Prova per testi della data del licenziamento
14 Dicembre 2022
È possibile provare per testi il fatto della ricezione, in una determinata data, da parte del lavoratore della lettera di licenziamento consegnata a mano, qualora il documento sia privo di tale indicazione temporale? Potrebbe trovare applicazione l'art. 421 c.p.c.?
Nel caso in cui il datore sostenga di aver intimato per iscritto il licenziamento, per avvenuta consegna a mani proprie della relativa lettera, la contestazione da parte del lavoratore dell'effettiva consegna del documento non potrebbe essere oggetto di prova per testi in quanto la testimonianza conterrebbe inevitabilmente al suo interno la prova orale dell'esistenza scritta di un atto per il quale la forma è richiesta dalla legge ad substantiam.
Ai sensi dell'art. 2725 c.c. non è consentita la prova testimoniale di un contratto (o di un atto unilaterale, ex art. 1324 c.c.) di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità se non nel caso indicato dal precedente art. 2724 n. 3 c.c., vale a dire quando il documento sia andato perduto senza colpa. Tale divieto di testimonianza comporta l'inammissibilità del mezzo probatorio non superabile ex art. 421 comma 2, prima parte, c.p.c. in quanto, nell'attribuire al giudice del lavoro il potere di ammettere d'ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, il legislatore si riferisce non ai requisiti di forma previsti (ad substantiam o ad probationem) per alcuni tipi di contratti, ma ai limiti fissati alla prova testimoniale, in via generale, dagli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c.
La prova per testi non potrebbe essere ammessa nemmeno quando non risulta la data certa di redazione della lettera di licenziamento in epoca anteriore o coeva all'estromissione del lavoratore, in quanto colmare il difetto di tale elemento temporale nel documento mediante la testimonianza porterebbe ad aggirerebbe surrettiziamente il divieto prefato. |