Pignoramento presso terzi: nuovi chiarimenti sulla notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo

Redazione scientifica
16 Dicembre 2022

Nella circolare del 12 dicembre 2022, il Ministero della Giustizia torna a soffermarsi sulle notifiche imposte al creditore procedente per effetto dei novellati commi 5 e 6 dell'art. 543 c.p.c., a pena di perdita di efficacia del pignoramento.

Il Ministero, dopo aver richiamato le nuove norme introdotte, precisa che si tratta di adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura del pignoramento presso terzi, posti a carico della parte procedente e consistenti nella notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato.

A tal fine, l'avvocato mandatario della procedura esecutiva potrà avvalersi delle varie modalità di notificazione del predetto avviso consentite a legislazione vigente: a mezzo di notifica in proprio (non necessitando alcuna espressa autorizzazione) ai sensi della l. n. 53/1994, a mezzo di notifica PEC e, infine, anche a ministero dell'Ufficiale giudiziario con iscrizione dell'atto da notificare nel relativo registro cronologico.

Il Ministero conclude precisando che, in considerazione di quanto appena esposto, è da ritenersi superata l'indicazione circa la modalità di registrazione dell'atto in questione contenuta nella nota del 20 settembre 2022 (m_dg. DOG. 20/09/2022.0215223.U).

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