Procura nel giudizio di cassazione: le Sezioni Unite fanno chiarezza sul requisito della «specialità»
13 Dicembre 2022
Le Sezioni Unite si sono pronunciate sul quesito prospettato dall'ordinanza interlocutoria, con cui la sesta sezione aveva richiesto un intervento del giudice nomofilattico volto a definire i requisiti di specialità della procura a ricorrere per cassazione, dal momento che si profilavano due diverse opzioni.
Da un lato, l'interpretazione secondo cui «sarebbe sempre e comunque necessario che la procura per il giudizio di cassazione risulti speciale in base al suo contenuto (e non in base ad una mera collocazione topografica) e, quindi, sarebbe sempre necessario che la stessa indichi la sentenza da impugnare ovvero, quanto meno, individui con assoluta certezza il giudizio per il quale viene rilasciata, ai fini del ricorso per cassazione».
Da un altro lato, invece, l'altra interpretazione secondo cui «basterebbe verificare che il difensore abbia correttamente effettuato l'operazione di “congiunzione” o “allegazione” della procura al ricorso cui accede, in tal modo implicitamente attestando, secondo le modalità previste dalla legge, di avere sottoposto il ricorso stesso, già completo, all'esame della parte, che ha avuto quindi la possibilità di prenderne visione».
Secondo il Supremo Collegio il contrasto va risolto enunciando il seguente principio di diritto: «A seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141/1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti». |