Potenziata l'interazione e lo scambio informativo tra lo sportello unico e i sistemi non doganali dell'UE
19 Dicembre 2022
L'obiettivo è la riduzione degli oneri amministrativi in dogana a carico degli operatori economici e delle autorità doganali aumentando lo scambio di informazioni tra gli Stati membri (v. i considerando nn. 11 e 28 del Reg. UE 2022/2399), al fine di promuovere ulteriormente l'agevolazione degli scambi e migliorare l'efficienza dei controlli, facilitando l'integrazione delle procedure doganali e non doganali dell'Unione in un processo di sdoganamento delle merci completamente automatizzato (v. il considerando n. 24 del reg. citato). Tale, del resto, è il contenuto nonché il fine dell'art. 47 del reg. UE 952/2013 (Codice doganale dell'Unione - CDU) per il quale “Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità competenti che non siano le autorità doganali, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le altre autorità, a far effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali (sportello unico)”.
Dall'art. 1 del Reg. 2022/2399 emerge che tale sistema mira a fornire “un insieme integrato di servizi elettronici interoperabili a livello nazionale e dell'Unione tramite il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane per sostenere l'interazione e potenziare lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione”.
Nel considerando n. 2 del Reg. UE 2022/2399 viene evidenziata la coesistenza di differenti normative unionali poste a presidio del commercio internazionale, tra cui rientrano sia norme doganali sia norme da queste differenti ed applicabili a specifici in settori (salute, sicurezza, ambiente, agricoltura, pesca, patrimonio culturale e vigilanza del mercato), sui quali vigila l'autorità doganale al fine di garantire la sicurezza nella zona UE in stretta cooperazione con altri enti/autorità. Dal momento che l'attuale quadro normativo unionale non è in grado di “sostenere un'interazione efficace tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, i cui sistemi e le cui procedure sono caratterizzati da frammentazione e ridondanza”, si assiste di fatto ad un “mancato allineamento” tra le formalità non doganali dell'UE e quelle doganali, che genera in capo agli operatori “obblighi di dichiarazione complessi e onerosi”, nonché “procedure inefficienti di sdoganamento delle merci che possono condurre a errori e frodi, nonché costi aggiuntivi per gli operatori economici”.
Al fine di risolvere il problema della frammentazione dell'interoperabilità dei dati e delle informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti partner nello sdoganamento delle merci, nonché coordinare le singole azioni, la Commissione UE e gli Stati membri hanno sviluppato ed istituito lo sportello unico UE per le dogane a “interfaccia unica” che consente agli operatori economici di presentare tutta la documentazione e/o i dati richiesti per lo sdoganamento attraverso un unico punto di ingresso alle autorità o enti partecipanti.
Agli operatori economici è altresì consentito sia di utilizzare il proprio codice EORI “come identificativo per la condivisione e il riferimento incrociato delle informazioni relative a tali scambi” (v. i considerando nn. 28 e 29 nonché l'art. 15, del Reg. 2022/2399), sia di presentare le informazioni pertinenti richieste per l'espletamento delle formalità doganali e di quelle non doganali dell'UE anche al fine della dichiarazione doganale o della dichiarazione di riesportazione “presentata prima della presentazione delle merci a norma dell'articolo 171 del regolamento (UE) n. 952/2013” (v. gli artt. 11, par. 1, lett. a) e 14, par. 1, del Reg. 2022/2399).
Al fine di realizzare un processo efficiente e semplificato di sdoganamento delle merci per tutte le parti coinvolte nel commercio internazionale, sono stati creati dei servizi elettronici integrati forniti a livello nazionale e dell'UE per facilitare l'interoperabilità delle informazioni e la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti partner.
A tal fine sarà istituito un “sistema di scambio di certificati per l'interfaccia unica doganale dell'UE” (EU Customs Single Window Certificates Exchange System - EU CSW-CERTEX), operativo in modalità pilota dal 2017, al fine di interconnettere gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'UE che gestiscono specifiche formalità non doganali ed unificando gli sportelli unici doganali dei singoli Stati membri incrementando la velocità delle attività di controllo.
Obiettivo del legislatore europeo è quello di arrivare in futuro ad avere un'unica interfaccia doganale a disposizione di tutti i players interessati dal “momento doganale” nel trasporto delle merci in importazione, esportazione e transito unionale, quali ad esempio le autorità doganali, le autorità portuali, le case di spedizione, gli spedizionieri, gli agenti marittimi, ecc.
Con il Reg. UE 2022/2399 viene, inoltre, fornito un nuovo quadro giuridico per migliorare la condivisione delle informazioni e la cooperazione “digitale” tra le amministrazioni doganali e le altre autorità incaricate di espletare le formalità non doganali alla frontiera dell'UE in settori quali la salute, la sicurezza, la tutela dell'ambiente, la sicurezza alimentare e dei prodotti, l'agricoltura, consentendo di contro, agli operatori economici, di espletare più facilmente alcune formalità doganali. Tale scambio di informazioni per mezzo del sistema EU CSW-CERTEX avrà ad oggetto anche le formalità non doganali, previste dalla normativa unionale diversa da quella doganale applicata dalle autorità doganali, tra le quali rientrano le operazioni effettuate da un operatore economico o da un'autorità competente partner per la circolazione internazionale delle merci, compresa la parte dei movimenti tra Stati membri.
Al riguardo, mediante l'interfaccia unica prevista dallo sportello unico dell'UE per le dogane, sarà consentita l'associazione di tutti gli adempimenti (doganali e non) che ad oggi richiedono all'operatore doganale di rapportarsi con numerose autorità/enti diverse dalla Dogana, con evidenti rallentamenti nelle operazioni doganali complessivamente intese (import, export, transito).
L'art. 3 del Reg. 2022/2399 prevede espressamente che, tra gli adempimenti non doganali, il sistema EU CSW-CERTEX dovrà inizialmente comprenderne alcuni in via obbligatoria (v. All. A del Regolamento) mentre i restanti (v. All. B del Regolamento) potranno essere collegati a tale sistema in maniera volontaria (facoltativa). Nell'All. A rientrano i requisiti sanitari e fitosanitari, le norme che disciplinano l'importazione di prodotti biologici, i requisiti ambientali in relazione ai gas fluorurati a effetto serra e alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché le formalità relative all'importazione di beni culturali. Nell'All. B sono invece ricompresi la licenza FLEGT (per l'applicazione delle normative, la governance ed il commercio nel settore forestale), il DuES (Regime dell'UE di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso), il CITES (Certificato per il commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione).
Ambiente dello sportello unico
L'ambiente dello sportello unico comprende (v. l'art. 3 del Reg. 2022/2399):
Tale sportello unico unionale consentirà, quindi, l'interoperabilità tra i sistemi doganali e non doganali per semplificare lo scambio elettronico di documenti ed informazioni necessario per il processo di sdoganamento delle merci, oltre ad interconnettere i sistemi di importazione, esportazione e transito degli Stati membri con i sistemi non doganali dell'UE che gestiscono le formalità non doganali.
L'attuazione dello sportello unico dell'UE per le dogane sarà introdotta gradualmente nel prossimo decennio, con una prima fase che entrerà in vigore entro il 2025.
Tale sistema integrato, di fatto, consentirà agli operatori economici, come si è detto, di utilizzare un'unica interfaccia per presentare in un singolo Stato membro “i dati necessari richiesti dalla normativa doganale e dalla normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale e di ricevere il feedback elettronico delle relative informazioni dalle autorità interessate direttamente da tale punto” (v. il considerando n. 25 e gli artt. 11 e 15 del Reg. UE 2022/2399). Ciò invece di trasmettere i dati separatamente sia ai sistemi doganali sia al partner competente, consentendo di conseguenza, alla dogana nazionale ed alle autorità competenti, di verificare più celermente le merci che “transitano” per la dogana nonché la corretta osservanza delle norme che presiedono lo sdoganamento delle merci.
Il Reg. 2022/2399 contiene anche alcune previsioni legate alla ripartizione tra l'UE ed i singoli Stati membri per quanto riguarda i costi del sistema EU CSW-CERTEX, a seconda del tipo di servizi forniti, disponendo che quelli legati allo sviluppo, integrazione e funzionamento di tale sistema nonché delle sue interfacce con i sistemi non doganali dell'UE sono a carico del bilancio generale unionale. Viceversa ogni Stato membro sostiene i costi connessi allo sviluppo, integrazione e funzionamento del proprio ambiente dello sportello unico per le dogane (in Italia il S.U.DO.CO.) ed al collegamento di questo con il sistema unionale EU CSW-CERTEX (v. il considerando n. 31 e l'art. 18 del Reg. UE 2022/2399). Lo sportello unico doganale e dei controlli in Italia
A livello interno l'Italia ha già avviato lo Sportello Unico delle Dogane e dei Controlli (S.U.DO.CO) finalizzato ad attuare il coordinamento telematico di tutti i procedimenti e controlli connessi all'entrata e all'uscita delle merci nel o dal territorio nazionale che, attivato in fase sperimentale già dall'8.11.2022 presso il porto di La Spezia, offrirà un'interfaccia unica (single entry point) agli operatori economici ed alle altre amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento e di controllo della merce (v. le Disposizioni di attuazione del d.P.R. n. 235 del 29.12.2021 e le modalità tecniche di realizzazione di cui alla Determinazione Direttoriale Dogane n. 39493 del 28.1.2022).
Dal considerando n. 20 del Reg. UE 2022/2399 emerge che gli ambienti nazionali dello sportello unico costituiranno le componenti nazionali dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, consentendo lo scambio di informazioni e la cooperazione per via elettronica tra le autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici al fine di garantire il rispetto e l'efficace applicazione della normativa doganale e delle formalità non doganali dell'UE comprese nel sistema integrato EU CSW-CERTEX (v. l'art. 8 del reg. citato).
La realizzazione del progetto SUDOCO è suddivisa in tre moduli (v. la Circ. Dogane n. 38 del 7.11.2022 - “Sportello Unico Doganale e dei Controlli” (S.U.Do.Co.). Avvio della fase 1 - modulo per il coordinamento dei controlli sperimentazione operativa per merci in import):
In conclusione
Da ultimo si segnala che, ai sensi dell'art. 17 del Reg. 2022/2399, ogni Stato membro designa un coordinatore nazionale per l'ambiente dello sportello unico dell'UE (in Italia il ruolo è ricoperto dall'Agenzia Dogane e dei Monopoli) il quale svolge i seguenti compiti per sostenere l'attuazione di tale regolamento:
a) funge da punto di contatto nazionale per la Commissione UE in merito a tutte le questioni relative all'attuazione del regolamento; b) promuove e sostiene, a livello nazionale, la cooperazione tra le autorità doganali e le autorità competenti partner; c) coordina le attività relative al collegamento degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con il sistema EU CSW- CERTEX. |