Appello, improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo
20 Dicembre 2022
La Corte di cassazione ha esaminato un ricorso promosso da una società contro la sentenza della Corte d'appello che ne aveva dichiarato il gravame, notificato a mezzo PEC, improcedibile, per tardiva iscrizione della causa a ruolo.
Secondo la ricorrente, il giudice aveva dichiarato improcedibile l'appello sull'erroneo presupposto che la scansione della marca da bollo e del contributo unificato costituissero adempimenti indispensabili ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa.
Deduceva l'istante che dopo la notifica dell'appello a mezzo PEC il 29 giugno 2016, aveva provveduto ad effettuare le attività di iscrizione a ruolo della causa, in via telematica e che il gestore del PCT aveva dato atto della ricezione degli atti, mediante l'invio dei messaggi di deposito e di consegna del 29 giugno 2016.
L'anomalo messaggio allegato alla quarta PEC - con cui la cancelleria aveva comunicato la mancanza della scansione della marca da bollo e del contributo unificato -, non avrebbe quindi potuto pregiudicare l'idoneità degli altri atti a consentire l'iscrizione della causa a ruolo.
La Corte ha chiarito che il cancelliere non può rifiutare la ricevibilità dell'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 285, quarto comma, del d.P.R. n. 115/2002, degli atti non in regola con il regime fiscale previsto in materia di anticipazioni forfettarie (e contributo unificato) laddove l'introduzione del processo avvenga in modalità telematiche, mentre tale possibilità dovrebbe permanere nelle sole ipotesi di iscrizione a ruolo secondo modalità analogica.
È infatti evidente che un conto è il rifiuto opposto dalla cancelleria, all'esito di un deposito tentato fisicamente presso l'ufficio giudiziario, per difetto delle annesse marche da bollo relative al previo pagamento delle spese forfettarie, altro conto è il rifiuto opposto da remoto per difetto di scansione degli avvenuti pagamenti riferiti alla medesima causale.
Ora, nel caso di tradizionale deposito cartaceo, la ricezione dell'atto da parte della cancelleria implica l'immediata lavorazione e la contestuale iscrizione a ruolo, il che potrebbe non verificarsi nel caso di deposito telematico, non essendovi necessaria coincidenza cronologica tra l'attività compiuta dalla parte e la successiva lavorazione dell'atto ad opera del personale di cancelleria, con la conseguente esposizione dell'interessato a rischi che sfuggono alla sua sfera di controllo.
All'uopo, il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di giustizia - Direzione generale della Giustizia civile, con nota del 4 settembre 2017, n. 164259, ha escluso che tale sanzione si applichi anche nel caso di deposito telematico dell'atto introduttivo del processo. In base alla prospettazione cui la Corte intende dare continuità, la soluzione proposta dal Ministero, pur non essendo vincolante per il giudice, è tuttavia persuasiva in diritto e merita per questa ragione conferma.
Decisivo, al riguardo, è il rilievo secondo cui, ai sensi dell'art. 16-bis, settimo comma, del d.l. n. 179/2012, conv., con modificazioni, in l. n. 221/2012, «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia». Da quel momento, essendosi perfezionato il deposito, non residua, pertanto, alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi, da parte del cancelliere, il quale provvederà alla riscossione delle somme dovute con le modalità ordinarie.
In definitiva, in accoglimento del ricorso, la Corte evidenzia che poiché la ricevuta informatica del deposito era stata tempestivamente generata prima della scadenza del termine per iscrivere a ruolo il gravame, l'irregolarità fiscale segnalata non poteva giustificare il rifiuto dell'iscrizione. E, in ogni caso, tale rifiuto non poteva compromettere la salvezza degli effetti in ragione dell'avvio del deposito telematico, attivato tempestivamente. |