La Cassazione promuove le nuove tabelle a punti del danno da perdita del rapporto parentale del Tribunale di Milano

Michele Liguori
20 Dicembre 2022

Le nuove tabelle integrate a punti per il danno da perdita del rapporto parentale come rielaborate dall'Osservatorio di Milano possono essere legittimamente applicate dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno lamentato.

La vecchia tabella del Tribunale di Milano del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale - basata su una forbice risarcitoria oscillante tra un valore monetario minimo e uno massimo - è stata per la prima volta avallata da parte della S.C. nel 2011.

La S.C. in tale occasione:

  • ha rilevato tra i giudici di merito divergenze liquidatorie, sia per danno a persona che per danno da perdita del rapporto parentale, che hanno di fatto dato luogo a una giurisprudenza per zone territoriali difficilmente compatibile con l'idea stessa dell'equità;
  • ha affermato che i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi in quanto in grado di garantire la parità di trattamento e, pertanto, sono da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità;
  • ha esteso i principi anche ai valori di riferimento per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale adottati dal Tribunale di Milano;
  • ha affermato che per la liquidazione del danno a persona e da morte ai congiunti della vittima primaria “occorrerà fare riferimento, anche per quanto attiene alla personalizzazione del risarcimento” ai nuovi “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale” adottati dal Tribunale di Milano;
  • ha affermato che la mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano potrà essere fatta valere in sede di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. solo nel caso in cui la questione sia stata specificamente posta nel giudizio di merito (Cass. 7 giugno 2011 n. 12408, che costituisce il leading case; conf., da ultimo, in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, Cass. 5 maggio 2021 n. 11719, che ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che ha “fatto ricorso alle Tabelle di Milano per liquidare il danno non patrimoniale da morte, piuttosto che alla tabella di Roma” in considerazione del fatto che “La decisione del giudice di merito di avvalersi delle tabelle del Tribunale di Milano, indipendentemente dal fatto che una o entrambe le parti ne avessero invocato l'applicazione, è in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte…di conseguenza nulla può essergli rimproverato, tantomeno di non avere adottato le tabelle del Tribunale di Roma pure astrattamente applicabili”).

L'orientamento giurisprudenziale è rimasto invariato fino al 2019 quando la stessa S.C. ne ha messo per la prima volta in dubbio i principi.

La S.C. in tale occasione ha affermato sostanzialmente che i principi affermati nel 2011 riguardavano specificamente il danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica e non anche il danno da lesione del rapporto parentale che “non è configurabile di per sé nelle tabelle milanesi la concretizzazione dell'equità per risarcirlo”, anche se poi ha ritenuto che “la corte territoriale non ha errato nell'avvalersi delle tabelle milanesi reputandolo nel caso concreto l'equo parametro anche nel danno da perdita parentale, ma, per così dire, ha contraddetto se stessa effettuando una decurtazione del minimo della forbice di tale elevatezza da oltrepassare i confini della personalizzazione e, quindi, la riconducibilità della determinazione equitativa alle tabelle scelte” (Cass. 14 novembre 2019 n. 29495, che costituisce il leading case).

La parte della decisione che qui rileva è stata così massimata: “nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale - diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica - le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale” (Cass. 14 novembre 2019 n. 29495).

La S.C., successivamente, ha ritenuto meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte in tale decisione e:

  • in una prima fase ne ha richiamato semplicemente la massima (Cass. 28 ottobre 2021 n. 30599; Cass. 5 maggio 2021 n. 11719; Cass. 18 marzo 2021 n. 7770; Cass. 25 agosto 2020 n. 17709; Cass. 1° luglio 2020 n. 13269; Cass. 26 giugno 2020 n. 12913; Cass. 9 giugno 2020 n. 10925);
  • in una seconda fase ha trattato funditus la questione e ha ritenuto:
    • da un lato, che le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale del Tribunale di Milano - che, com'è noto, sono costruite su un sistema caratterizzato da una forbice di valori (tra l'altro anche molto ampia) - non sono parametri di riferimento in quanto non garantiscono: a. l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi; b. l'adeguata considerazione delle circostanze del caso concreto; c. la prevedibilità della liquidazione entro limiti ragionevoli;
    • dall'altro lato, che le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale costruite su un sistema a punti (come quelle del Tribunale di Roma), di contro, sono validi parametri di riferimento in quanto garantiscono ciò che non garantiscono le tabelle caratterizzate da una forbice di valori.

La S.C., quindi, ha affermato senza incertezze che “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. 21 aprile 2021 n. 10579, che è leading case; conf. Cass. 23 novembre 2022 n. 34446; Cass. 21 ottobre 2022 n. 31136; Cass. 23 giugno 2022 n. 20292; Cass. 18 maggio 2022 n. 15924, Cass. 11 aprile 2022 n. 11689; Cass. 21 marzo 2022 n. 9010; Cass. 10 novembre 2021 n. 33005; Cass. 29 settembre 2021 n. 26301; Cass. 29 settembre 2021 n. 26300).

L'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano, sensibile ai mutamenti giurisprudenziali - come ha già dimostrato in occasione dell'approvazione delle “Nuove tabelle “2009” per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica” all'indomani delle prime sentenze gemelle di San Martino (Sez. Un. 11 novembre 2008, n. 26972 e succ.) - ha ritenuto di adeguarsi ai predetti principi enunciati dalla S.C. e, quindi, ha elaborato due nuove tabelle a punti del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (approvate il 16 maggio 2022 e pubblicate il 29 giugno 2022):

  • la prima relativa alla perdita di “genitore, figlio, coniuge non separato/parte dell'unione civile/convivente di fatto” con un valore punto di € 3.365,00;
  • la seconda relativa alla perdita di “fratello/nipote” con un valore punto di € 1.461,20.

Entrambe le tabelle prevedono, come si legge nella premessa, una distribuzione dei punti:

  • secondo i parametri di fatto indicati dalla S.C. (e già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese) corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
  • tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali”.

In questo contesto tabellare e giurisprudenziale si inserisce la decisione in commento.

Essa tra origine da un ricorso proposto dai figli ed eredi della vittima primaria (deceduta a causa di una trasfusione di sangue infetto) con il quale hanno lamentato - sotto il profilo sia del vizio di violazione di norme di legge, sia di omesso esame di un fatto decisivo - l'erroneità della decisione della corte di merito (App. Palermo 11 marzo 2019 n. 488) che, seppur ha accolto il relativo motivo di appello con cui avevano lamentato l'erronea quantificazione del danno, ha liquidato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale discostandosi immotivatamente dai valori delle tabelle a forbice del Tribunale di Milano e, in particolare, per aver liquidato un importo inferiore a un terzo rispetto al valore minimo stabilito per tale tipo di danno.

La S.C. ritiene fondata la doglianza e dopo aver ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in materia e ricordato i criteri da essa indicati, sia pur in via esemplificativa e non esaustiva, per la corretta liquidazione del danno non patrimoniale da perdita parentale nei suoi ultimi arresti (a. adozione del criterio a punto variabile; b. estrazione del valore medio del punto dai precedenti; c. modularità; d. elencazione delle circostanze di fatto rilevanti tra le quali, da ritenere indefettibili, l'età della vittima, quella del superstite, il grado di parentela, l'eventuale convivenza; e. attribuzione dei relativi punteggi):

  • ha rilevato d'ufficio sia la pubblicazione che il contenuto delle nuove tabelle a punti del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale del Tribunale di Milano (conf., per la conoscibilità d'ufficio delle tabelle, Cass. 10 novembre 2021 n. 33005, che ha ritenuto che “le tabelle siano facilmente accessibili mediante i comuni mezzi di comunicazione, ed in primo luogo i mezzi informatici” e affermato “che onere necessario e sufficiente per la parte è quello dell'istanza di liquidazione del danno patrimoniale non mediante la clausola generale dell'art. 1226 ma mediante le tabelle. Sarà poi il giudice, sulla base della domanda, ad applicare la liquidazione tabellare conforme a diritto”);
  • ha rilevato che tali nuove tabelle si conformano tout court ai requisiti da essa richiesti;
  • ha rilevato che “la pubblicazione di due tabelle con una differente distribuzione di punti consente…di diversificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado e coniuge/assimilati e quelli previsti per i parenti di secondo grado”;
  • ha precisato che dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva e sono quindi dimostrabili mediante documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore che vanno allegati e provati anche con presunzioni semplici atteso che non nel nostro ordinamento non è predicabile la fattispecie di danno in re ipsa.

La S.C., quindi, ha ritenuto che “le nuove tabelle milanesi consentono - al pari di quelle romane - una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa Corte con le citate pronunce n. 10579 e n. 26300 del 2021, onde la loro applicazione in sede di giudizio di rinvio, come invocata espressamente da parte dei ricorrenti nel corso del giudizio di merito, dovrà ritenersi del tutto conforme a diritto nel caso di specie, poiché l'individuazione dei criteri poc'anzi ricordati consente l'applicazione della legge, ordinaria e costituzionale (art. 1226 c.c., art. 3 Cost.), in modo sostanzialmente - sia pur se solo tendenzialmente, in assenza di una tabella unica nazionale di matrice legislativa - uniforme sul territorio nazionale”.

La S.C., ancora:

  • da un lato, ha chiarito che non è mai stato suo compito procedere a qualsivoglia valutazione (e men che meno a qualunque intervento di merito) sui singoli criteri di quantificazione del danno, rimessi tout court ai giudici di merito;
  • dall'altro lato, de iure condendo, ha auspicato - nel perdurante quanto assordante silenzio del legislatore - la costruzione di una tabella unica nazionale che sia il risultato di un lavoro congiunto tra gli osservatori impegnati nello studio e nell'elaborazione delle tabelle relative al danno da perdita del rapporto parentale.

La S.C., infine, ha precisato che resta comunque ferma la possibilità per il giudice - a causa dell'inevitabile approssimazione di tabelle di origine pretoria e non legislativa - di liquidare il danno senza conformarsi ai parametri tabellari, ma solo in casi eccezionali che si sottraggano a una meccanica, arida e pur sempre inappagante operazione aritmetica e a condizione che la valutazione equitativa pura adottata dal giudice di merito si sostanzi e tragga linfa da un complesso di argomenti.

La decisione, che è un leading case, è senz'altro condivisibile in toto per i principi espressi in relazione alle nuove tabelle a punti del danno da perdita del rapporto parentale del Tribunale di Milano.

La stessa, anche se si dichiara espressamente neutra, sembra accordare una preferenza alle tabelle a punti milanesi rispetto all'analoga tabella a punti romana per due ragioni.

In primis per l'adozione nelle tabelle milanesi (oltre che di quattro parametri oggettivi, anche) di un parametro soggettivo a punti che riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore, che manca in quella romana che prevede aumenti e diminuzioni del calcolo tabellare soltanto mediante un'equità pura.

In secundis per l'approvazione delle tabelle milanesi da parte dell'Osservatorio (in cui sono presenti giudici e avvocati che difendono sia le vittime che le imprese di assicurazione) che, nel caso specifico, si è anche confrontato in sede di elaborazione anche con altri osservatori, a differenza di quella romana che è stata costruita e approvata da parte di soli giudici del Tribunale di Roma.

La decisione, infine, è apprezzabile per l'auspicio della costruzione di una tabella unica nazionale del danno da perdita del rapporto parentale che sia il risultato di un lavoro congiunto tra i vari osservatori nazionali.

Basta, quindi, a campanilismi, costruzioni e approvazioni di tabelle locali.

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