Trattenute contributive, diritto alle differenze retributive e prescrizione
14 Dicembre 2022
Il lavoratore deve agire contro l'ente previdenziale ed il datore ove quest'ultimo, per colpa, abbia trattenuto una quota maggiore della retribuzione per il pagamento dei contributi ma l'ente non abbia ancora restituito il non dovuto? Può l'ignoranza di tale maggiore trattenuta rilevare ai fini della sospensione della prescrizione del diritto alle differenze retributive?
Il datore, ai sensi dell'art. 19 L. n. 218 /1952, è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei lavoratori che egli trattiene sulla retribuzione corrisposta ai medesimi.
È, pertanto, lo stesso datore ad essere direttamente obbligato verso l'ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori sicché, in ipotesi di indebito contributivo, egli è l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alla quota predetta, mentre il lavoratore, il quale abbia subito l'indebita trattenuta, può agire nei confronti del datore. In merito a tale ultima eventualità, ha precisato la giurisprudenza, il credito azionato dal dipendente ha natura retributiva, con conseguente applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c.
Tale credito, inoltre, può essere fatto valere indipendentemente dall'avvenuto rimborso in favore del datore dei contributi indebitamente versati. In ordine alla prescrizione del diritto alle differenze retributive, si precisa che, secondo un consolidato indirizzo di legittimità, l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio, non comprendendo invece anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, prevedendo l'art. 2941 c.c. solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali - salvo il dolo- non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di esso ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
Dunque, pur assumendosi che l'ignoranza delle trattenute eccessive in capo al lavoratore non gli fosse addebitabile, qualora non sia dedotto e provato che il comportamento datoriale abbia integrato gli estremi del doloso occultamento dell'esistenza del debito, non potrebbe assumere alcun rilievo quello che è, sostanzialmente, un impedimento di fatto.
Né è predicabile, in termini estensivi o analogici, un'equipollenza della colpa del datore nell'operare maggiori trattenute ed il doloso occultamento del debito previsto espressamente dall'art. 2941 c.c., essendo specifiche e tassative le ipotesi di impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto all'esercizio del diritto che possono dar luogo a mera sospensione del corso della prescrizione. |