Leasing immobiliare: è soggetto a mediazione obbligatoria?

Redazione scientifica
14 Dicembre 2022

Le controversie in materia di contratto di leasing non rientrano nell'elenco delle controversie, previste dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, per le quali è richiesto, a pena di improcedibilità, il preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.

In un giudizio promosso da una società per ottenere la restituzione di un bene immobile concesso in locazione finanziaria ad altra società, la Corte di cassazione ha chiarito se il leasing immobiliare sia soggetto o meno a mediazione obbligatoria.

La questione veniva sollevata dalla società convenuta, la quale, risultata soccombente in primo e secondo grado, lamentava in cassazione che la causa, non avendo avuto luogo il tentativo preventivo di mediazione, doveva essere dichiarata improcedibile.

A riguardo, i giudici di legittimità hanno precisato che le controversie in materia di contratto di leasing non rientrano nell'elenco delle controversie, previste dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, per le quali è richiesto, a pena di improcedibilità, il preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, dovendosi intendere questa elencazione come tassativa in ragione della gravità della conseguenza derivante dal mancato esperimento del tentativo stesso.

Come affermato da Cass. n. 15200/2018, infatti, «in tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n 28/2010, il riferimento della norma ai contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF, sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto».

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