno dei coniugi, chiamando l'altro al pagamento dell'imposta.

Orientamento giurisprudenziale prevalente legittimato, nel caso di specie, dalla previsione normativa di cui all'art. 1 comma 741 della L. n. 160/2019 in cui la definizione di abitazione principale di un immobile è subordinata alla coesistenza della residenza anagrafica nonchè della dimora abituale unitamente al proprio “nucleo familiare”.

Proprio tale ultimo assunto ossia “unitamente al nucleo familiare” secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità concretizzava una chiara deroga rispetto alla norma di riferimento, nella casistica dei coniugi residenti in due abitazioni distinte, precludendo, tale circostanza, l'unione del nucleo familiare; conditio espressamente richiesta dalla normativa sopra richiamata.

I giudici della Suprema Corte Costituzionale chiamati dal Tribunale di Napoli a dirimere la questione impositiva in oggetto hanno precisato, altresì che, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui tutte le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire; infatti, la pronuncia in commento è finalizzata a responsabilizzare i Comuni e le altre autorità preposte ad effettuare controllli adeguati finalizzati a verificare l'effettiva coesistenza delle condizioni previste ex lege.

Il beneficio fiscale che dispone la non debenza del tributo deve essere riconosciuto a chi effettivamente concretizza la casistica contemplata dai Giudici della Corte.

Quadro normativo

Come è noto si considera “abitazione principale” l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

La stessa previsione normativa era contenuta nell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 rubricato anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria.

Per espressa previsione normativa, poi, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, ma, comunque situati nello stesso Comune l'agevolazione si applica per un solo immobile.

Con la circolare 3/DF/2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ebbe modo di chiarire che “Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato dalla effettiva necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.

La Corte di Cassazione, però, ritenendo di doversi attenere al dato letterale della disposizione normativa che dispone l'esenzione totale dal pagamento del tributo ha mostrato un orientamento prevalente opposto a quello espresso dal MEF; ossia, ha escluso la possibilità di applicare l'agevolazione in favore dell'abitazione principale nel caso in cui il possessore dell'immobile e il suo nucleo familiare non dimorino stabilmente e non risiedano anagraficamente nello stesso immobile. In altre parole, se due coniugi risiedono in due Comuni distinti nessun fabbricato può essere considerato abitazione principale ai fini IMU.

Tenuto conto dell'ampio contenzioso generato da questi opposti orientamenti, il legislatore è intervenuto con l'art. 5-decies del D.L. n. 146/2021 stabilendo che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o anche in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano in favore di un solo immobile; ossia, quello scelto espressamente dai componenti del nucleo familiare.

In altre parole, la previsione normativa sopra richiamata precludeva la possibilità di una doppia esenzione IMU riconosciuta a ciascun immobile, pur trattandosi efefttivamente di due abitazioni principali distinte utilizzate da ciascuno dei coniugi nello stesso Comune o anche in Comuni diversi.

In questo complesso quadro normativo si inserisce la pronuncia della Corte Costituzionale n. 120 depositata il 13 ottobre 2022 pronunciata dalla Suprema Corte a seguito della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 nella parte in cui la previsione normativa in discussione, non prevede l'esenzione IMU per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso specifico in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro Comune, sia pur per esigenze lavorative.

Si tratta della casistica più frequente che ha generato negli ultimi anni un enorme contenzioso definito quasi sempre in favore dell'ente locale impositore. Nel caso di specie, la questione di illegittimità costituzionale è stata sollevata con Ordinanza della CTP Napoli del 22 novembre 2021.

In particolare, secondo i giudici partenopei la norma si poneva in contrasto con l'art. 3 Cost. determinando, la previsione normativa, un'incoerente disparità di trattamento tra il possessore componente di un nucleo familiare residente e dimorante in due diversi immobili dello stesso Comune e quello con nucleo familiare residente e dimorante in due distinti immobili ubicati in Comuni diversi. La scelta, inoltre, di accettare che il proprio rapporto affettivo sia regolato dalla disciplina legale del matrimonio dell'unione civile, determina l'evidente effetto di precludere la possibilità di mantenere la doppia esenzione IMU anche allorquando, effettive esigenze come possono essere in particolare quelle lavorative impongono ai coniugi necessariamente la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti.

In conclusione

La Corte Costituzionale, con la sentenza in esame ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo del D.L. n. 201/2011, come convertito e successivamente modificato dalla L. 147/2013 nella parte in cui la norma stabilisce: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

L'illegittimità costituzionale è stata quindi in via consequenziale dichiarata anche per l'art. 1, comma 741 della L. n. 160/2019 e per l'art. 5-decies del D.L. n. 146/2021 essendo norme che richiamano previsioni uguali a quella oggetto di dichiarata illegittimità costituzionale. L'illegittimità costituzionale è stata altresì estesa, come già segnalato, anche all'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 il quale dispone che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi ma comunque ubicati nello stesso territorio comunale, le agevolazioni IMU per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

In particolare, accogliendo una diversa interpretazione, sarebbero favoriti i nuclei familiari che magari per poche decine di metri hanno stabilito una residenza al di fuori del confine comunale e risulterebbero evidentemente penalizzati i coniugi che invece l'hanno stabilita all'interno dello stesso Comune.

La Corte Costituzionale nella pronuncia in commento ha tuttavia precisato che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possono beneficiare di una “doppia agevolazione”.

Se i coniugi, infatti, hanno la stessa dimora abituale l'esenzione spetta una sola volta. La sentenza, al contrario, elimina tutti gli automatismi responsabilizzando i Comuni e le altre Autorità preposte ad effettuare controlli mirati finalizzati a verificare l'effettiva circostanza di fatto che potrebbe legittimare una doppia esenzione IMU in favore di entrambi i coniugi con residenze diverse. È di tutta evidenza che si tratta di una pronuncia che lascerà sicuramente il segno sia con riferimento al contenzioso tributario pendente nei giudizi di merito davanti alle Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado, sia per gli stessi accertamenti IMU predisposti dai Comuni impositori che, nella casistica in esame, non potranno ignorare l'orientamento palesato dalla Suprema Corte Costituzionale con la pronuncia n. 120 del 13 ottobre 2022 che tra le altre cose ha indubbia valenza di interpretazione autentica e letterale.