L’appaltatore è responsabile fino a prova contraria dei vizi dell'opera

Redazione Scientifica
23 Dicembre 2022

La Corte di Cassazione si è espressa sulla richiesta di risarcimento danni per la presenza di molteplici vizi in seguito all'appalto di alcuni lavori di impermeabilizzazione di un complesso immobiliare.

L'elemento di nostro interesse riguarda il primo motivo di ricorso, inerente l'esclusione della responsabilità dell'appaltatore, in ordine ai gravi difetti dell'opera accertati in sede di accertamento tecnico preventivo (rientranti nella fattispecie dell' art. 1669 c.c.), sul rilievo che quest'ultimo, quale nudus minister, era stato un mero esecutore delle direttive impartite dalla committente, la quale (nonostante il dissenso dell'appaltatore rispetto alle istruzioni di posa), aveva insistito per l'esecuzione dei lavori in questione.

Nel caso di specie la Corte d'Appello non avrebbe (sempre secondo la committente) considerato che l'appaltatore è responsabile per i difetti dell'opera «anche nel caso in cui l'ingerenza e le istruzioni del committente ne abbiano limitato l'autonomia e la discrezionalità, a meno che non sussista qualche indice, la cui prova spetta allo stesso appaltatore».

La doglianza è infondata. Secondo la giurisprudenza di legittimità l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, «è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; l'appaltatore, in mancanza di tale prova è, pertanto, tenuto a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori» (Cass. n. 23594/2017, n. 8016/2012).

Nel caso di specie la Corte territoriale si è adeguata ai suddetti principi. Ne consegue, quindi, il rigetto del ricorso.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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