Riforma processo civile: come cambia la mediazione?
Roberta Nardone
13 Dicembre 2022
Nel d.lgs. n. 149/2022 il legislatore, pur non cambiando l'impostazione che mantiene l'uso della mediazione come condizione di procedibilità, estesa ad ulteriori rapporti continuativi, è intervenuto per rendere la mediazione più attraente, aumentando la sua convenienza sul piano economico.
Le scelte conservative del legislatore delegato
Il legislatore ha chiaramente manifestato di considerare la mediazione e la negoziazione assistita non un ripiego né l'abdicazione dello Stato ai propri compiti, ma una giustizia alternativa di dignità pari a quella amministrata dal giudice nel processo.
Sulla mediazione, quindi, non muta l'impostazione di fondo del d.lgs. n. 28/2010 avendo la Riforma optato per mantenere l'uso della predetta come condizione di procedibilità, sia pure non generalizzata, ma imposta ope legis in alcune fattispecie.
In tale scelta si inquadra l'allargamento delle materie soggette alla mediazione obbligatoria, estesa ad altre ipotesi durevoli, ossia in materia di contratti: di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura.
Già nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 28/2010 si precisava che nella scelta delle materie il legislatore aveva preferito quelle caratterizzate da un rapporto prolungato tra le parti (v. i contratti di locazione e di comodato), dal legame endo-familiare o relativo allo stesso gruppo sociale (diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia), dall'elevata conflittualità (v. le fattispecie risarcitorie da diffamazione a mezzo stampa o da responsabilità medica) e dalla diffusione di massa (i contratti assicurativi, bancari e finanziari).
Al fine di valutare l'efficacia dell'ampliamento operato, è prevista una verifica entro 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione alle ulteriori materie, al fine di valutare l'opportunità della permanenza dell'istituto come condizione di procedibilità.
Il legislatore delegato non ha ritenuto, al momento, di inserire interventi di carattere generale per l'armonizzazione di tutta la normativa in materia di procedure stragiudiziali e la sua collocazione in un testo unico sugli strumenti complementari alla giurisdizione, come previsto dalla lett. b), comma 4, articolo 1 della legge delega, è stata subordinata al monitoraggio, da svolgere nell'arco di un quinquennio, da effettuare sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria.
La Riforma ha mantenuto l'impostazione precedente anche in ordine alla individuazione dei soggetti legittimati alla gestione dei percorsi: del resto una volta che la mediazione sia stata strutturata come condizione di procedibilità e riconosciuta la efficacia di titolo esecutivo del verbale di mediazione, le procedure non potevano che essere gestite da organismi accreditati.
Rapporti con altre forme di risoluzione non giudiziale (implicitamente anche con la negoziazione)
L'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 come riformato dalla l. n. 149/2022 (rubricato “Condizione di procedibilità e rapporti con il processo”) prevede espressamente che la condizione di procedibilità si considera assolta anche con l'esperimento delle procedure di conciliazione, previste per legge o nelle carte dei servizi elaborate e pubblicizzate dai soggetti, pubblici o privati, che erogano servizi pubblici. In particolare il d.lgs n. 28/2010 all'art. 5, comma 5 nella odierna formulazione, fa espresso riferimento alle procedure conciliative previste: dal TU bancario (art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993), dal T.U in tema di intermediazione finanziaria (art. 32-ter d.lgs. n. 58/2005), dal Codice delle assicurazioni (art. 187.1 d.lgs. n. 209/2005), dal Testo sui servizi di pubblica utilità (art. 2, comma 24 l. n. 481/1995).
La specificazione, di quali procedure di conciliazione siano considerate alternative alla mediazione ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, sembra confermare che analogo discorso non vale per la negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014 che, quindi, non può ritenersi equivalente e alternativa alla procedura di mediazione, mentre il contrario è espressamente previsto per legge (art. 3 l. n. 162/2014).
Risoluzione di criticità: effetti sulla prescrizione e decadenza
Su espressa indicazione della legge delega il legislatore ha colto l'occasione, nell'ottica di semplificazione con effetto incentivante, di dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti in sede di applicazione pratica della normativa sulla mediazione.
Con riferimento agli effetti del procedimento di mediazione sulla prescrizione e decadenza, la previsione è stata spostata nel nuovo art. 8.
La norma, nella nuova formulazione, nel disciplinare il “procedimento” di mediazione ha previsto in modo più completo che l'effetto interruttivo non sia prodotto dalla comunicazione alla controparte della sola domanda (di mediazione) ma di questa (ovvero l'istanza di mediazione) unitamente alla “designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile”. Tali dati sono comunicati “a cura dell'organismo alle parti con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione…”. E' rimasta invariata la previsione secondo cui “dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tale fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1…”.
In sostanza, come si legge nella Relazione illustrativa, al fine di evitare che eventuali lentezze procedurali dell'organismo di mediazione possano danneggiare gli interessi delle parti che ricorrono alla mediazione che quindi, già solo per questo, possano essere indotte a non avvalersi di tale procedura, si prevede che la parte che presenta la domanda possa provvedere autonomamente alla comunicazione alla controparte al fine di avvalersi dell'effetto interruttivo della prescrizione o dell'impedimento della decadenza, senza esonero degli obblighi di comunicazione che continuano a gravare sull'organismo di mediazione.
Sappiamo che il legislatore nazionale, dovendo dare un'impostazione comunitariamente conforme (art. 8 Dir. europea 2008/52/Ce) aveva già previsto,al fine di evitare che il tempo occorrente per l'espletamento del procedimento di mediazione potesse risultare pregiudizievole per la parte istante, che la comunicazione della domanda di mediazione interrompesse i termini di prescrizione e decadenza del diritto oggetto della domanda, con la precisazione che il termine di decadenza poteva essere impedito, in tal modo, una volta sola e iniziava a decorrere ex novo - e per l'intero - solo laddove il tentativo fosse fallito e dal momento del deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di conciliazione.
In sostanza alla domanda di mediazione venivano estesi gli effetti che il codice civile riconnette alla costituzione in mora.
Una problematica che è sorta nel testo previgente derivava dal fatto che l'art. 8 prevedeva che la domanda di mediazione e la data del primo incontro fossero “comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante” mentre l'art. 5 sembrava riconnettere alla “comunicazione” gli effetti interruttivi. Detta fissazione dell'incontro, tuttavia, non dipendeva, prima come ora, dalla parte ma dall'organismo di conciliazione, da cui i dubbi di costituzionalità della norma (art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/2010).
Il testo, novellato dal decreto legislativo n. 149/2022 continua ad utilizzare il termine atecnico di “comunicazione” reiterando, quindi, il principio della non necessità di un atto formale (notifica o pec) ma del solo utilizzo di un “mezzo idoneo”ad assicurare la ricezione.
Il termine per avviare la mediazione
Sono rimasti immutati i termini per il rilievo, officioso o su istanza di parte, del mancato esperimento della mediazione: l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Nel testo ante riforma si prevedeva che il Giudice, quando la mediazione non fosse stata esperita, fissava la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto per la definizione del relativo procedimento (tre mesi) assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il riferimento al termine di gg.15 è stato eliminato e così si è posto fine alle diatribe giurisprudenziali sulla perentorietà dello stesso e sulle conseguenze dell'eventuale violazione.
Il legislatore della riforma, in sostanza, ha chiarito che la condizione di procedibilità si considera avverata purché alla successiva udienza di rinvio la mediazione risulti essere stata introdotta.
Né, ci permettiamo di ribadire, poteva essere diversamente e già in giurisprudenza era prevalsa la tesi della non perentorietà che aveva ricevuto di recente l'avallo della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2021, n. 40035;per il merito già in tal senso si erano espressi in tal senso Trib. Roma, sez. VI, sent., n. 10740/2015 e Trib. Roma, sez. VI, ord., del 6 luglio 2016 - RG.15781/2015 dott. Nardone). Anche la Commissione Alpa auspicava la eliminazione della previsione secondo cui il giudice, con l'ordinanza con cui invia le parti in mediazione, doveva assegnare un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione in quanto la stessa creava divergenze interpretative sulla natura del termine: è sembrato meglio chiarire, quindi, che la sanzione dell'improcedibilità riguarda solo il mancato svolgimento (tout court) della mediazione (art. 5 comma 2).
Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo
Il nuovo art. 5-bis d.lgs. n. 28/2010 - su indicazione dell'art. 1, comma 4, l. n. 206/2021, lett. d) - precisa che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo spetta a colui che ha proposto il ricorso monitorio proporre la domanda di mediazione. Sul punto il legislatore ha recepito le indicazioni della giurisprudenza in ordine alla individuazione del soggetto onerato argomento sul quale di recente sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza del 18 settembre 2020, n. 19596 (per le diverse opinioni formatesi nella giurisprudenza di merito si vedano: Trib. Firenze, 21 aprile e 30 ottobre 2014; Trib. Nola, 24 febbraio 2015; Trib. Torino, 4 ottobre 2017; Trib. Termini Imerese, 15 novembre 2017, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it); Trib. Verona, 28 settembre 2017; Trib. Ferrara, 7 gennaio 2015, in Foro it., 2015, I, 3732).
Mediazione nel condominio
La Riforma ha riconosciuto la legittimazione dell'amministratore del condominio ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi (art. 5-ter d.lgs. n.28/2010).
Il verbale di conciliazione o la proposta del mediatore dovranno essere, poi, approvati dall'assemblea con la maggioranza dell'art. 1136 c.c. entro il termine indicato nel verbale o fissato nella proposta. In mancanza di approvazione entro il termine, la conciliazione si intende non conclusa. I tempi di convocazione dell'assemblea potevano, infatti, imporre il rinvio del primo incontro - con il conseguente incremento della durata del procedimento e il rischio che esso non riuscisse a concludersi entro i tre mesi previsti dall'art. 6 d.lgs. n. 28/2010.
Ora l'amministratore potrà dare avvio e a partecipare alla mediazione, senza consultare il condominio. In questo modo il rispetto delle regole contenute nel d.lgs. n. 28/2010 diviene altamente probabile.
Quanto alla proposta, la legge delega specifica che essa proviene dal mediatore: l'intento è di evitare che l'amministratore rifiuti il coinvolgimento nella trattativa: questi non può limitarsi a prendere atto di quanto l'altra parte propone, impegnandosi a riferire ai condòmini, deve prendere posizione. Inoltre, il riferimento all'art. 1136 c.c. nella sua interezza è teso a superare il riferimento contenuto nell'art. 71 quater disp. att. c.c. alla sola maggioranza di cui al comma 2 : in futuro, quindi, l'assemblea potrà, quindi, approvare l'accordo o la proposta in seconda convocazione - con il quorum costitutivo previsto all'art. 1136, comma 3, c.c. - se si esprime a suo favore la maggioranza dei presenti, che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
Interventi incentivanti di natura procedimentale (partecipazione personale e delega)
Il comma 4, del novellato art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 attua il principio contenuto nella delega - quello della effettività della mediazione - secondo cui le parti, in linea di principio, sono tenute a partecipare personalmente alla procedura di mediazione, secondo le indicazioni contenute anche nella relazione della Commissione Alpa (art.84), ma, in presenza di giustificati motivi, possono delegare un proprio rappresentante, a condizione che sia informato sui fatti e che sia munito dei poteri per conciliare la lite.
L'intervento normativo è finalizzato sancire a chiare lettere, ciò che in dottrina e in giurisprudenza ha rappresentato una questione assai discussa (cfr. ancora Trib. Salerno, sez. II, 16 dicembre 2019, n.3993 che la definisce “attività personalissima non delegabile”).
Con la pronuncia della S.C. n. 8473/2019 è stato chiarito per la prima volta che sancire la necessità della comparizione personale della parte in mediazione non comporta che si tratti di attività non delegabile, non avendo la mediazione natura di atto strettamente personale.
Il difensore dovrà, all'occorrenza, essere munito di una procura avente ad oggetto specifico la partecipazione alla mediazione non essendo sufficiente il possesso del solo, generico, mandato alle liti (Trib. Velletri, sez. II, 19 ottobre 2021, n. 1892; Trib. Milano, sez. I ,ord., 17 maggio 2021 giudice dott.ssa Boroni).
Come si chiarisce nella relazione illustrativa tale possibilità è solo in apparente contrasto con il principio di partecipazione effettiva e attiva alla procedura in quanto rappresenta, invece, un ulteriore strumento partecipativo utilizzabile da chi, per varie ragioni (ad esempio salute, età, impegni inderogabili concomitanti con gli incontri fissati dal mediatore) non potrebbe partecipare di persona agli incontri fissati dal mediatore rischiando di far fallire la mediazione ovvero di prolungarne eccessivamente la durata.
Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia a mezzo di procura speciale sostanziale.
L'espressa previsione della possibilità di partecipare mediante un delegato ha reso necessario stabilire in modo chiaro che il mediatore deve verificare la sussistenza dei poteri rappresentativi delle persone comparse davanti a lui e darne atto a verbale.
La procura, ai sensi dell'art. 1392 c.c., dovrà avere la forma richiesta dalla natura e dall'oggetto dell'accordo che si andrebbe a concludere e, quindi, ove sia prescritta la forma pubblica o autenticata non potrà essere autenticata dal difensore ma unicamente dal notaio non trattandosi di materie ove il difensore abbia tale potere, riconosciuto in via generale solo al notaio.
Conseguenze processuali della mancata partecipazione. Il primo incontro
Il comma 6 dell'art. 8 del d.lgs., ha ripreso la previsione (di cui al previgente comma 3) secondo cui il mediatore si adopera affinché le part raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia, ma è stato integrato al fine di precisare le attività e gli oneri che gravano sulle parti della procedura di mediazione e sullo stesso mediatore il quale, in linea generale, è tenuto preliminarmente a informare le parti, nel primo incontro, sulle modalità di svolgimento della mediazione ed è tenuto ad adoperarsi affinché sia raggiunto un accordo di conciliazione. Si è stabilito espressamente che del detto primo incontro è redatto verbale : è stata, pertanto, esplicitata l'importanza del “primo incontro” non più finalizzato ad una mera informativa alle parti sulla procedura (come già in alcune pronunce di merito era stato sottolineato sul presupposto che il c.d. primo incontro informativo non fosse considerato, già ante novella, un momento estraneo alla ricerca dell'accordo dovendo, invece, il mediatore indagare se esistono le condizioni tali da permettere l'inizio della procedura, volontà delle parti permettendo: cfr. Trib. Roma, sez. VI, sent., 3 novembre 2016, n. 16961). Esplicitamente, quindi, la funzione del primo incontro delle parti è stata potenziata e sono previsti specifici oneri a carico del mediatore anche finalizzati a far constatare l'eventuale soddisfacimento della condizione di procedibilità.
L'art. 12-bis è stato inserito dalla Riforma nel d.lgs. n. 28/2010 per attuare il principio di cui alla lett. e) e contiene, collocate in un unico articolo, le disposizioni sulle conseguenze processuali della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione. In particolare:
- il giudice può desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., dalla mancata partecipazione di una parte, senza giustificato motivo, al primo incontro della procedura di mediazione cui la controparte l'ha invitata.
- la parte costituita viene condannata a versare all'erario una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio instaurato dopo l'infruttuoso tentativo obbligatorio di mediazione;
-l'ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 da parte di soggetti sottoposti a un'autorità di vigilanza comporta che il giudice segnala la mancata partecipazione, nel primo caso, al pubblico ministero presso la Corte dei conti e nel secondo caso, all'autorità di vigilanza.
Tale segnalazione consente l'eventuale adozione, nei confronti dei soggetti che ingiustificatamente hanno omesso di coltivare una procedura di mediazione obbligatoria, di eventuali sanzioni connesse al danno che tale comportamento possa avere causato all'amministrazione.
Mediazione e pubblica amministrazione
La riforma prevede anche la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di prendere parte al procedimento di mediazione, tramite i propri rappresentanti, ai quali è affidato il compito di sottoscrivere l'accordo di conciliazione.
Per contrastare l'assenteismo delle pubbliche amministrazioni alle procedure di mediazione la l. n. 206/2021, recependo i suggerimenti non solo della commissione Luiso, ma anche della commissione Alpa, ha delegato il Governo ad introdurre uno “scudo erariale” per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. La conciliazione non sarà più, quindi, fonte di responsabilità “salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti”.
Oltre alle modifiche all'art. 1 della l. n. 20/1994, è stato inserito, quindi, l'art. 11-bis nel d.lgs. n. 28/2010,al fine di effettuare un espresso richiamo alla nuova disposizione della l. n. 20/1994 applicabile nei casi di accordo conciliativo sottoscritto, in sede di mediazione, dalle amministrazioni pubbliche.
Producibilità in giudizio della relazione espletata dall'esperto in mediazione e suo valore probatorio
Il comma 7 dell'attuale art. 8 contiene la previsione (precedentemente collocata nel comma 4 del medesimo articolo) che il mediatore può avvalersi di esperti, i cui compensi sono stabiliti nel regolamento di procedura dell'organismo. Inoltre, in attuazione del principio di cui alla lett. i), è stata aggiunta la previsione che le parti, al momento della eventuale nomina dell'esperto, possano accordarsi per stabilire che la relazione da questi redatta possa essere prodotta nell'eventuale processo davanti al giudice. L'accordo di produrre la relazione nell'eventuale giudizio deroga ai limiti di utilizzabilità del documento formato nella procedura di mediazione, derivanti dal dovere di riservatezza sancito dall'art. 9. In caso di produzione, si è previsto che tale documento venga valutato ai sensi dell'art. 116, comma 1, c.p.c.
Tale disposizione, in armonia con le generali finalità della delega in materia di mediazione, concorre a incentivare le parti ad avvalersi di tale procedura, proprio in quanto consente, se non si raggiunge l'accordo di conciliazione, di avvalersi delle attività tecniche svolte durante la procedura stragiudiziale.
Durata massima della mediazione
L'art. 6 d.lgs. n. 28/2010 come novellato dalla Riforma fissa la durata massima della mediazione in tre mesi, prorogabili di altri tre prima della scadenza e mediante accordo scritto dalle parti. Il termine decorre dal deposito della domanda o dalla scadenza fissata dal giudice nel caso di mediazione demandata e non è soggetto a sospensione feriale.
Sono stati fissati termini stringenti anche per il procedimento di mediazione. Il primo incontro deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salva diversa concorde indicazione delle parti.
Il potenziamento della mediazione “demandata” dal giudice
Tra gli strumenti incentivanti va annoverato anche il potenziamento della mediazione “demandata” dal giudice che si vuole favorire attraverso:
- la predisposizione di percorsi formativi specifici dedicati ai magistrati;
- la valorizzazione al fine della valutazione di carriera dei magistrati della partecipazione a questa formazione e della definizione delle liti a seguito di mediazione o conciliazione ottenuta in altra sede (comma 4, lett. o), della legge delega);
- il supporto dell'ufficio per il processo, che coadiuva il giudice nella valutazione dei presupposti di mediabilità (comma 18, lett. b), n. 1)).
-che le ordinanze di mediazione demandata ed il numero di controversie definite a seguito della loro adozione vengano rilevate statisticamente. Non solo, i contenziosi che vengono definiti in questo modo dai giudici non sono solo oggetto di rilevazione statistica, ma vengono anche utilizzati per la valutazione della carriera del magistrato, perché indici rivelatori della laboriosità, impegno e capacità del magistrato.
La norma consente anche al capo dell'ufficio giudiziario di promuovere progetti di collaborazione con università, ordine degli avvocati, organismi di mediazione, associazioni professionali per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la relativa formazione.
In vista dell'obiettivo della Riforma di ampliare i poteri del Giudice di favorire la conciliazione della causa, si consente fino al momento della precisazione delle conclusioni la possibilità di disporre con ordinanza motivata l'esperimento di un tentativo di mediazione.
Nella motivazione dell'ordinanza il giudice dovrà tenere conto delle seguenti circostanze:
-la natura della causa;
-lo stato dell'istruzione;
-il comportamento delle parti;
-ogni altra circostanza.
Anche la mediazione demandata è condizione di procedibilità e se la mediazione non risulta esperita entro la data dell'udienza fissata dal giudice nell'ordinanza, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.
Interventi sulla semplificazione: la disciplina del collegamento da remoto
Sino alla riforma Cartabia la mediazione svolta per via telematica si reggeva sul precario impianto disegnato al momento dello scoppio della pandemia da COVID-19 dall'art. 83, comma 20-bis, d.l. n. 18/2020 e che naturalmente risentiva di tutte le problematiche legate alla situazione emergenziale.
Il legislatore della Riforma ha previsto, quindi, l'introduzione di un nuovo articolo, il n. 8-bis, all'interno del d.lgs. n. 28/2010 e si pone innanzitutto un principio fondamentale: quando lamediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento deve essere formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005, epuò essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
Quanto, poi, alle concrete modalità di svolgimento della mediazione, viene espressamente codificata lapossibilità che gli incontri si svolgano con collegamento audiovisivo da remoto e si prevede che ciascuna parte potrà chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione dovranno inoltre essere in grado di assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
La parte certamente più innovativa dell'intero sistema è la soluzione individuata per la sottoscrizione del verbale conclusivo: si prevede infatti la formazione di un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e l'invio dello stesso alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
Conclusa la mediazione il mediatore formerà un unico documento informatico, ovviamente in formato nativo digitale, che conterrà il verbale e l'eventuale accordo e lo invierà alle parti per la sottoscrizione con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
Il legislatore ha, poi, codificare il principio per cui i documenti informatici generati durante la procedura di mediazione devono essere assoggettati a conservazione secondo le previsioni dell'art. 43 codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005). Si tratta, quindi, di documenti che debbono essere assoggettati a conservazione permanente.
Incentivi economici e fiscali
La scelta compiuta dal Parlamento nella legge delega - art. 1, comma 4, lett. a), l. n. 206/2021 - è stata quella di impiegare risorse non solo per rendere più efficiente il processo civile, ma anche per incentivare il ricorso alla mediazione. L'impiego di risorse finanziarie in favore della mediazione degli ADR è coerente con l'idea che gli strumenti alternativi offrano una forma di giustizia complementare, perché un maggior utilizzo di questi ultimi può ridurre la pressione sugli uffici giudiziari e quindi favorire il conseguimento dei risultati concordati con le istituzioni europee. In secondo luogo, il legislatore si è mostrato consapevole che il successo della mediazione civile non dipende solo da, pur importanti, fattori culturali o dall'incisività con la quale il tentativo di conciliazione viene imposto, ma anche dalla sua convenienza (economica).
Peraltro i giudici di Lussemburgo hanno in più occasioni affermato che gli strumenti di ADR obbligatori sono compatibili con il diritto dell'unione ad alcune condizioni, tra cui il non presentare “costi ingenti” (CGUE, 18 marzo 2010, Alassini c. Telecom Italia ed al., C-317/08, ECLI:EU:C:2010:146) e la valutazione della gravosità di questi, rimessa al giudice nazionale ha portato nel nostro Paese a disapplicare, talvolta, l'art. 5 d.lgs. 28/2010, sia pur in decisioni sporadiche (Trib. Verona, 28 settembre 2017).
L'intervento della Riforma si è mosso, quindi, in diverse direttrici:
- una riforma delle spese (art. 17 d.lgs. n.28/2010)
-l'incremento della esenzione dall'imposta di registro di cui all'art. 17 d.lgs. n. 28/2010;
-l'incremento del credito d'imposta (art. 20 d.lgs. n. 28/2010), semplificando la procedura per il suo riconoscimento;
-il riconoscimento agli organismi di mediazione un credito d'imposta commisurato alle indennità non esigibili dai soggetti che possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato;
-il gratuito patrocinio.
La riforma riordina e semplifica gli incentivi fiscali per i procedimenti stragiudiziali. In particolare: è stato previsto l'aumento della esenzione dall'imposta di registro (esente entro euro 100 mila).
Sono stati previsti ulteriori crediti di imposta: il primo, commisurato al compenso dell'avvocato; il secondo commisurato al valore del contributo unificato. Il gratuito patrocinio viene esteso alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, con un credito di imposta a favore degli organismi di mediazione.
All'indomani dell'entrata in vigore della l. n. 206/2021, la Corte costituzionale, con sentenza n. 10/2022, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2 e 75, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevedevano che il patrocinio a spese dello Stato fosse applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n.28/2010, quando nel corso degli stessi fosse raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, TUSG, nella parte in cui non prevedeva che, in tali casi, alla liquidazione in favore del difensore provvedesse l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.
L'intervento normativo ha, quindi, colmato tale lacuna, introducendo un meccanismo che consente l'accesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e sia raggiunto l'accordo prima di adire l'autorità giudiziaria.
Innalzamento del livello di efficienza e qualità del servizio
L'art. 16-bis d.lgs. n. 28/2010, in attuazione delle lett. l) e n) della delega è stato introdotto al fine di individuare i requisiti necessari per l'iscrizione degli enti di formazione nell'elenco istituito e tenuto presso il Ministero della giustizia.
Si è scelto di adottare, quanto ai requisiti di serietà ed efficienza, gli stessi criteri previsti per gli organismi di mediazione, non essendovi ragione di prevedere una disciplina differenziata.
Il comma 1 fissa il principio secondo cui l'iscrizione all'elenco degli enti di formazione è condizionato alla dimostrazione dei requisiti di serietà ed efficienza, come definiti dall'art. 16, commi 1-bis e 1-ter.
Il comma 2 contiene, in attuazione del criterio di delega di cui alla lett. n), la previsione di uno specifico e ulteriore requisito richiesto come condizione per l'iscrizione, o per il suo mantenimento, costituito dall'obbligo, per l'ente di formazione, di nominare un responsabile scientifico di chiara fama e esperienza nel settore, cui sono attribuiti specifici compiti, e che deve assicurare la qualità della formazione erogata dall'ente, la sua completezza, oltre che l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto, che non può essere disgiunto dalla stessa competenza dei formatori. Proprio nell'ottica di responsabilizzare gli enti di formazione a reperire, attraverso il responsabile, i formatori dotati della migliore esperienza è stata espressamente prevista la possibilità di valorizzare anche le competenze maturate all'estero. Inoltre il responsabile della formazione ha lo specifico onere di comunicare costantemente al Ministero della giustizia, i programmi formativi via via predisposti, completi dei nominativi dei formatori scelti per il loro svolgimento.
Il comma 3 prevede inoltre che con decreto ministeriale siano individuati i più specifici requisiti di qualificazione richiesti ai mediatori e ai formatori per iscriversi negli elenchi tenuti presso il Ministero della giustizia o per mantenere tale iscrizione dopo l'entrata in vigore delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 28/2010 e al D.m. n. 180/2010. La completa attuazione delle modifiche apportate all'articolo 16 e con l'introduzione del nuovo articolo 16-bis sarà completata, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge delega, apportando le pertinenti modifiche al D.m. n. 180/2010 al fine di prevedere: che per l'iscrizione nel registro, occorre partecipare ad un corso di formazione iniziale per mediatori e ad un numero minimo di procedure di mediazione presso un organismo di mediazione; che coloro che non hanno conseguito una laurea in discipline giuridiche attestano adeguata preparazione attraverso la partecipazione a specifici corsi formativi nelle discipline giuridiche; che dopo l'iscrizione nel registro, i mediatori sono tenuti all'aggiornamento permanente mediante la partecipazione a corsi di formazione; che per mantenere l'iscrizione nel registro, gli avvocati iscritti all'albo sono tenuti ad adempiere a specifici obblighi minimi di formazione, che dopo l'iscrizione nell'elenco, i formatori sono tenuti all'aggiornamento permanente mediante la partecipazione a corsi di formazione, che le attività di formazione possono svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo da remoto.
Quanto al responsabile scientifico degli enti di formazione, nell'adempimento dei compiti di cui all'art. 16-bis, comma 2, del d.lgs. n. 218/2010, dovrà svolgere appositi compiti quali: approvare i programmi erogati dall'ente unitamente ai nomi dei formatori incaricati e ai calendari di svolgimento dei corsi di formazione, certificare l'equivalenza della formazione di aggiornamento eventualmente svolta dai formatori presso enti e istituzioni con sede all'estero, certificare per singole attività formative l'idoneità di formatori anche stranieri non accreditati dal Ministero della giustizia.
Tali interventi, come la revisione dei parametri per la determinazione dell'onorario e delle spese spettanti all'avvocato ai sensi dell'art. 15-octies, comma 1, nonché la revisione delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione, coerenti con i principi di delega, considerati anche gli ambiti regolati dal D.m. n. 180/2010, troveranno adeguata collocazione nella normativa secondaria.
Riferimenti
Bove M., La Riforma del processo civile. Commento alla legge n.206 del 26 novembre 2021, in Guida al Diritto, Sole24ore, 2022;
Di Marco G., La riforma del Processo civile, (a cura di) Giampaolo Di Marco, Giappichelli Editore, 2022;
Briguglio A., Avanti con la ennesima riforma del rito civile purché sia solo (tutt'altro che decisiva ma) modestamente utile e non dannosa, in Giustizia civile.com, n. 6/2021;
Nardone R., Mediazione obbligatoria e processo, Bussola del 18 maggio 2020 in IUS processo civile;
Metafora R., Mediazione (procedimento di), Bussola del 1 giugno 2020 in IUS processo civile;
Ciafardini, Il ruolo dell'assemblea - e dell'amministratore- di condominio nel procedimento di mediazione obbligatoria, in Imm. & proprietà, 2020, fasc. 12, 720.
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Sommario
Rapporti con altre forme di risoluzione non giudiziale (implicitamente anche con la negoziazione)
Risoluzione di criticità: effetti sulla prescrizione e decadenza
Interventi incentivanti di natura procedimentale (partecipazione personale e delega)
Producibilità in giudizio della relazione espletata dall'esperto in mediazione e suo valore probatorio
Il potenziamento della mediazione “demandata” dal giudice
Innalzamento del livello di efficienza e qualità del servizio