L’iscrizione della scissione nel r.i. preclude l’opposizione dei creditori

La Redazione
20 Dicembre 2022

Adempiuta l'iscrizione dell'operazione straordinaria di fusione o scissione nel registro delle imprese (iscrizione avente natura costitutiva), è precluso qualsivoglia rimedio diretto a invalidare l'operazione medesima.

Una volta intervenuta l'iscrizione nel registro delle imprese dell'operazione straordinaria di scissione parziale, l'invalidità dell'atto scissione non può più essere pronunciata, ai sensi dell'art 2504-quater c.c., (dettato per le fusioni ma richiamato espressamente dall'art. 2506-ter, comma 5, c.c. in tema di scissioni); resta salva unicamente la possibilità, per i soci o i terzi danneggiati dall'operazione, di ottenere la tutela risarcitoria prevista dal comma 2 dell'art. 2504-quater c.c.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.