Il foro del creditore è competente solo in caso di credito liquido o liquidabile

Redazione scientifica
19 Dicembre 2022

Il foro del creditore si applica in caso di credito liquido o almeno liquidabile; il credito può ritenersi liquidabile solo se il contratto abbia espressamente previsto criteri univoci per la determinazione della somma, mentre è illiquido - e perciò è competente il foro del debitore -, quando si debba ricorrere a criteri discrezionali o a parametri esterni per quantificarlo.

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte di cassazione ha esaminato il ricorso per cassazione proposto dalla società opponente-debitrice, risultata soccombente in secondo grado, con cui quest'ultima denunciava la violazione delle norme in tema di competenza.

Secondo la ricorrente, la Corte d'appello aveva erroneamente reputato che il credito azionato avesse ad oggetto una somma di denaro liquida, senza tener conto delle contestazioni mosse che involgevano una critica all'esistenza stessa dell'obbligazione dedotta in giudizio. Di conseguenza, il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto che il giudice competente fosse quello del foro del creditore, mentre, in realtà, era il giudice del foro del debitore.

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, ribadendo che «il foro del creditore trova applicazione solo in caso di credito liquido o almeno liquidabile» e precisando che «il credito può definirsi liquidabile solo se il titolo negoziale preveda dei criteri univoci per determinare la somma oggetto del credito, mentre quando sia necessario utilizzare criteri discrezionali o far ricorso a parametri esterni ad esso, il credito deve essere considerato illiquido con la conseguente applicazione del foro del debitore».

Dovendo, poi, la liquidità del credito essere effettiva, il principio che la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di consentire all'attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti privi di riscontro probatorio. Resta fermo, ovviamente, che tali fatti sono accertati dal giudice, ai soli fini della competenza, allo stato degli atti secondo la regola di cui all'art. 38 c.p.c., u.c.

E' stato, altresì, precisato, che il collegamento tra il giudice e la controversia si determina in base alla domanda; ciò comporta che i criteri di applicazione dell'art. 20 c.p.c. vanno desunti a prescindere dalla fondatezza della domanda, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate, dovendosi tenere separate le questioni relative al merito da quelle relative alla competenza.

Ne consegue che sulla determinazione del forum destinatae solutionis in riferimento all'art. 1182 c.c. non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.

Avuto quindi riguardo al contenuto della domanda monitoria, ed esclusa in essa ogni rappresentazione artificiosa, profilo del quale, peraltro, non fanno neanche menzione le difese delle parti, diviene rilevante la circostanza che l'importo fatturato non risulta specificamente oggetto di contestazione in merito al suo ammontare.

In definitiva, in ragione del fatto che il quantum del preteso credito non è specificamente contestato, soffermandosi le ragioni dell'opponente sulla pretesa esistenza di vizi, che incidono sulla presenza di ragioni di controcredito idonee a vanificare la pretesa della controricorrente, deve ritenersi che le obbligazioni pecuniarie oggetto di causa possano reputarsi liquide, con l'attrazione della controversia presso il foro del creditore.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.