Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e presentazione della domanda da soggetto privo di legittimazione

La Redazione
14 Dicembre 2022

Il Tribunale di Cosenza sulla domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti proposta da soggetto diverso dall'OCC.

Il Tribunale di Cosenza dichiara inammissibile la domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti proposta con ricorso depositato il 30 settembre 2022, in quanto l'art. 68 CCII stabilisce che "la domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 27, comma 2", differenziandosi dalla disciplina previgente che consentiva, invece, la presentazione della proposta al consumatore e quindi anche al suo avvocato munito di procura.

Benchè il CCII non specifichi la conseguenza processuale nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto diverso dall'OCC, la conseguenza non può che essere la declaratoria di inammissibilità posto che la norma definisce chiaramente l'unico soggetto legittimato al deposito e considerato che non appare percorribile la soluzione secondo cui il vizio sarebbe sanato con l'allegazione della relazione particolareggiata proposta dall' OCC, in quanto si risolverebbe di fatto in un'interpretatio abrogans dell'art. 68, comma 1, CCII, poiché la relazione particolareggiata è disciplinata dal comma 2 del citato articolo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.