Personale in esubero e verificabilità dei criteri di scelta

28 Dicembre 2022

I criteri di scelta dei lavoratori da licenziare non ammettono margini di discrezionalità del datore.

Entro quali limiti è possibile indicare, quale criterio di selezione del personale in esubero, un criterio che implichi una certa discrezionalità del datore?

L'art. 5 L. n. 223/1991 stabilisce che l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi ovvero, in mancanza di questi, tenendo conto dei carichi familiari, dell'anzianità e delle suddette esigenze.

Dei criteri di scelta applicati deve essere data comunicazione ai sensi dell'art. 4, co. 9 della medesima Legge agli organi competenti. Dalla lettura di tali disposizioni emerge che, per garantire la trasparenza della procedura, i criteri prescelti devono essere oggettivi e non potrebbero trovare applicazione discrezionale, neanche sotto forma di possibile deroga all'applicazione di criteri in sé oggettivi, in quanto non sarebbero verificabili.

Non potrebbe, pertanto, esservi un'area residua di discrezionalità di scelta da parte del datore, nella quale non risulti operante un criterio predeterminato e ciò al fine di evitare che egli possa scegliere, a sua discrezione, quali lavoratori in concreto licenziare in occasione di una riduzione di personale. Anche la giurisprudenza sul punto ha precisato che i criteri di scelta devono consentire di formare una graduatoria rigida, che consenta di essere controllata, non potendo sussistere un margine di discrezionalità da parte del datore.

La valutazione nella fattispecie concreta della oggettività del criterio di scelta, anche se concordato con le oo.ss. spetta al giudice del merito.

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