Gratuito patrocinio: da quando decorrono gli effetti della domanda prima respinta e poi accolta?

Redazione scientifica
07 Dicembre 2022

Laddove una prima istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia stata rigettata o dichiarata inammissibile per un fatto imputabile al richiedente, l'accoglimento della successiva istanza, in difetto di impugnativa del diniego, non può retroagire alla precedente.

La Corte di cassazione ha affermato tale principio con riferimento ad un giudizio in cui il ricorrente aveva contestato l'atto di irrogazione di una sanzione per il mancato pagamento del contributo unificato relativo ad alcuni giudizi di impugnazione di cartelle esattoriali.

La CTP aveva parzialmente accolto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione, evidenziando che sebbene la domanda di ammissione al gratuito patrocinio fosse stata accolta dopo una prima dichiarazione di inammissibilità, gli effetti dell'ammissione dovevano retroagire alla data della prima istanza.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze proponeva tuttavia ricorso per cassazione, lamentando che la CTR, facendo retroagire gli effetti del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, aveva di fatto introdotto un nuovo metodo di impugnazione del diniego, in realtà divenuto definitivo.

Nell'accogliere il ricorso, la Cassazione ricorda che «qualora l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già rigettata o dichiarata inammissibile, sia successivamente riproposta, con l'allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza suddetta all'ordine professionale, così garantendosi, attraverso il controllo ed il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l'effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell'ordine (Cass. civ., sez. II, n. 20710/2017; Cass. civ., sez. VI, ord., n. 4695/2020)».

Da tale affermazione è possibile dedurre che «qualora una prima istanza di ammissione sia stata rigettata o dichiarata inammissibile per un fatto imputabile al richiedente (come nel caso di specie, essendo il diniego dipeso, dapprima, dalla mancata allegazione del documento d'identità e, poi, dalla carenza della documentazione fiscale attestante la situazione reddituale del ricorrente), l'accoglimento della successiva istanza, in difetto di impugnativa del diniego, non può retroagire alla precedente».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.