Palazzo per l'edilizia popolare: bene pubblico fino alla cessione dell'ultimo alloggio

Attilio Ievolella
29 Dicembre 2022

Impossibile parlare di sdemanializzazione tacita in presenza di un immobile ancora destinato allo scopo pubblico, sia pure limitatamente anche a una sola delle unità abitative assegnata in uso.

Possibile catalogare non più come bene pubblico il complesso immobiliare destinato ad edilizia popolare allorquando è completata l'alienazione ai privati di tutti i singoli alloggi.

Usucapione. Il caso riguarda la possibile proprietà per usucapione di alcuni immobili cointestati a diversi soggetti. Nello specifico, il riferimento è ad alcuni locali fondaco, ad alcuni locali garage e ad alcune porzione di giardino, tutti facenti parte di un complesso immobiliare realizzato dall'IACP per rispondere alla domanda di case popolari. Per i giudici di merito, però, è impossibile parlare di usucapione. Su questo fronte i giudici d'Appello precisano che «il complesso immobiliare è stato edificato dall'IACP e la sua destinazione pubblica è cessata solo con la dismissione della proprietà dell'intero complesso (evento verificatosi con la vendita intervenuta solo nel 1990) e non già con il primo atto di cessione, intervenuto nel 1971».

Peraltro, «trattandosi della pretesa usucapione di beni comuni, dei quali è permesso l'uso esclusivo senza che ciò integri possesso ad usucapionem, è da reputare che» i soggetti che rivendicano ora la proprietà di locali e porzione di giardino «abbiano esercitato il possesso uti condominus e non uti dominus».

Bene pubblico. Col ricorso in Cassazione, però, il legale che rappresenta gli aspiranti proprietari sostiene che «l'indisponibilità del bene pubblico non dipende dalla mera titolarità, bensì dall'effettiva destinazione pubblica dello stesso bene», cioè, in questo caso, «assicurare un alloggio abitativo a persone non abbienti». Pertanto, secondo il legale, è sbagliato «non considerare che la destinazione pubblica dell'immobile era cessata dal momento in cui l'IACP aveva disposto la dismissione autorizzando la vendita della palazzina in favore dei singoli condomini, cosa che era accaduto nel 1971», con la conseguenza che «non poteva assumere rilievo la circostanza che solo nel 1990 l'ultima condòmina avesse reputato di addivenire alla stipula dell'atto di cessione».

I giudici di Cassazione ribattono ricordando che «i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti». Ciò significa che «la indisponibilità del bene pubblico – nella specie, un complesso immobiliare destinato ad edilizia popolare –, cessa solo al venir meno della destinazione dell'intera costruzione, con l'alienazione di tutti i singoli alloggi».

E tale situazione «non è sovrapponibile a quella in cui l'ente pubblico non abbia dismesso tutti gli alloggi, come nel caso in esame, non assumendo rilievo il dato quantitativo della dismissione», precisano i giudici. Sotto altro profilo, poi, «l'inizio del procedimento amministrativo di alienazione, secondo le prescrizioni di legge, non può equipararsi alla sdemanializzazione, la quale sopravviene solo quando è del tutto cessato l'interesse pubblico alla destinazione del bene, con la vendita dell'ultima unità abitativa. Di conseguenza, «in presenza di un immobile ancora destinato allo scopo pubblico, sia pure limitatamente anche a una sola delle unità abitative assegnata in uso, non può ravvisarsi la sussistenza di atti o fatti univoci e incompatibili con la volontà di continuare a perseguire lo scopo di legge», cosicché «deve escludersi la sussistenza di una sdemanializzazione tacita».

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.