Rifiuto mansioni inferiori e irrilevanza disciplinare in base al CCNL
21 Dicembre 2022
Se nel CCNL è prevista la rilevanza disciplinare del solo rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito delle mansioni afferenti alla qualifica di inquadramento, il lavoratore può rifiutarsi di svolgere mansioni inferiori senza incorrere in una sanzione?
L'assegnazione di mansioni inferiori, costituente un illegittimo comportamento del datore, potrebbe potenzialmente giustificare il rifiuto opposto dal lavoratore di svolgere mansioni non corrispondenti a quelle della qualifica posseduta.
Tale reazione, tuttavia, così come precisato dalla giurisprudenza, deve risultare connotata da proporzionalità ed essere conforme a buona fede, in base a una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti. Al fine di poter affermare la sussistenza di tali caratteristiche della condotta del lavoratore, può rilevare il fatto che quest'ultimo abbia cercato un confronto con i responsabili aziendali per una soluzione di tipo organizzativo, nonché l'essere la scelta imprenditoriale non improrogabile e/o determinata da circostanze imprevedibili, con conseguente ingiustificato aggravamento dell'impegno lavorativo.
Quanto sopra consente di affermare che l'esame della fattispecie non potrebbe limitarsi al contenuto del CCNL applicato, il quale preveda una sanzione disciplinare per la sola ipotesi del rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito delle mansioni proprie della qualifica, non potendosi pretermettere ogni verifica relativa all'entità dell'inadempimento datoriale, alla sua incidenza sul vincolo sinallagmatico delle obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro ed alla proporzionalità della reazione del dipendente. |