Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: qual è il giudice dotato di giurisdizione?

20 Dicembre 2022

In relazione ad una domanda di risarcimento del danno extracontrattuale da perdita del rapporto parentale, le Sezioni Unite chiariscono come debba essere inteso il criterio di collegamento del «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» ai fini dell'individuazione del giudice dotato di giurisdizione.
Massima

Ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione, sulla domanda di risarcimento del danno extracontrattuale da perdita del rapporto parentale, per "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", ai sensi dell'art. 5, n. 3, Regolamento CE n. 44/2001, deve intendersi quello in cui si è verificato il fatto generatore della responsabilità a carico della vittima "primaria" dell'illecito (nella specie, un incidente stradale mortale avvenuto in Germania), senza che rilevi, invece, il luogo ove si sono verificate le conseguenze pregiudizievoli ai danni dei congiunti che agiscono in giudizio.

Il caso

I germani Tizio e Caio proponevano domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quale conseguenza della morte del padre Mevio in seguito a sinistro stradale del 24.01.11, avvenuto in Germania, e la cui responsabilità era da attribuirsi al conducente, di nazionalità tedesca, di un autoarticolato, assicurato con compagnia avente sede legale in Germania così come la società proprietaria della autovettura, tutti convenuti innanzi al Tribunale di Treviso.

In via preliminare, stante il carattere transnazionale della fattispecie, il Tribunale di Treviso dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice della Repubblica Federale Tedesca. La sentenza era, quindi, impugnata dai germani Tizio e Caio.

La Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado ed il difetto di giurisdizione in favore del giudice tedesco ex art. 5, par. 3, del Regolamento 44/2001, applicabile ratione temporis.

In particolare, la Corte di Appello, richiamata la regola generale di attribuzione della giurisdizione di cui all'art. 2, n. 1, del Regolamento 44/2001, ovvero il giudice dello Stato Membro ove il convenuto ha il domicilio, rilevava come l'art. 5 par. 3, del medesimo Regolamento, in materia di illeciti civili dolosi e colposi, prevedesse la giurisdizione facoltativa del “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.

In particolare, in relazione al criterio del “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto”, la Corte di Appello richiamava la CGUE, Sez IV, Sent. del 10.12.2015 n. 350 - Lazar, con la quale era stato precisato che, in relazione alla legge applicabile ad obbligazione extracontrattuale ex art. 4, par. 1, Regolamento 864/2007 (Roma II), con ragionamento analogicamente estensibile alla individuazione della giurisdizione come peraltro indicato nel Considerando n. 7 del Regolamento Roma II, dovesse farsi riferimento al luogo in cui si era prodotto direttamente il danno, personale o patrimoniale, nei confronti della vittima immediata. Diversamente, i danni subiti dai congiunti del predetto danneggiato, dovevano essere qualificati come conseguenze indirette. In applicazione di tale consolidato orientamento, il Giudice del gravame dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello tedesco essendosi verificato il sinistro in Germania.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso principale i germani Tizio e Caio. Resisteva la compagnia di assicurazione con ricorso incidentale condizionato.

La questione

Le questione in esame è la seguente: se il criterio di collegamento ex art. 5, § 3, del Regolamento CE 44/2001 in materia di illeciti civili dolosi e colposi e relativo al “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto” possa essere interpretato nel senso di luogo in cui si trova il centro dei propri interessi inteso in via generale come luogo della residenza abituale del danneggiato in un'ipotesi di domanda di risarcimento dei danni conseguenti al decesso del proprio genitore avvenuto in occasione di sinistro stradale verificatosi in altro Stato membro.

Le soluzioni giuridiche

La risposta delle Sezioni Unite è negativa. Vediamo il perchè.

La Suprema Corte inquadra l'azione proposta come domanda risarcitoria dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, per responsabilità extracontrattuale, conseguenti alla morte del genitore dei ricorrenti a causa di sinistro stradale avvenuto in Germania.

Per la consolidata giurisprudenza italiana si tratta di danni diretti e non riflessi e fatti valere iure proprio dai congiunti anche per i danni non patrimoniali, per lesione di valori costituzionalmente protetti, come il danno da perdita del rapporto parentale.

Per l'individuazione del giudice avente giurisdizione sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, va richiamato l'art. 5, § 3, del Regolamento CE 44/2001, applicabile ratione materia, che, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2, § 1 dello Stato del domicilio del convenuto, individua quale criterio di collegamento il “luogo dove l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. Tale previsione è sostanzialmente riportata anche nel vigente Regolamento CE 1215/2012 all'art. 7, n. 2, applicabile dal 10.01.15.

Secondo il consolidato orientamento della CGUE la predetta regola speciale di giurisdizione in materia di illeciti civili dolosi e colposi deve essere oggetto di interpretazione autonoma, alla luce del sistema generale della finalità del regolamento di cui è parte; la norma individua due luoghi distinti ed alternativi ed esattamente quello in cui il fatto generatore del danno si è verificato e quello in cui si è concretizzato il danno; la ratio di tale competenza speciale risiede nello stretto collegamento e prossimità alla controversia, da cui la maggiore idoneità a pronunciarsi, anche per facilità di assunzione delle prove, dei giudici del luogo in cui l'evento danno può avvenire o è avvenuto così da garantire certezza del diritto e ragionevole prevedibilità della giurisdizione. Stante la natura eccezionale di tale previsione, la stessa dovrà essere interpretata restrittivamente.

Dovendosi nel caso concreto circoscrivere la portata del significato della locuzione “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto”, la Corte richiama la consolidata giurisprudenza della CGUE, Sent. C-350/14, in relazione alla determinazione della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatto illecito ai sensi dell'art. 4, § 1, del Regolamento 864/2007, il quale indica come applicabile la legge del luogo in cui si verifica il danno, escludendo sia la legge del Paese in cui si verifica il fatto generatore del danno sia quello dove si verificano le conseguenze indirette del predetto fatto. Con tale decisione, la CGUE risolveva un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, statuendo che nel caso di specie, ai fini della individuazione della legge applicabile, l'unico danno rilevante è quello diretto e quindi la legge del luogo in cui si realizzano le lesioni patrimoniali e non patrimoniali della vittima immediata mentre le lesioni subite dai congiunti della vittima sono da qualificarsi come conseguenze indirette e quindi irrilevanti quali criterio di collegamento.

Ciò detto, la Suprema Corte rileva come il consolidato orientamento della CGUE sulla giurisdizione in materia di illeciti civili dolosi e colposi sia stato fatto proprio dalla Sezioni Unite le quali hanno statuito che in relazione ai criteri di collegamento derogatori della regola generale indicati dall'art. 5, § 3, del Regolamento 44/2001, oltre al luogo ove si è verificato il fatto generatore del danno va considerato il luogo dove l'evento di danno è intervenuto e che quest'ultimo criterio va inteso come luogo dove si sono prodotti direttamente gli effetti dannosi nei confronti della vittima immediata con esclusione di ogni altro luogo ove si siano verificati danni soltanto conseguenti di quello iniziale ( tra le tante Cass. civ., sez. un., n. 5145/1998; Cass. civ., sez. un., n. 13593/2022; Cass. civ., sez. un., n. 2060/2003).

Ciò premesso, le Sezioni Unite rigettano le argomentazioni dei ricorrenti ritenendo non pertinente la giurisprudenza europea richiamata (CGUE C-194/16; CGUE C-251/20) in quanto relativa a fattispecie differenti (lesione dei diritti della persona cagionati da messaggi diffamatori postati su internet). Inoltre, i precedenti richiamati riguardano domande di risarcimento danni proposte dal diretto danneggiato e non dai congiunti di quest'ultimo per asseriti danni conseguenti.

La Suprema Corte dichiarava, altresì, inammissibile la domanda volta ad ottenere l'applicazione del criterio di collegamento ex art. 9, § 1, lett. b) (oggi art. 11, § 1, lett. b), Regolamento 1215/2012) in materia di assicurazioni, sia in quanto tardiva essendo stata formulata soltanto con le memorie ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c. sia in quanto sul punto si era già formato giudicato interno avendo il Tribunale rigettato la domanda senza che tale capo fosse oggetto di gravame né riproposto come motivo di ricorso.

Il secondo motivo di ricorso verte in materia di governo delle spese e viene dichiarato infondato in quanto, come ribadito dalle S.U., sul regolamento delle spese la Corte deve limitarsi ad accertare il rispetto del principio per cui alla parte vittoriosa non possono essere poste a carico le spese di giudizio e che la liquidazione non ecceda i limiti, minimi e massimi, fissati dalle tabelle vigenti. Per quanto sopra, il ricorso principale veniva rigettato con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Osservazioni

La decisione in commento si distingue per una chiara quanto puntuale ricostruzione del consolidato orientamento della giurisprudenza della CGUE in materia di giurisdizione in relazione a illeciti dolosi e colposi in fattispecie transnazionali con riferimento al criterio di collegamento del luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso ex art. 5, § 3, Reg. 44/01 (medesima disposizione è riportata nel vigente Regolamento 1215/12 art. 7 n. 2). Tale criterio, come sopra visto, va interpretato come luogo in cui il danno produce i suoi effetti direttamente nei confronti della vittima immediata con esclusione di altri luoghi in cui potrebbero verificarsi danni meramente conseguenti.

Diversamente la tesi del ricorrente non coglie nel segno in quanto frutto di un tentativo di collage tra ratio decidendi riferite a fattispecie differenti.

Infatti, nel ricorso sono richiamate due decisioni della CGUE, la C-194/16 e la C-251/20, con le quali, secondo la tesi di parte ricorrente, si sarebbe ampliata la nozione di luogo in cui si verifica l'evento dannoso lesivo dei diritti della personalità (nel caso di specie il danno da perdita del rapporto parentale) ricomprendendo anche il luogo in cui il danneggiato risulti avere il centro dei propri interessi, corrispondente in via generale allo Stato membro in cui si ha la residenza abituale. In realtà, è necessario contestualizzare la predetta giurisprudenza. Infatti, le decisioni richiamate dal ricorrente affrontano la peculiare ipotesi di lesione dei diritti della personalità a mezzo di contenuti posti in rete su sito internet. In applicazione dell'art. 5, § 3, Regolamento 44/2001, sostanzialmente riportato all'art. 7, § 2, Regolamento 1215/2012, la giurisdizione sarà quella del giudice, in via alternativa, 1) del luogo dove si trova il fatto generatore del danno ovvero quello in cui è stabilito l'autore che ha immesso in rete i predetti contenuti lesivi; 2) il luogo dove si concretizza il danno diretto nei confronti della vittima immediata, da intendersi, in tale particolare ipotesi, come luogo in cui il danneggiato ha il centro dei propri interessi, in quanto si ritiene che la lesione della propria immagine, dignità e reputazione avvenga ove il soggetto è maggiormente presente e conosciuto. Pertanto, si individua generalmente tale centro degli interessi nel luogo dove il danneggiato ha la propria residenza abituale, potendo però sempre essere data prova dell'esistenza di un collegamento più stretto con altro luogo. La Sentenza C-194/16 esplicita come il criterio del centro dei propri interessi permetta di individuare il giudice che con maggiore facilità potrà avere accesso agli elementi probatori del danno e come ciò corrisponda alla esigenza di prevedibilità nella individuazione del magistrato competente. La Sentenza C-251/20, partendo dagli esiti della predetta C-194/16, afferma che stante la tendenziale universalità della diffusione dei dati e contenuti lesivi tramite l'inserimento su internet, le azioni volte alla rettifica dei dati e rimozione dei contenuti lesivi devono essere considerate come una domanda unica ed indivisibile da presentarsi innanzi al giudice avente giurisdizione per decidere sull'intero danno cagionato, individuato secondo l'interpretazione elaborata dalla Sent. C-194/16.

Diversamente, l'azione di risarcimento dei danni cagionati per lesione dei diritti di personalità a mezzo internet, potrà essere esperita dal danneggiato sia per l'intero innanzi al giudice individuato secondo i sopra riportati criteri sia frazionandola in più domande da proporre innanzi al giudice di ogni Stato ove si ritenga di avere subito un danno e limitatamente allo stesso. In tale caso l'unica condizione necessaria è che i contenuti lesivi siano o siano stati resi disponibili per l'accesso nel territorio dello Stato innanzi al cui giudice è incoata l'azione di risarcimento danni.

Da quanto sopra, risulta evidente l'incoferenza del richiamo posto dal ricorrente alle precedenti decisioni della CGUE,C-194/16 e C-251/20, in quanto riferite ad una fattispecie del tutto peculiare quale la lesione dei diritti della personalità a mezzo dati e contenuti lesivi immessi in internet. Infatti, sia la mancanza di un chiaro ed unico luogo fisico ove si sia verificato il danno sia la tendenziale universalità della diffusione del contenuto lesivo on line, ha portato la CGUE ad interpretare il criterio del luogo ove si è concretizzato il danno in termini di luogo ove si trova il centro degli degli interessi del danneggiato.

E' evidente, pertanto, che il peculiare contesto in cui è sorta tale interpretazione non permette estensioni ad altre e diverse fattispecie. Peraltro, nelle sentenze richiamate dal ricorrente, il soggetto attivo è sempre il danneggiato immediato e non i suoi congiunti per danni conseguenti.

Per quanto sopra, la elaborazione giurisprudenziale della CGUE richiamata dal ricorrente risulta inapplicabile al caso concreto ove il danno diretto si è concretizzato nei confronti della vittima immediata in un unico, materiale e ben determinato luogo.

Concludendo, il tentativo del ricorrente di utilizzare l'esito interpretativo della CGUE in relazione ad una fattispecie del tutto diversa è stato correttamente smentito dalla Suprema Corte con il conseguente rigetto del ricorso.

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