Decreto ingiuntivo: nullità della notificazione e relativi rimedi

Redazione scientifica
06 Dicembre 2022

La Corte di cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito quando la notificazione del decreto ingiuntivo può dirsi nulla e quando inesistente e ha altresì precisato quali rimedi ha a disposizione la parte per far valere il vizio della notificazione.

Nel caso esaminato una società aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il precetto notificatole da un Condominio in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo dichiaratamente notificato il 3 aprile 2017.

La società sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, indicata come perfezionata per compiuta giacenza il 3 aprile 2017, deducendo, tra l'altro, che all'indirizzo dell'indicata notifica il legale rappresentante non era più residente.

Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione osservando che la notifica del decreto era nulla e non inesistente, perché effettuata al precedente indirizzo del legale rappresentante della deducente, sicché avrebbe dovuto proporsi l'opposizione tardiva.

A seguito del ricorso per cassazione proposto dalla società, la Corte ha ricordato che l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da potere ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi “ex lege” eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

Ne deriva che la notificazione indicata come perfezionata per compiuta giacenza, ad un indirizzo riconosciuto come utile, sia pure in tesi erroneamente, dall'ufficiale notificante, può essere nulla, ma non inesistente.

Ne discende, ancora, l'utile esperibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, o tempestiva o tardiva, nella ricorrenza dei presupposti di legge.

Non vi è dunque spazio per la proponibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., quale è stata la domanda della società ricorrente.

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