Espropriazione di crediti derivanti da rapporti di locazione e “liberazione di pigioni e di fitti non ancora scaduti”

Redazione scientifica
13 Dicembre 2022

Per la S.C. non vi sarebbe alcuna ragione di dubitare che le disposizioni previste dall'art. 2918 c.c. siano applicabili (anche) in caso di pignoramento diretto, in danno del locatore, dei crediti allo stesso spettanti, quali canoni dovuti in virtù di un contratto di locazione o di affitto.

Nella controversia in oggetto, il Collegio evidenzia come «l'efficacia della cessione dei crediti futuri derivanti da un rapporto base già esistente, come quelli di lavoro, deve ritenersi opponibile al creditore procedente nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2918 c.c.», poichè le disposizioni dettate da tale articolo, sebbene espressamente riferite ai soli crediti non scaduti derivanti da rapporto di locazione, esprimono principi di diritto generali, «idonei a regolare l'opponibilità, ai creditori che procedono in via esecutiva, delle cessioni operate dal debitore in relazione a tutti i crediti futuri derivanti da un rapporto base già esistente».

Inoltre, secondo i giudici di legittimità le disposizioni di cui all'art. cit. devono ritenersi operanti «in tutti i casi in cui venga in discussione l'efficacia, nei confronti dei creditori procedenti in sede esecutiva, di una cessione o di una “liberazione” di crediti derivanti da contratti di locazione: sia nei casi in cui si tratti di pignoramento diretto dei crediti per canoni, sia nei casi in cui l'espropriazione dei canoni sia la conseguenza del pignoramento del bene locato, quali frutti di esso ai quali, ai sensi dell'art. 2912 c.c., si estende il pignoramento stesso».

Ne consegue che «le disposizioni di cui all'art. 2918 c.c., destinate a regolare gli effetti del pignoramento, in particolare con riguardo all'opponibilità ai creditori, in sede di espropriazione di crediti derivanti da rapporti di locazione, dei fatti estintivi/modificativi di tali crediti, ove ancora non scaduti alla data del pignoramento, sono applicabili sia in caso di espropriazione diretta dei suddetti crediti, sia in caso di espropriazione del bene locato che si estenda agli stessi, quali frutti, ai sensi dell'art. 2912 c.c.; l'espressioneliberazione di pigioni e di fitti non ancora scadutiriguarda ogni ipotesi di estinzione dei suddetti crediti, quindi anche il pagamento anticipato dei canoni non scaduti e la eventuale remissione del relativo debito».

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