Conciliazione vita-lavoro e congedi parentali: l’INL fornisce le indicazioni operative sulle sanzioni per i datori di lavoro
14 Dicembre 2022
L'Ispettorato del Lavoro, con nota del 6 dicembre 2022 ha fornito specifiche indicazioni al personale ispettivo riguardo la corretta applicazione ed ai profili di carattere sanzionatorio della disciplina contenuta nel D.lgs. n. 105/2022 che, modificando il D.lgs. n. 151/2001 e la L. n. 104/1992, ha introdotto misure dirette a realizzare una migliore conciliazione tra l'attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza (c.d. caregiver familiari), nonché una più equa condivisione tra uomini e donne delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
La nota INL si sofferma sul profilo sanzionatorio relativo al rifiuto, opposizione od ostacolo all'esercizio dei diritti di congedo di paternità (di cui all'art. 27-bis D.lgs. n. 151/2001), puniti con la sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 2.582,00, evidenziando la necessità di verificare, sul piano degli accertamenti ispettivi e in relazione alla mancata fruizione del congedo da parte del lavoratore, un eventuale comportamento datoriale che ne ostacoli la fruizione. Inoltre, mette in risalto la possibilità di emanare il provvedimento di diffida ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 124/2004, laddove il congedo sia evidentemente ancora fruibile.
Conclude la Nota un'apposita tabella in cui si riportano la fattispecie del congedo, il riferimento normativo per la sanzione e la sanzione stessa, nel caso di rifiuto, opposizione o, comunque, ostacolo da parte del datore di lavoro all'esercizio dei diritti introdotti a tutela della conciliazione vita-lavoro. |