Osservatorio sulla Cassazione – Novembre 2022

La Redazione
14 Dicembre 2022

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione di alcune pronunce di legittimità depositate nel mese di Novembre.

Bancarotta pre e post fallimentare: come cambia il momento consumativo del reato

Cass. pen., sez. I, 28 novembre 2022, n. 45184 – sent.

Il momento consumativo del reato di bancarotta va identificato con l'avveramento della condizione oggettiva di punibilità della declaratoria di fallimento, che permette di individuare il luogo del commesso delitto. Invece, in caso di bancarotta post-fallimentare, ex art. 216, comma 2, l.fall., l'ultimo atto di esecuzione, e cioè il perfezionamento della fattispecie criminosa, viene realizzato non nel luogo in cui è dichiarato il fallimento, che anzi precede gli atti in frode alla massa fallimentare ed ai creditori, bensì nel luogo in cui vengono posti in essere gli ulteriori atti, esecutivi della bancarotta, ed è in questo luogo che si radica la competenza per territorio.

Reato di bancarotta documentale e conservazione dei dati contabili in formato digitale

Cass. pen. , sez. V, 25 novembre 2022, n. 45044 – sent.

La possibilità consentita dall'art. 2215 bis c.c. di tenere i libri, i repertori, le scritture e la documentazione con strumenti informatici non esime l'amministratore della società dall'adempimento degli obblighi di legge, relativi alla tenuta dei libri contabili e, quindi, dall'obbligo del puntuale aggiornamento dell'esercizio corrente, della veridicità delle singole attestazioni dei libri contabili nonché della loro conservazione, preordinata alla consultazione in qualunque momento degli stessi, come previsto dal secondo comma dell'articolo citato, rimanendo integrato altrimenti il reato di cui all'art. 217, comma 2, l. fall. È dunque compito dell'amministratore prevenire l'eventuale malfunzionamento del dispositivo nel quale vengono tenuti i libri contabili predisponendo anche modalità alternative o concorrenti di conservazione (stampa cartacea, backup su autonomo supporto ecc.) e comunque reagire tempestivamente a tale malfunzionamento provvedendo, qualora possibile, al recupero dei dati (nella specie, la corte ha confermato la decisione dei giudici del merito circa la sussistenza del reato di bancarotta semplice documentale, sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo, posto che l'imputato non aveva predisposto modalità surrogatorie di conservazione dei libri contabili, né aveva provveduto al recupero dei dati contabili, possibile nel caso di specie come sottolineato nello stesso ricorso, mettendoli a disposizione degli organi fallimentari).

Quando il credito dell'avvocato ammesso al passivo è assistito da privilegio generale?

Cass. civ., sez. I, 16 novembre 2022, n. 33801 – ord.

La Suprema Corte, pronunciandosi su un ricorso proposto da un professionista, si sofferma sul limite temporale previsto dall'art. 2751-bis, n. 2), c.c. e si pronuncia altresì in merito all'onere di provare l'attività effettivamente prestata. Con riferimento all'effettiva prestazione delle attività del professionista, la Corte afferma che «la prova dello svolgimento delle attività processuali non può che essere desunta dagli atti del processo in cui l'avvocato ha prestato la propria opera intellettuale» e che la conseguenza è che l'avvocato dovrà, allo scopo, depositare copie di tali atti da lui depositati, i verbali relativi alle attività svolte nel processo, i provvedimenti del giudice, unitamente ad attestazioni da parte del cancelliere della conformità di tali copie agli originali contenuti nel fascicolo di ufficio del procedimento. Per quanto riguarda invece il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2), c.c., la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in caso di plurimi incarichi professionali, il limite temporale di due anni previsto dalla norma va riferito all'intero rapporto professionale, restando fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto. Sulla quantificazione del compenso del difensore, la Cassazione ricorda che in assenza di pattuizione, opponibile al curatore del fallimento, fra il ricorrente e la società prima della dichiarazione del suo fallimento, sull'ammontare del compenso dovuto per la prestazione, il compenso per tale attività non può che essere giudizialmente determinato; nel caso il professionista chieda di essere ammesso al passivo per tale credito, in precedenza non liquidato giudizialmente, è il giudice delegato della procedura che, nel procedimento di formazione del passivo, deve determinare il compenso con pronuncia spiegante i suoi effetti solo ai fini del concorso.

Insinuazione al passivo: la mancanza di data certa è rilevabile d'ufficio

Cass. civ., sez. I, 16 novembre 2022, n. 33728 – ord.

Posto che, nel procedimento di verifica crediti il curatore fallimentare agisce come terzo, sia rispetto ai creditori, sia rispetto al fallito, i documenti prodotti a sostegno della domanda di insinuazione al passivo privi di data certa anteriore al fallimento non sono opponibili alla curatela e la mancanza di tale requisito costituisce fatto impeditivo dell'accoglimento della domanda. La Cassazione ha evidenziato che per giurisprudenza ormai costante (v. al riguardo Cass., sez. un., 4213/2013) il curatore nell'ambito del procedimento di verifica crediti è terzo rispetto al rapporto giuridico sottostante la pretesa creditoria. Da ciò discende che è onere dell'istante dimostrare integralmente la fondatezza e sussistenza del credito insinuato nel passivo del fallimento producendo documentazione idonea ed efficace nei confronti della curatela. La mancanza di data certa nei documenti forniti dal creditore costituisce atto impeditivo dell'accoglimento della domanda ed è oggetto di eccezione in senso lato rilevabile anche d'ufficio dal giudice.

Domanda di restituzione di beni confluiti nell'attivo fallimentare e onere della prova

Cass. civ., sez. VI – 1, 4 novembre 2022, n. 32565 – ord.

L'accoglimento della domanda di restituzione presentata ai sensi dell'art. 103 l. fall. impone al giudice di verificare l'avvenuta dimostrazione, anche secondo i principi di efficacia del regime concorsuale, da un lato del titolo dell'affidamento del bene al fallito e dall'altro del titolo della disponibilità attuale del bene in capo all'istante, tale da giustificare la restituzione in suo favore e con prevalenza rispetto al curatore.

Cosa succede se la Corte d'Appello rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento?

Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2022, n. 32533 – ord.

La Corte di cassazione, in sede di accoglimento del ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che abbia rigettato il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento, «può direttamente revocare tale dichiarazione e così provvedere a norma dell'art. 147 T.U. Spese di giustizia, come novellato dall'art. 366 CCII (per come già vigente anche per i giudizi introdotti ex art. 18 l. fall.), sull'imputabilità dell'apertura della procedura ai fini dell'addebito delle relative spese, sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendo invece, per tale ipotesi, disporre la cassazione con rinvio al giudice di merito».

È quanto enunciato dalla Suprema Corte con sentenza n. 32533/2022, con la quale viene accolto il secondo motivo di ricorso e viene ribadito il principio di diritto secondo cui «il fideiussore, per essere legittimato a proporre istanza di fallimento, deve aver provveduto al pagamento». Nel caso di specie, il fideiussore protagonista della vicenda non solo non aveva versato l'importo dovuto in base alla polizza, ma aveva agito in giudizio (risultando parte vittoriosa in primo grado) per far dichiarare l'inefficacia della prestata garanzia.

Il principio della cd. insolvenza statica in caso di affitto di azienda

Cass. civ., sez. I, 2 novembre 2022, n. 32280 - ord.

Il principio della c.d. insolvenza “statica” secondo cui, allorquando la società è in stato di scioglimento e quindi di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, è applicabile unicamente per le società in stato di scioglimento e liquidazione.

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