Riforma processo civile, è anticipata l'entrata in vigore?
21 Dicembre 2022
In particolare, l'art. 68-bis recante «Disposizioni per l'attuazione del PNRR in materia di processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari» prevede, al comma 1, che al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle di cui all'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotte dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.
4. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle di cui agli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato da tale data.
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 363-bis del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e) si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, come modificato dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni di attuazione, nel testo anteriormente vigente.
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 2 novembre 2020.
Il testo è consultabile in allegato, a pag. 30. |