Riforma processo civile: la disciplina transitoria novellata dalla legge di bilancio 2023

Redazione scientifica
30 Dicembre 2022

Di seguito vengono riportate le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che novella la disciplina transitoria dettata dal citato decreto, anticipando l'entrata in vigore della riforma del processo civile al 28 febbraio 2023.

Dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 35, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, per come novellato dalla legge di bilancio per il 2023, saranno applicabili le disposizioni in materia di:

  • Sostituzione delle udienze con il deposito di note scritte;
  • svolgimento delle udienze mediante collegamento audiovisivo;
  • Giuramento del consulente tecnico (art. 193 c.p.c.);

nonché le ulteriori disposizioni sul processo civile telematico.

La disciplina per il collegamento audiovisivo dei dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente sarà applicabile dal 28 febbraio 2023.

Nei processi innanzi al giudice di pace e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché a quelli innanzi al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici l'applicazione delle disposizioni sul processo civile telematico sarà subordinata alla verifica della funzionalità del sistema informatico da parte del Ministero e comunque non oltre il 30 giugno 2023 (art. 35, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

«Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, comma 5, disp. att., «i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze» continueranno ad essere regolati «dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020» (art. 35, comma 11, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

L'art. 363-bis c.p.c., sul rinvio pregiudiziale, sarà applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2023 (art. 35, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

In materia di impugnazioni, la riforma sarà applicabile per i giudizi innanzi alla Corte di cassazione dal 1° gennaio 2023, sia per i ricorsi già pendenti, per i quali non sia stata già disposta la trattazione, sia per quelli notificati dopo tale data; dal 1° marzo 2023 sarà applicabile ai nuovi giudizi di appello.

In particolare, ai sensi del comma 4, «le norme dei capi I e II del titolo III» del libro II del codice e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del Codice di procedura civile, «si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023».

La disciplina generale riformata delle impugnazioni, ex artt. da 323 a 338 del codice, la disciplina riformata dell'appello, ex artt. da 339 a 359, e le disposizioni espressamente indicate saranno applicabili ai procedimenti di secondo grado instaurati dal 1° marzo 2023.

«Le norme del capo III del titolo III» del libro II del codice e quelle del capo IV delle disp. att., «hanno effetto» e «si applicano» ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La disciplina riformata del procedimento di legittimità, ex artt. dal 360 a 394 c.p.c. e artt. da 133 a 144-bis disp. att. sarà applicabile ai ricorsi per cassazione notificati dopo il 1° gennaio 2023 (art. 35, comma 5, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

Sempre dal 1° gennaio 2023, gli artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c. saranno applicabili ai ricorsi per cassazione già pendenti, per i quali non sia stata ancora fissata l'udienza pubblica o l'adunanza camerale (art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

I novellati artt. 475, 478 e 479 c.p.c., si applicheranno agli atti di precetto notificati dopo il 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 8, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

Il nuovo Capo I bis disp. att. sui «mediatori familiari» ed i novellati artt. 168 e 169-quinquies disp. att., saranno applicabili dal 30 giugno 2023 (art. 35, comma 9, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

L'applicazione delle disposizioni sull'albo dei consulenti tecnici è subordinata alla emanazione del decreto ministeriale che lo istituisce (art. 35, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

Ogni altra disposizione della riforma sarà applicabile dal 28 febbraio 2023 «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data», mentre, ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, si applicheranno le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, novellato dalla legge di bilancio per il 2023).

Gli artt. 45, 46, 47, 48 e 49 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 in materia di transito del personale e dei procedimenti innanzi al tribunale delle persone dei minorenni e della famiglia non sono toccati dalla legge di bilancio.