IMU: esenzione da imposta delle abitazioni principali e delle relative pertinenze

Matteo Pillon Storti
21 Dicembre 2022

Nucleo familiare di 3 persone, i genitori proprietari della casa dove vivono trasferiscono la residenza in un comune vicino dove hanno un'attività, ma di fatto dimorano nell'unica casa di proprietà dove è rimasta residente la figlia. Il comune chiede il pagamento dell'IMU in quanto non considera l'unica casa di proprietà del nucleo familiare 'prima casa' perché i genitori avevano la residenza in altro comune, nonostante dimoravano di fatto nella propria casa insieme alla figlia. Ha ragione il comune o spetta l'esenzione prima casa?

Dal testo del quesito parrebbe essere di fronte ad un caso nel quale i componenti del nucleo familiare dimorano e risiedono in immobili diversi. I genitori, infatti, risiedono nell'immobile Y ma dimorano nell'immobile X, la figlia risiede e dimora nell'immobile X.

Tentando di dare un chiarimento utile al quesito, è importante riassumere brevemente la normativa IMU, in particolare la parte riguardante l'esenzione da imposta delle abitazioni principali e relative pertinenze.

Gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – cd. “immobili di lusso” – sono sempre assoggettati ad IMU.

Viceversa, tutti gli altri immobili non sono gravati da IMU se gli stessi risultano essere “abitazione principale” del possessore e del proprio nucleo familiare.

Per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per beneficiare dell'esenzione Imu, quindi, è necessario che sussistano entrambe le caratteristiche suddette, ossia: residenza e dimora abituale.

Il comune può verificare la veridicità del requisito della dimora abituale anche visionando le utenze domestiche.

Dal 2022, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare dimorino abitualmente (e risiedano) in immobili diversi – nello stesso comune o in comuni differenti – l'esenzione IMU si applica ad un solo immobile, a scelta dai componenti del nucleo familiare.

Fino all'anno 2021 non era chiaro se l'esenzione suddetta potesse valere – nel caso di immobili situati in comuni diversi - per più immobili o solo per uno a scelta del contribuente. Sul tema si vedano le sentenze Cass. 17408/2021, Cass. 2194/2021, 28534/2020, 20130/2020).

Il MEF, tuttavia, si era espresso sul tema – vedi circ. 3/DF 18/5/2012 - ritenendo che entrambi i coniugi potessero beneficiare dell'esenzione.

Inoltre si segnala che è stata data una precisa risposta sull'argomento, durante il cd. “Telefisco” del 27 gennaio 2022. In quell'occasione è stato chiarito che non sono previste sanzioni per gli accertamenti relativi alle annualità fino al 2021.

Infine è importante segnalare una recentissima sentenza della Corte Costituzione sul tema, ossia la numero 209 del 13 ottobre 2022.

La Corte, infatti, ha dichiarato l'incostituzionalità della norma che stabilisce la necessità di scegliere un immobile esente IMU nel caso in cui i componenti del nucleo familiare risiedano e dimorino in immobili diversi. Di conseguenza, l‘agevolazione per abitazione principale – allo stato delle cose – parrebbe essere applicabile a ciascun componente familiare per l'immobile posseduto, ferme restando i requisiti di residenza e dimora abituale nell'immobile esentato.

Tutto ciò premesso, e non avendo ulteriori elementi rinvenibili nel quesito, è importante evidenziare che se i genitori risiedevano in un determinato immobile ma dimoravano abitualmente in un altro, non potrebbero beneficiare dell'esenzione IMU per abitazione principale.

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