Formazione e conoscenze del lavoratore

21 Dicembre 2022

In caso di infortunio, il nesso causale non è reciso dalle conoscenze professionali del lavoratore se il datore è inadempiente agli obblighi di informazione e formazione.

La mancata formazione sull'utilizzo di un macchinario può essere colmata dalle conoscenze acquisite dal lavoratore mediante la propria esperienza professionale? L'utilizzo di un macchinario differente, nonostante per la lavorazione specifica fosse richiesto l'impiego di quello rispetto al quale il lavoratore aveva conoscenza, può determinante la responsabilità datoriale in caso di infortunio?

L'art. 36 D.lgs. n. 81/2008 prevede che il datore provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi per la salute e sulla sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'impresa in generale, nonché sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta. Il successivo art. 37 pone a carico del datore anche un obbligo di formazione, la quale deve essere sufficiente ed adeguata. Qualora l'infortunio si sia verificato per l'utilizzo di un mezzo diverso da quello richiesto dalla lavorazione, sarà possibile affermare che l'evento lesivo costituisce una conseguenza del gap formativo del lavoratore circa l'esistenza di rischi connessi alla lavorazione che doveva essere eseguita soltanto con l'impiego di un determinato macchinario, anche se di quest'ultimo il dipendente avesse conoscenze derivanti dalla propria esperienza professionale.

Non potrebbe sostenersi che l'attività formativa avrebbe potuto riguardare solo l'uso di tale ultimo mezzo e non di quello, diverso, impiegato in concreto dall'infortunato, al fine di escludere il nesso causale. Tale affermazione, infatti, non terrebbe conto del fatto che l'obbligo formativo deve riguardare le modalità di esecuzione della lavorazione e, quindi, anche l'insostituibilità di un mezzo rispetto ad un altro. Ne consegue che il datore sarà chiamato a rispondere dell'infortunio nel caso in cui l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell'evento, senza che possa essere invocata l'esperienza professionale del lavoratore maturata sul campo.

Su tale ultimo punto, si rammenta, l'attività formativa non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, non potendo questa surrogare l'informazione e la formazione richiesta dalla Legge, come sopra riportato.

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