Osservatorio sulla Cassazione – Novembre 2022

La Redazione
12 Dicembre 2022

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Novembre.

Nozione di stabile organizzazione in Italia

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 29 novembre 2022, n. 35138, sent.

Ai fini IRES e IRAP costituisce stabile organizzazione di una impresa non residente che eserciti una attività di trasporto aereo, nelle forme del contratto di wet leasing, la circostanza che l'impresa disponga sul territorio dello Stato di almeno una base di servizio, nella quale operi sia una quota di lavoratori subordinati con mansioni di equipaggio di condotta e di cabina - i quali inizino e concludano in loco un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio - sia una dotazione di mezzi costituita da una flotta di aerei; tale struttura di mezzi umani e tecnici deve essere dotata di un grado di permanenza tale da istituire un collegamento non episodico con il territorio dello Stato e deve essere in grado di generare un'attività economica autonoma rispetto a quella svolta dalla società madre, costituita dallo svolgimento di tratte di volo domestiche; ai fini IVA, occorre la prova che la medesima struttura organizzativa sia in grado di fornire una autonoma prestazione di servizi senza la partecipazione della società madre.

I d.m. di rilevazione dei tassi anti-usura sono fonti integrative del diritto

Cass. Civ. – Sez. I – 29 novembre 2022, n. 35102, ord.

In materia di usura bancaria, i decreti ministeriali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili, stante il rinvio disposto dall'art. 2 della L. n. 108 del 1996, per la concreta individuazione dei tassi-soglia di riferimento, essendo atti amministrativi di carattere generale ed astratto, normativo (svolgendo la funzione di integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e specificazione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo, vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal giudice in base al principio «iura novit curia» espresso nell'art.113 c.p.c.

Bancarotta pre e post fallimentare: come cambia il momento consumativo del reato

Cass. Pen. – Sez. I – 28 novembre 2022, n. 45184, sent.

Il momento consumativo del reato di bancarotta va identificato con l'avveramento della condizione oggettiva di punibilità della declaratoria di fallimento, che permette di individuare il luogo del commesso delitto. Invece, in caso di bancarotta post-fallimentare, ex art. 216, comma 2, l.fall., l'ultimo atto di esecuzione, e cioè il perfezionamento della fattispecie criminosa, viene realizzato non nel luogo in cui è dichiarato il fallimento, che anzi precede gli atti in frode alla massa fallimentare ed ai creditori, bensì nel luogo in cui vengono posti in essere gli ulteriori atti, esecutivi della bancarotta, ed è in questo luogo che si radica la competenza per territorio.

Responsabilità penale dell'amministratore di diritto se si prova la sua consapevolezza dei disegni criminosi

Cass. Pen. – Sez. V – 22 novembre 2022, n. 44387, sent.

L'amministratore in carica risponde penalmente dei reati commessi dall'amministratore di fatto, dal punto di vista oggettivo ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, ex art. 2392 c.c., e, dal punto di vista soggettivo, se sia raggiunta la prova che egli aveva la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distraeva, occultava, dissimulava, distruggeva o dissipava i beni sociali, esponeva o riconosceva passività inesistenti. Per l'affermazione della responsabilità dell'amministratore di diritto si pone, dunque, la necessità di accertare in che modo questi si sia posto, dal punto di vista soggettivo, rispetto al fatto delittuoso, al fine di verificare se vi abbia aderito, anche solo implicitamente.

Operazioni infragruppo: per escludere la natura distrattiva vanno provati i vantaggi compensativi

Cass. Pen. – Sez. V – 18 novembre 2022, n. 43834, sent.

Per escludere la natura distrattiva di un'operazione tra società appartenenti ad un gruppo, non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene. In altri termini, deve essere allegata dall'imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell'operazione, l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione stessa che derivino anche in favore della fallita.

L'anatocismo può rendere usurari gli interessi

Cass. Civ. - Sez. I - 17 novembre 2022, n. 33964, ord.

la normativa in tema di usura (art. 644 c.p., nella versione introdotta dall'art. 1 l. n. 108/1996) considera rilevanti, ai fini della determinazione del tasso soglia, tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto del rapporto di credito: la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprime un costo del credito e, in quanto tale, deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell'operazione di erogazione del denaro.

La normativa di divieto dei rapporti usurari, così come in radice espressa dall'art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla L. n. 108 del 1996, art. 1, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito.

Apporti in conto futuro aumento di capitale: limitato il diritto dei soci alla restituzione

Cass. Civ. – Sez. I – 10 novembre 2022, n. 33139, sent.

Nel caso di versamento di danaro alla società di capitali da parte dei relativi soci finalizzato a un futuro aumento di capitale, da avverarsi entro un determinato termine, in tanto è configurabile un diritto dei soci alla restituzione del danaro così dato (prima e al di fuori del procedimento di liquidazione della società), in quanto il programmato aumento del capitale non venga deliberato entro il termine fissato e, dunque, sia venuta meno la causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali dai soci eseguite in favore della società. Quando però l'aumento intervenga nel termine fissato, e ne sia disposta l'esecuzione mediante imputazione a capitale in aumento della quota di ciascun socio del danaro a suo tempo versato, da assegnare a ciascun socio in proporzione della sua quota di partecipazione al capitale, non vi è alcun diritto alla restituzione da parte della società del danaro a suo tempo a lei dato da ciascun socio in funzione del futuro aumento di capitale al fuori del procedimento della liquidazione della stessa società.

Know your customer rule: la valutazione di adeguatezza dell'investimento

Cass. Civ. – Sez. I – 4 novembre 2022, n. 32631, sent.

L'obbligo di acquisizione, da parte dell'intermediario, delle informazioni richieste dall'art. 28 Reg. Consob n. 11522 del 1998 al fine di determinare la profilatura di rischio dell'investitore e la valutazione di adeguatezza delle singole operazioni deve essere adempiuto al momento della conclusione del contratto quadro, non potendo essere sostituito da informazioni disponibili provenienti da altri rapporti contrattuali salvo il caso in cui l'investitore stesso si sia rifiutato di fornire le notizie richieste e tale rifiuto risulti dal contratto quadro ovvero da apposita dichiarazione scritta.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali sopravvive alla trasformazione

Cass. Civ. – Sez. VI – 4 novembre 2022, n. 32591, ord.

La trasformazione della società di fatto in società in accomandita semplice non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese.

Scissione e solidarietà passiva: sui danni ambientali parola alla CGUE

Cass. Civ. – Sez. I – 3 novembre 2022, n. 32365, ord. interlocutoria

Viene rimesso alla Corte di Giustizia UE il seguente quesito: se l'art. 3 della VI direttiva, applicabile pure alla scissione mediante costituzione di nuove società, - nella parte in cui stabilisce che (a) "se un elemento del patrimonio passivo non è attribuito nel progetto di scissione e l'interpretazione di quest'ultimo non permette di deciderne la ripartizione, ciascuna delle società beneficiarie ne è solidalmente responsabile", e che (b) "gli Stati membri possono prevedere che questa responsabilità solidale sia limitata all'attivo netto attribuito a ciascuna società beneficiaria" - osti a un'interpretazione della norma di diritto interno, costituita dall'art. 2506-bis, comma 3, c.c., che intenda la responsabilità solidale della beneficiaria riferibile, quale "elemento del passivo" non attribuito dal progetto, oltre alle passività di natura già determinata, anche (i) a quelle identificabili nelle conseguenze dannose, prodottesi dopo la scissione, di condotte (commissive o omissive) venute in essere prima della scissione stessa o (ii) delle condotte successive che ne siano sviluppo, aventi natura di illecito permanente, generative di un danno ambientale, i cui effetti, al momento della scissione, non siano ancora compiutamente determinabili.

Affitto d'azienda e principio dell'insolvenza statica

Cass. Civ. – Sez. I – 2 novembre 2022, n. 32280, ord.

Il principio della c.d. insolvenza “statica” secondo cui, allorquando la società è in stato di scioglimento e quindi di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, è applicabile unicamente per le società in stato di scioglimento e liquidazione.

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