Libertà negoziale e CCNL richiamato nel contratto individuale

28 Dicembre 2022

Non viola l'art. 2070 c.c. la sostituzione di un contratto collettivo ad un altro nella disciplina del rapporto di lavoro.

Se in sede di stipulazione del nuovo CCNL le parti hanno espressamente dichiarato che ai lavoratori già in forza non è applicato il nuovo inquadramento in esso previsto, può ritenersi violato l'art. 2070 c.c. se nel contratto individuale dei suddetti dipendenti venga in seguito indicata, come disciplina negoziale collettiva di riferimento, proprio quel nuovo CCNL?

L'assoggettamento del rapporto di lavoro ad un diverso contratto collettivo è frutto della comune volontà negoziale delle parti, le quali hanno inteso modificare il contratto individuale con riferimento alla fonte collettiva applicabile.

Tale modifica, in quanto espressione della libera esplicazione dell'autonomia privata riconosciuta ai dell'art. 1322 c.c., è vincolante per le parti in assenza di vizi della volontà. Nessun rilievo può essere attribuito, sotto il profilo della validità o dell'efficacia del negozio modificativo, ad una eventuale dichiarazione ove concordemente è stata esclusa l'attribuzione dei nuovi inquadramenti ai dipendenti in forza alla data di stipulazione del nuovo contratto collettivo, godendo essi dell'applicazione di altri contratti.

Tale dichiarazione avrebbe solo una valenza esplicativa, destinata a ribadire l'inapplicabilità automatica del nuovo contratto collettivo ai lavoratori che all'epoca erano diversamente inquadrati, ma non può ritenersi precludente la possibilità di pattuizioni individuali con le quali quei lavoratori si assoggettano volontariamente ad un determinato assetto contrattuale, ossia al nuovo. Le parti collettive, infatti, salvo specifica previsione di Legge, non possono interferire con la libera esplicazione dell'autonomia privata.

Non potrebbe ravvisarsi nemmeno la violazione dell'art. 2077 c.c. Difatti il contratto collettivo costituisce fonte eteronoma di integrazione del contratto individuale e la sostituzione in via negoziale di una fonte collettiva ad un'altra si colloca al di fuori dell'ambito regolato da tale ultimo articolo.

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