I crediti eventuali sono pignorabili?

09 Dicembre 2022

Il Collegio ha ribadito che possono formare oggetto di espropriazione presso terzi anche i crediti eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente, in quanto dotati di capacità satisfattiva futura.
Massima

È suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c. il credito eventuale derivante da un rapporto giuridico preesistente, dotato di capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione.

Il caso

Un professionista, in forza di un decreto ingiuntivo, ha sottoposto ad esecuzione - sensi dell'art. 543 c.p.c. - il credito vantato dal suo debitore nei confronti di due società immobiliari. Tale credito, avente ad oggetto il pagamento del prezzo di un preliminare di vendita, derivava dall'inadempimento di un preliminare di vendita ed era stato accertato da una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c. non ancora passata in giudicato.

A seguito della dichiarazione negativa dei terzi pignorati, il procedente ha introdotto un giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo, conclusosi con il rigetto della domanda da parte del Tribunale di Napoli (sentenza del 3.3.2015). Ad avviso del Tribunale, il credito era impignorabile, perché derivante da una sentenza costitutiva non ancora passata in giudicato. La decisione del giudice di prime cure, appellata dal creditore procedente, veniva sostanzialmente confermata dalla Corte di Appello di Napoli, la quale ha ritenuto che il credito pignorato non fosse giuridicamente esistente in quanto aveva la sua origine non nel preliminare di vendita, ma nella sentenza costituiva di accertamento dell'obbligo del terzo non ancora esecutiva al momento della dichiarazione dei terzi pignorati.

Avverso tale sentenza, il creditore ha proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra l'altro, la violazione

e falsa applicazione degli artt. 548 e 553, c.p.c., nonché degli artt. 1476 e 1498 c.c., e ancora dell'art. 12 delle Preleggi, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la Corte aveva negato la pignorabilità del credito derivante da un preliminare di vendita inadempiuto e accertato da una sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c.

La terza sezione della Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'appello di Napoli.

La questione

La questione posta al vaglio della terza sezione della Corte di Cassazione riguarda la pignorabilità dei crediti futuri.

Con l'occasione, il Collegio ha ribadito che possono formare oggetto di espropriazione presso terzi anche i crediti eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente, in quanto dotati di capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione.

Le soluzioni giuridiche

L'ordinanza in commento delinea i requisiti che il credito futuro deve possedere per essere concretamente pignorabile.

Un primo orientamento della dottrina aveva manifestato qualche dubbio in merito alla possibilità di espropriare i crediti futuri ed eventuali del debitore. In un secondo momento la giurisprudenza ha ritenuto che possano essere pignorati anche i crediti futuri, per arrivare a delineare poi i requisiti necessari perché sussista tale capacità.

Ma veniamo con ordine. Anzitutto, è stato evidenziato che l'art. 553 c.p.c. non richiede quale condizione della pignorabilità del credito la sua esigibilità, potendo formare oggetto dell'espropriazione forzata non solo un bene suscettibile di esecuzione immediata, ma anche una posizione giuridica attiva dell'esecutato, purché dotata di una capacità satisfattiva futura, prospettabile nel momento dell'assegnazione o per via di vendita e successiva aggiudicazione” (Cass. civ., 11 luglio 1962, n. 1835; conforme Cass. civ., sez. I, 22 giugno 1972, n. 2055; Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 1987, n. 9027; 15 marzo 2004, n. 5235; 4 dicembre 1987, n. 9027; sez. lav., 10 settembre 2009, n.19501).

Il credito futuro è peraltro pignorabile solo se collegato a un preesistente rapporto giuridico che consente di identificarne tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, tale da creare la concreta aspettativa che la somma, dovuta per le relative prestazioni, diverrà esigibile, una volta verificatesi le condizioni previste dal rapporto giuridico sostanziale da cui nasce il credito del debitore esecutato verso il terzo pignorato (Cass. civ., sez VI, 22 giugno 2017, n. 15607; sez. III, 10 ottobre 2019, n.25421). Solo i crediti sperati, in quanto aleatori, non possiedono tale capacità satisfattiva futura e non sono, dunque, pignorabili.

L'ordinanza in commento, facendo leva sulla citata giurisprudenza, ritiene pignorabile il credito del promittente venditore al conseguimento del prezzo dovuto dal promissario acquirente, credito che, se pur condizionato, non è meramente eventuale in quanto derivante da un rapporto identificato ed esistente in tutti i suoi elementi costitutivi.

In particolare, la Corte corregge il ragionamento seguito dai giudici di primo e secondo grado. La sentenza impugnata ha ritenuto che il diritto di credito non potesse essere pignorato perché non esistente, in quanto discendeva dalla sentenza costituiva pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c. non ancora passata in giudicato al momento del pignoramento.

Osserva invece il supremo Collegio che così argomentando i Giudici Partenopei hanno escluso la pignorabilità dei crediti futuri, disattendendo una granitica giurisprudenza di legittimità che ammette la pignorabilità dei crediti eventuali, purché collegati ad un esistente rapporto giuridico e dotati di capacità satisfattiva futura.

Non vi è dubbio, dunque, alla luce dell'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, che il credito del promittente venditore, in quanto discendente da un contratto preliminare, è pignorabile: si tratta, infatti, di un credito eventuale, perché la sua effettiva maturazione dipende dalla concreta realizzazione del programma negoziale, dotato di “capacità satisfattiva futura”.

Alla medesima conclusione, evidenzia il Collegio, si sarebbe dovuti pervenire accogliendo anche il postulato errato da cui muove la sentenza impugnata, ossia che il diritto di credito pignorato discenda non dal preliminare di vendita ma dalla sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. Difatti, anche il credito nascente dalla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c. è un credito eventuale, perché litigioso, collegato ad un preesistente rapporto giuridico certo nei suoi elementi, e quindi dotato di capacità satisfattiva futura e in quanto tale, pignorabile.

Osservazioni

La soluzione fornita dalla Cassazione ci sembra vada condivisa per diverse ragioni.

In primo luogo ci pare rispettosa di un'interpretazione dell'art. 543 c.p.c. conforme al principio dettato dall'art. 2740 c.c., che statuisce che il debitore risponde dei suoi debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Può formare oggetto di espropriazione anche un credito eventuale, ma derivante da un rapporto giuridico delineato in tutti i suoi elementi e suscettibile di una capacità satisfattiva futura concretamente prospettabile nel momento dell'assegnazione.

L'unico limite derivante dall'inesigibilità del credito pignorato attiene in concreto alla fase esecutiva, ovvero al momento in cui il creditore assegnatario porterà ad esecuzione l'ordinanza di assegnazione.

Infine, l'ordinanza evidenzia che l'unica differenza tra l'ipotesi in cui venga pignorato ex art. 543 c.p.c. un credito certo, liquido, esigibile rispetto a quella in cui, invece, l'azione esecutiva abbia ad oggetto un credito eventuale attiene il differente modo di esplicarsi dell'obbligo di custodia gravante sul terzo ex art. 546 c.p.c., che diviene pienamente operativo solo in un momento successivo e cioè a far data dalla sopravvenuta esigibilità della sua obbligazione.

Riferimenti

Per la dottrina v., Satta, L'esecuzione forzata, Torino, 1950, p. 33; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2010, p. 391. Per la giurisprudenza si rinvia a quella riportata nel testo.

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