Repêchage e svolgimento di mansioni superiori
21 Dicembre 2022
Se è stato accertato lo svolgimento di mansioni superiori è possibile, in caso di licenziamento per g.m.o., ritenere adempiuto l'obbligo di repêchage se la verifica sulla ricollocazione abbia interessato solo le diverse mansioni assegnate in base al contratto e non effettivamente eseguite?
Nel caso in cui sia stato accertato che il lavoratore, nel corso dell'esecuzione del contratto, ha di fatto svolto mansioni diverse da quelle negozialmente stabilite e riconducibili ad un determinato e superiore profilo professionale, delle stesse dovrà tenersi conto nel verificare in concreto l'esistenza di una possibilità di ricollocamento in azienda, qualora il medesimo sia stato licenziato per l'avvenuta soppressione della posizione lavorativa di cui, pur formalmente assegnatovi, non svolgeva di fatto i compiti.
Nel verificare la legittimità del licenziamento per g.m.o., in relazione all'accertata impossibilità di ricollocare altrimenti il lavoratore, sarà pertanto necessario accertare se, nell'ambito dell'organizzazione datoriale, vi siano o meno posizioni lavorative che corrispondono alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e dallo stesso svolte.
Sebbene i motivi fondanti le scelte datoriali siano insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità ed opportunità, l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse trova giustificazione nel carattere necessariamente effettivo, e non pretestuoso, della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del dipendente. |