Sara Caprio
23 Dicembre 2022

Il d.lgs. n. 149/2022 introduce nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie il Titolo V-ter, rubricato «Disposizioni relative alla giustizia digitale». In particolare, al deposito telematico degli atti è dedicato il Capo I, in cui sono inseriti gli artt. 196-quater, quinquies, sexies e septies.
Inquadramento

Per effetto dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 16-bis, d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012, modificato dall'art. 1, comma 19, l. n. 228/2012, a decorrere dal 30 giugno 2014, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, è divenuto obbligatorio il deposito telematico per gli atti processuali ed i documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite: tutti i c.d. atti endoprocessuali dovevano essere depositati obbligatoriamente in via telematica (si pensi ad esempio alle memorie ex art. 183 c.p.c., alle comparse conclusionali, alle memorie di replica, etc.).

Tale obbligo, come disposto dal comma 2 del predetto articolo, è stato esteso, a decorrere dal 31 marzo 2015, ai procedimenti di espropriazione forzata per il deposito della nota di iscrizione a ruolo unitamente alla quale dovevano essere depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli artt. 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, c.p.c. Da questo momento, infatti, i c.d. pignoramenti sono stati iscritti a ruolo telematicamente, per cui occorre scansionare il titolo, l'atto di precetto e l'atto di pignoramento notificati in modalità cartacea: tali atti, una volta divenuti file digitali, ovvero pdf, previa attestazione di conformità, sono inseriti nella busta telematica unitamente alla nota di iscrizione a ruolo e depositati tramite l'invio di una pec.

Ancora, il comma 9-ter dell'art. 16-bis ha esteso dal 30 giugno 2015 il deposito telematico obbligatorio anche agli atti endoprocessuali nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla Corte di appello.

Il comma 1-bis dell'art. 16-bis ha, poi, previsto, la facoltà di depositare telematicamente, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi al Tribunale ed alle Corti di appello, ogni atto diverso da quelli per i quali è previsto l'obbligo, ovvero gli atti introduttivi del giudizio (si pensi ad esempio all'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione, al ricorso per separazione, etc.) e tutti gli atti con cui le parti si costituiscono in giudizio (come le comparse di costituzione e risposta, le memorie difensive).

Con la riforma del processo civile, il legislatore ha scelto di inserire la disciplina normativa relativa alla giustizia digitale all'interno del codice di rito, ovvero delle disposizioni di attuazione, segno evidente della volontà di armonizzare la normativa in un unico testo.

Il d.lgs. n. 149/2022, emanato per l'attuazione della l. n. 206/2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, all'art. 11, ha di conseguenza abrogato l' art. 16-bis di cui al d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012.

Il citato decreto, introduce, infatti, alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie il Titolo V-ter , rubricato “Disposizioni relative alla giustizia digitale”. In particolare, al deposito telematico degli atti è dedicato il Capo I, in cui sono inseriti gli artt. 196-quater, quinquies, sexies e septies.

All'art. 196-quater viene sancita l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Qualora i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.

Viene, quindi, definitivamente sancita l'obbligatorietà del deposito telematico per tutti gli atti e documenti nei procedimenti dinanzi ai Tribunali ed alle Corti di Appello introducendo anche l'obbligo del deposito innanzi alla Corte di cassazione e finalmente anche al Giudice di Pace.

Per quanto concerne, poi, il perfezionamento del deposito con modalità telematiche, l'art. 196-sexies stabilisce che Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.

La nuova normativa entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 35 del predetto decreto, dal 1.01.2023 applicandosi da tale data ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione. Le norme in questione, quindi, si applicano non soltanto ai procedimenti nuovi, ma anche a quelli già pendenti dinanzi a tribunali, corti di appello e Corte di cassazione, non dunque dinanzi al giudice di pace.

Per quest'ultimo, infatti, e per il tribunale superiore delle acque pubbliche la normativa prevede che le medesime disposizioni si applicheranno ai procedimenti pendenti a decorrere dal 30 giugno 2023, ovvero sei mesi dopo, ciò allo scopo, evidentemente, di consentire ai relativi uffici giudiziari di attrezzarsi. Occorre però, a tal fine, che il Ministro della giustizia adotti prima un decreto che accerti la funzionalità dei relativi servizi. Da tale data gli artt. 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano anche ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. Si tratta cioè di una norma che non riguarda il deposito telematico in generale, ma il deposito telematico che devono fare i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio personalmente: per loro il deposito telematico diventa, quindi, obbligatorio dal 30 giugno 2023.

Gli strumenti

Per poter effettuare un deposito telematico l'avvocato deve dotarsi di una serie di strumenti: una postazione pc con collegamento ad internet, una smart card, un indirizzo di posta elettronica certificata, uno scanner, un software per la creazione della busta telematica.

1. La smart card, anche impropriamente detta chiavetta, è una sorta di tessera bancomat o di SIM telefonica che, inserita ovvero incorporata nell'apposito lettore, consente l'identificazione dell'utente ed il suo accesso attraverso la rete internet ai dati sensibili contenuti nei registri di cancelleria e nei fascicoli telematici, oltre che a vari servizi di amministrazioni diverse da quella della giustizia. Nella versione più tecnologica, che si chiama “business key” assomiglia ad una grossa penna USB, e contiene al proprio interno, oltre alla SIM, anche il software necessario per le consultazioni PolisWeb e la sottoscrizione digitale di documenti: per tale motivo essa non necessita di installazione e può quindi essere usata su qualsiasi computer. La smart card, oltre a consentire l'accesso ai servizi disponibili via internet attraverso l'utilizzo del c.d. certificato di autenticazione, svolge anche una seconda funzione, quella di consentire la sottoscrizione di un documento informatico, c.d. firma digitale, utilizzando l'altro certificato in essa contenuto, ossia il c.d. certificato di sottoscrizione. Giova ricordare che il documento informatico, ossia «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» (come definito dall'art. 1, lett. p), d. lgs. n. 82/2005) è un documento sui generis, che anziché essere composto da carta ed inchiostro, è costituito da una registrazione magnetica e che se sottoscritto con firma digitale assume il valore legale di cui all'art. 2702 c.c.

2. La posta elettronica certificata, c.d. PEC, consente la prova legale dell'invio e garantisce che il messaggio si ha per ricevuto ad ogni effetto di legge semplicemente quando è posto a disposizione del gestore del servizio PEC del destinatario, indipendentemente dal fatto che il destinatario legga effettivamente il messaggio (art. 45 d. lgs. n. 82/2005, comma 2). In caso di deposito consente di inviare l'atto e di ricevere le c.d. quattro pec di conferma dell'avvenuto deposito.

3. Lo scanner serve per poter trasformare i documenti cartacei in digitali (c.d. Pdf per immagine) al fine di inviarli telematicamente.

4. Il software, anche detto impropriamente redattore, (si tratta, infatti, piuttosto di un imbustatore, che consente di predisporre una busta telematica, ovvero un file crittografato con estensione “enc”) ha la funzione di permettere il deposito. L'atto in pdf nativo e gli eventuali altri atti allegati, dopo essere stati sottoscritti digitalmente (quantomeno quelli che devono essere obbligatoriamente sottoscritti) sono inseriti nella busta telematica che sarà poi spedita tramite pec.

La modalità del deposito

Chiariti quali sono gli strumenti necessari per poter effettuare un deposito telematico, occorre chiedersi come quest'ultimo si effettua praticamente. Ci sono, infatti, delle regole tecniche da rispettare per poter eseguire correttamente un deposito telematico. Innanzitutto va sottolineato che, a differenza degli allegati, gli atti da depositare non possono essere costituiti da una copia per immagine (o scansione), ma devono essere in formato "PDF nativo", ossia un atto privo di campi e/o collegamenti ipertestuali, generato mediante esportazione da parte del programma di scrittura oppure ottenuto attraverso l'utilizzo di una stampante virtuale.

Una volta creato l'atto principale nel predetto formato se vi sono documenti da allegare occorrerà scansionarli per poterli inserire come allegati nella busta telematica unitamente all'atto che occorre depositare. A questo punto occorrerà utilizzare il software per creare la busta telematica: occorrerà inserire alcuni dati essenziali richiesti dal sistema, come l'ufficio giudiziario, il grado del processo, la parte che effettua il deposito, il numero di RG, per gli atti endoprocessuali, e la tipologia di atto che si intende depositare, dopodiché bisognerà procedere all'inserimento e/o allegazione dell'atto in pdf nativo, ovvero quello creato dall'avvocato, che costituirà l'atto principale, e, se necessari, degli altri documenti che saranno inseriti come allegati (semplice o a seconda del tipo di deposito come procura alle liti, atto di pignoramento, atto di precetto, titolo esecutivo, etc.). Inseriti tutti gli atti necessari questi dovranno essere sottoscritti digitalmente, perlomeno quelli per cui è richiesto l'obbligo della sottoscrizione. Il sistema crea la busta telematica (atto.enc) che dovrà essere inviata all'ufficio giudiziario competente.

Per poter inviare la busta occorrerà allegare l'atto.enc utilizzando la propria casella di posta elettronica certificata, inserire nell'oggetto la parola “DEPOSITO” scritta in maiuscolo, ed inserire l'indirizzo pec dell'ufficio giudiziario competente. Si ricorda altresì che la dimensione della busta non deve superare i 30 megabyte, a tal fine l'art. 51, d.l. n. 90/2014, convertito in l. n. 114/2014, prevede che «Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza». Per eseguire depositi multipli, occorrerà inserire, nel primo degli invii, l'avvertenza che seguiranno ulteriori invii a causa della dimensione del deposito insieme all'indice completo di tutti i documenti ed allegare i soli documenti nello stesso ordine dell'indice che faranno raggiungere alla busta una dimensione vicina a quella massima di 30 megabyte; effettuare quindi gli ulteriori invii necessari, possibilmente denominandoli come secondo, terzo invio.

Nel caso di deposito di un ricorso per ingiunzione o di una iscrizione a ruolo sarà necessario, prima di eseguire gli invii successivi al primo, attendere l'accettazione del primo deposito e la conseguente assegnazione del numero di ruolo del fascicolo; i successivi invii, quindi, andranno effettuati indicando tale numero di ruolo.

L'indicazione del numero di ruolo per l'esattezza è contenuta nel file EsitoAtto.xml allegato alla quarta ed ultima ricevuta pec del nostro deposito, quando riguarda una iscrizione a ruolo: tale numero consentirà sia di effettuare gli invii successivi, che di consultare il fascicolo telematico.

La prova del deposito telematico

Come più volte ribadito, il deposito telematico avviene mediante l'invio di una pec a cui è allegata la busta telematica (atto.enc) contenente l'atto principale e gli eventuali documenti da depositare. In seguito al predetto invio l'avvocato dovrà ricevere quattro ricevute PEC da parte del sistema informatico a conferma dell'avvenuto deposito. Le quattro fasi del deposito possono essere così schematizzate:

ricevuta di accettazione (RdA), con questa ricevuta il sistema attesta che l'atto è stato inviato dalla postazione di lavoro ed è stato accettato dal sistema per essere a sua volta inoltrato all'ufficio giudiziario destinatario, dopo una serie di controlli (automatici e manuali). Questa prima fase è di estrema importanza atteso che la mancanza di tale ricevuta è indice del mancato invio dell'atto per cui il depositante è tenuto ad effettuare una serie di verifiche al fine di determinarne la causa. Le motivazioni per cui il sistema non genera la RdA sono le più diverse e quasi sempre legate a problematiche tecniche alcune delle quali possono essere: la mancata connessione ad internet oppure il server di posta non è raggiungibile per problematiche inerenti al provider o l'errata configurazione nell'eventuale client o, ancora, il raggiungimento del limite di spazio della casella Pec del mittente;

ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia attesta che l'atto inviato è stato consegnato nella casella di posta dell'ufficio destinatario. Tale Pec è di fondamentale importanza per la valutazione della tempestività del deposito telematico, atteso che il perfezionamento dello stesso coincide cronologicamente con l'emissione di tale ricevuta che deve essere generata entro la fine del giorno di scadenza (art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012; cfr. pure l'art. 13 D.M. 44/2011; dal 2023 art. 196-sexies, disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022). In tal caso si applicano le disposizioni previste dall' articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile, in base alle quali «Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato»;

una terza PEC definita Esito controlli automatici di sistema, con cui si attesta l'effettuazione dei controlli formali da parte del gestore dei servizi telematici che provvede a scaricare il messaggio dal gestore della posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

A seguito dei suddetti controlli automatici si possono riscontrare una serie di anomalie, codificate in tre categorie, di seguito descritte, che sono subito segnalate al depositante:

Warn: anomalia non bloccante, in genere si tratta di segnalazioni di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all'atto introduttivo);

Error: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito (ad esempio: errata indicazione del numero di RG, ovviamente solo per deposito di atti in corso di causa, in tal caso il sistema in sede di controllo automatico rileva un'anomalia che viene segnalata al mittente con un tipo di messaggio standard realizzandosi un classico esempio di anomalia rientrante nella categoria «error»; il deposito di un atto da parte di un difensore che non risulti anagrafato nel fascicolo telematico, come accade quando l'ufficio giudiziario ha anagrafato solo uno dei difensori, spesso solo il «procuratore in loco», nella sua qualità di mero domiciliatario e non anche il difensore con procura che rappresenta, invece, il vero dominus della causa; in caso di certificato di firma non valido per intervenuta scadenza o revoca o ancora di deposito con indicazione del «TipoAtto» errato o non specifica, che si verifica allorquando in luogo dell'utilizzo dell'esatta tipologia di atto si utilizza una nomenclatura errata, o non si rinviene l'esatta nomenclatura dell'atto da inviare telematicamente per cui si utilizza una nomenclatura generica come «atto generico» o «non codificato». Tale tipologia di anomalia non ricade di per sé nella categoria «fatal» la quale inibisce qualsiasi attività da parte dell'operatore tale da forzare l'errore. La ratio la si può rinvenire nel fatto che le specifiche tecniche hanno previsto il «TipoAtto» al solo fine di dotare la busta telematica di una nomenclatura tale da facilitare il compito dell'operatore il quale attraverso la visibilità del «TipoAtto» è in grado di individuare, con tempestività ed in modo corretto, la tipologia di atto da scaricare. Tuttavia tale etichettatura non ha un effetto vincolante per cui, nell'ipotesi di non corretta individuazione del «TipoAtto», la cancelleria può intervenire correggendo l'anomalia attraverso una modifica della nomenclatura informatica dell'atto tale da farla corrispondere a quella effettiva);

Fatal: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l'elaborazione). In relazione ai suddetti controlli occorre rilevare che la dimensione massima della busta telematica non può superare i 30 megabyte per cui in caso di superamento del predetto limite al fine di evitare un'anomalia del tipo «fatal» il deposito degli atti o dei documenti può essere tempestivamente eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata, compiuti entro la fine del giorno di scadenza. Tra i controlli automatici che effettua il gestore dei servizi telematici vi è quello relativo allo status del difensore, nel caso in cui il mittente sia un avvocato. In tal caso, infatti, il sistema effettua un'operazione di certificazione, attraverso il recupero dello status del difensore dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, per cui nel caso in cui lo status non risulti «attivo», l'anomalia viene segnalata alla cancelleria;

infine, a conclusione dell'iter poc'anzi delineato, una quarta PEC definita «Esito controllo manuale», la quale deriva dall'esito del controllo manuale del Cancelliere. Tale intervento ha ad oggetto non solo gli atti telematici privi di anomalie ma anche quelli che presentano le anomalie indicate precedentemente.

Mentre le prime tre ricevute Pec, in quanto generate automaticamente, giungeranno a pochi minuti dall'invio, l'ultima conferma, invece, giungerà almeno uno o due giorni dopo. Nessuna norma, infatti, fissa un termine entro il quale il cancelliere deve procedere all'accettazione manuale dei depositi telematici; ciò che è auspicabile, in conformità alle linee guida adottate a livello distrettuale, nonché alla circolare ministeriale 27 giugno 2014, è che il Cancelliere provveda alla verifica dei depositi entro il giorno successivo all'invio.

La tempestività del deposito

Il momento del deposito non coincide a rigore con l'invio della busta, bensì con il momento quasi immediatamente successivo in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia; ne consegue che un deposito effettuato all'ultimo minuto magari in un momento di particolare affollamento della rete potrebbe benissimo risultare tardivo.

Mentre le cancellerie hanno un orario di chiusura, i depositi telematici possono essere effettuati anche di notte, o nei giorni festivi, tenendo però presenti le regole dettate per i depositi telematici, ovvero, superando il discusso disposto dell'art. 13 del D.M. n. 44/2011, commi 2 e 3, secondo cui il deposito effettuato dopo le ore 14 si considerava effettuato il giorno feriale immediatamente successivo, l'art. 51 del d.l. n. 90/2014 ha previsto, modificando il citato art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, convertito in l. 221/2012, che «il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c.». Il d.lgs. n. 149/2022 ha abrogato l'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 ed ha introdotto l'art. 196-sexies disp. att. c.p.c. che sostanzialmente ribadisce lo stesso principio, secondo il quale il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. I termini con scadenza «in avanti» (ad es., il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.), non creano problemi, in quanto un termine scadente il sabato, la domenica o in un giorno festivo o durante il mese di agosto, nelle materie soggette alla sospensione feriale si intenderà automaticamente differito al giorno lavorativo successivo. Occorre, invece, prestare attenzione ai termini con scadenza «a ritroso» (ad es., la costituzione da effettuarsi venti giorni prima della data della citazione), in quanto un termine scadente il sabato, la domenica, in un giorno festivo o durante il periodo della sospensione feriale, viene automaticamente anticipato al giorno lavorativo precedente.

In evidenza

Tale modalità di computo, che non costituisce una novità ed ha sempre riguardato i vecchi depositi cartacei, è stata ribadita recentemente dalla Corte di cassazione, sent. 30 giugno 2014, n. 14767, ricordata dalla circolare ministeriale del 28 ottobre 2014 e confermata dal Trib. Milano, sez. lav., 31 ottobre 2014, n. 2824.

In merito al momento di perfezionamento del deposito occorre rilevare che un primo orientamento giurisprudenziale ritiene che il deposito telematico si perfezioni nel momento in cuivengono generate le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata e sia tempestivo là dove la ricevuta di avvenuta consegna sia generata entro le ore 23.59 del giorno di scadenza (tra le ultime, Trib. Milano 14 ottobre 2015; Trib. Pescara 2 ottobre 2015; Trib. Milano 31 ottobre 2014, n. 2824. Cfr. F. Sigillò - P. Calorio, L'errata indicazione del numero di ruolo determina nullità dell'atto in corso di causa depositato telematicamente: commento a Tribunale di Torino, ordinanza 22/3/2016, in www.eclegal.it; F. Ferrari, Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative, in Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, 2015, 985; B. Brunelli, Le prime (superabili) difficoltà di funzionamento del processo civile telematico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 261).

In evidenza

A tale orientamento sembra accedere la Corte di cassazione, la quale, con la sent. 12 maggio 2016 n. 9772, pur esaminando in via principale una questione differente, ha affermato che la «generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia» consente di ritenere «integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti» dell'atto processuale, ritenendo quindi, irrilevanti, ai fini del perfezionamento e della tempestività del deposito, l'esito dei controlli effettuati dal gestore dei servizi telematici e dalla cancelleria contenuti nella terza e quarta ricevuta.

Secondo questa dottrina il perfezionamento del deposito telematico coinciderebbe, dunque, sic et simpliciter con il rilascio della ricevuta di consegna (RdAC) atteso che il mero rifiuto dell'atto da parte dell'operatore giudiziario, in presenza di una tipologia di anomalia rientrante nelle categorie warn e/o error, non può incidere su tale momento perfezionativo. Il controllo da parte della cancelleria rappresenta una mera comunicazione di verifica del contenuto della busta telematica che non potrà determinare l'invalidazione con effetto retroattivo (ex tunc) dell'atto depositato telematicamente.

Ciò sembra anche confermato dalla circolare ministeriale del 28 ottobre 2014 con la quale il Ministero della giustizia ha affermato che «…Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata». In definitiva nell' ipotesi di anomalie meno gravi, raggruppate nelle categorie «Warn – Error» è sempre auspicabile, anzi è doveroso, un intervento manuale della cancelleria tale da forzare l'errore, accettando il deposito, con contestuale specifica segnalazione al giudice assegnatario del fascicolo in cui è confluito l'atto il cui deposito è stato accettato nonostante l'anomalia non bloccante (warn – error). Infine, è auspicabile che nelle ipotesi di rifiuto siano indicate le motivazioni e/o gli errori riscontrati al fine di rendere edotto il depositante, in sede di ricezione della quarta Pec la quale ha sempre la medesima nomenclatura “accettazione deposito” anche in caso di rifiuto. Terminata tale fase si consolida, per parte della dottrina, l'effetto di cui alla seconda Pec (ricevuta di avvenuta consegna) ed il file viene caricato sul fascicolo telematico,divenendo così visibile alle controparti.

Secondo un altro orientamento, invece, la ricevuta relativa all'esito dei controlli automatici determinava un perfezionamento provvisorio sottoposto alla condizione risolutiva del buon esito dell'intero procedimento di controllo, che si conclude con l'ultima Pec. In dottrina si parla in proposito di fattispecie a formazione progressiva per cui l'effetto di tale ricevuta è duplice: è indice della tempestività del deposito e determina il momento perfezionativo del deposito telematico. Il perfezionamento e la tempestività del deposito telematico sarebbero, quindi, sospensivamente condizionati all'esito positivo dell'intera procedura, con conseguente necessità di depositare tutte e quattro le ricevute al fine di provare l'avvenuto deposito, atteso che «può verificarsi … che il file trasmesso in via telematica non venga accettato dalla cancelleria perché non firmato, o perché, ad esempio, affetto da errore verificatosi nella compilazione del file DatiAtto in formato XML che deve corredare l'atto da depositare e che deve contenere “le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo” …, ivi compresi dunque numero di ruolo generale e parti» (cfr. Trib. Milano 8 ottobre 2015, in www.ilcaso.it; Trib. Torino 11 giugno 2015, in ww.processociviletelematico.it).

In evidenza

In linea con quest'ultimo orientamento può citarsi la pronuncia del Trib. Milano 23 aprile 2016, la quale ha, tuttavia, tentato di mitigarne le conseguenze che ne discenderebbero in caso di rigorosa applicazione, affermando che, al fine di valutare la tempestività del deposito, è necessario prendere in considerazione esclusivamente l'esito dei controlli automatici effettuati dal gestore dei servizi telematici, riportato nella terza ricevuta. Infatti, qualora si volesse ritenere che sia l'esito riportato nella quarta ed ultima ricevuta a determinare la tempestività del deposito, si potrebbero ingenerare casi in cui il rifiuto dell'atto da parte del cancelliere, anche se illegittimo o erroneo, impedirebbe il perfezionamento del deposito – con conseguente eventuale decadenza dai termini ai fini del deposito stesso – senza che il giudice sia posto nelle condizioni di valutare la natura giuridica dell'errore relativo al deposito e le conseguenze sanzionatorie ad esso riconducibili. La pronuncia ribadisce anche che, nell'ipotesi di errori denominati «Warn» o «Error», la cancelleria deve accettare ugualmente il deposito, forzando l'errore e segnalando il problema riscontrato al giudice, unico soggetto competente a decidere in merito alla tempestività e ritualità del deposito. L'unica ipotesi in cui il cancelliere può rifiutare il deposito telematico dell'atto è quella in cui si verifichi il c.d. errore “Fatal”, che inibisce materialmente l'accettazione e, dunque, l'ingresso dell'atto/documento nel fascicolo processuale (in tal senso, cfr. artt. 5 e 7 della circolare del Ministero della giustizia del 23 ottobre 2015; D. Dalfino - G.G. Poli, Processo telematico: una partenza con “brivido” ma necessaria per un salto di qualità del sistema, in Guida al dir., 2014, 26, 119).

Tale secondo orientamento è stato ribadito da alcune recenti pronunce, con le quali la Corte ha ribadito che solo con l'accettazione della quarta PEC si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda pec ed il file viene effettivamente caricato nel fascicolo telematico, divenendo così visibile alle parti (cfr. Cass. 28 gennaio 2021, n. 1956; Cass. 8 novembre 2019, n. 28982). Rake rocedimenti pendenti

Tuttavia, la problematica sembra essere stata risolta a favore del primo orientamento. Infatti, la Suprema Corte ha ribadito in più occasioni che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Infatti, afferma la Suprema Corte, che la seconda PEC attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e “rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento […..] il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito , che è, quindi, fattispecie a formazione progressiva” (cfr. Cass. 11 maggio 2021, n. 12442; Cass. 17 settembre 2020, n. 19335; Cass. 27 giugno 2019, n. 17328; Cass. 3 maggio 2019, n. 11726). La c.d. “Ricevuta di Consegna” attesta, quindi, la tempestività di un deposito che si considera concluso in tale momento, il deposito è tempestivamente effettuato “quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza”.

Si rileva, in proposito, quanto richiamato dall'art. 13, comma 2, D.M. 44/2011, ovvero: “la ricevuta di avvenuta consegna attesta […] l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente”. Considerato che non sussiste altra disposizione di legge che contrasti con l'art. 13, comma 2, D.M. 44/2011, si può concludere che detta disposizione si pone come corollario della disposizione di legge ordinaria che individua nella generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) il momento in cui il deposito telematico “si ha per avvenuto”.

La Corte ha nuovamente ribadito che “il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, vale a dire la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia”, precisando, altresì, come deve considerarsi “diversa, invece, la funzione della terza e della quarta ricevuta trasmesse via PEC, riguardanti, rispettivamente, l'esito dei controlli automatici e di quelli manuali effettuati dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, controlli da cui non dipende il perfezionamento dell'effetto giuridico del deposito dell'atto, ma solo il caricamento di esso nel fascicolo telematico e la sua visibilità dalle altre parti del processo. Ne deriva che l'eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non fa venir meno tale effetto, ma determina al più la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenenti l'atto stesso o i suoi allegati” (cfr. Cass. 12 luglio 2021, n. 19796).

Con tale ultima statuizione, quindi, gli Ermellini hanno sottolineato come l'eventuale rifiuto da parte della cancelleria del deposito telematico comporti effetti non di natura giuridica, ma solo di carattere pratico, quali – ad esempio – la necessità di una nuova trasmissione di atti e documenti contenuti nella busta telematica, non andando, però, ad intaccare l'avvenuta cristallizzazione del momento di perfezionamento del deposito telematico.

Ne discende che: “la RdAC attesta il momento perfezionativo del deposito telematico, nonché l'avvenuto deposito dell'atto presso l'Ufficio Giudiziario competente”, per cui eventuali anomalie tecniche successive non rilevano in alcun modo sotto il profilo della validità e tempestività del deposito.

Le conseguenze che possono, dunque, desumersi sono: - le anomalie tecniche rilevate dai sistemi a seguito della generazione della RdAC non possono in alcun modo determinare invalidità; - gli interventi di “rifiuto” da parte degli operatori non hanno alcuna ripercussione negativa sulla validità del deposito, che è per legge già avvenuto con la generazione della RdAC; - la parte non incorre in decadenze a seguito del rifiuto del deposito avvenuto dopo la scadenza del termine.

Tale orientamento trova conferma anche a livello normativo, dato che l'art. 196-sexies delle disp. att. c.p.c. ribadisce che il deposito si considera perfezionato nel momento in cui viene generata la seconda PEC.

Errori materiali

Dall'entrata in vigore del processo telematico si sono avute diverse pronunce giurisprudenziali in merito, soprattutto relative agli errori materiali commessi dalle parti. Al riguardo è possibile constatare che la giurisprudenza è oscillante: secondo un orientamento piuttosto restrittivo gli atti affetti da errori materiali devono essere dichiarati inammissibili; secondo un diverso orientamento, che potremmo definire più permissivo, invece, anche se affetti da errore materiale gli atti sono considerati validi se raggiungono lo scopo.

Casistica

Deposito cartaceo di una memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.: «è inammissibile la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2, c.p.c. con i documenti allegati, depositata in modalità cartacea dall'attrice con conseguente decadenza della stessa dalle richieste istruttorie in essa contenute»

Trib. Locri, ordinanza 12 luglio 2016.

Reclamo cautelare: «il deposito dell'atto di reclamo in modalità cartacea non è ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo del corrispondente deposito telematico».

«E' inammissibile il reclamo presentato in formato cartaceo, in quanto atto della parte già costituita dovrà essere presentato esclusivamente attraverso modalità telematica; esso costituisce la prosecuzione dell'originario procedimento e non una fase successiva e distinta dello stesso».

Trib. Locri, 20 ottobre 2016.

Trib. Aquila, 22 giugno 2016.

Reclamo cautelare: «Non è nullo né inammissibile il reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso un'ordinanza cautelare, che sia stato depositato in via cartacea e non telematica».

«ll vizio formale derivante dal deposito in forma cartacea, anziché telematica, del reclamo cautelare deve intendersi sanato per effetto del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., in ragione del corretto instaurarsi del contraddittorio processuale e dell'assenza di qualsiasi lesione del diritto di difesa della parte resistente».

«Il reclamo avverso un provvedimento di diniego della sospensione dell'esecuzione reso dal G.E. ai sensi dell'art. 624, 1° comma, c.p.c. è un atto endoprocessuale e, come tale, deve essere depositato in via telematica ex art. 16-bis, d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012. Tuttavia in assenza di una disposizione che sanzioni con l'inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella del deposito telematico, se il reclamo è tempestivamente depositato con modalità cartacee e se è avvenuta la regolare costituzione del contraddittorio, la violazione della suddetta disposizione, in applicazione dei principi della libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) e del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), non può essere sanzionata con la nullità, tanto più che quest'ultima, ex art. 156, comma 1, c.p.c., deve essere espressamente comminata dalla legge».

Trib. Trani, ordinanza 5 settembre 2016

Trib. Bari, ordinanza 18 ottobre 2016

Trib. Ancona, ord., 28 maggio 2015

Foglio di precisazione delle conclusioni: «il foglio di precisazione delle conclusioni va depositato in via telematica, in difetto si intendono precisate le conclusioni già rassegnate in atti».

Trib. Milano, 23 febbraio 2016, n. 377

Foglio di precisazione delle conclusioni: «il foglio di precisazione delle conclusioni non è un documento, né una memoria, né un atto processuale. Non esiste, dunque, alcun obbligo di provvedere al deposito dello stesso in via telematica».

Trib. Milano, ordinanza 3 marzo 2016

Ricorso per riassunzione: «il ricorso per riassunzione, per sua natura, non è atto introduttivo e, dunque, deve essere depositato telematicamente. Il deposito in via cartacea di tale atto, pertanto, va dichiarato inammissibile».

Trib. Torino, sez. VIII, ordinanza 26 marzo 2015

Deposito telematico di un documento in formato PDF immagine: «in materia di processo civile telematico, in virtù delle regole previste dalla normativa tecnica, l'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, deve essere in formato PDF e, conseguentemente, non è ammessa la scansione di immagini. Tuttavia, nel caso di inosservanza delle regole tecniche non è prevista alcuna sanzione né a livello di normativa primaria, né a livello di normativa secondaria, dunque, tale inosservanza va relegata al rango di mera irregolarità processuale, regolarizzabile su ordine del giudice, ma priva di alcun effetto in ordine al contraddittorio».

«Non esiste alcuna disposizione processuale - o della normativa tecnica inerente al processo civile telematico - che ricollega la sanzione della nullità al deposito di un atto (nella specie un ricorso per decreto ingiuntivo) in formato pdf immagine invece che in formato pdf testo, di talché tale atto deve considerarsi valido».

Trib. Milano, sez. IX, 3 febbraio 2016, n. 1432

Trib. Verona, 4 dicembre 2015

Il dibattito è tuttora acceso e ricco di incertezze che potranno essere dipanate solo da un intervento del legislatore che individui con chiarezza la tipologia della sanzione correlata all'inosservanza della modalità di deposito dell'atto giudiziario stabilita dalla legge; in mancanza di esso, non va sottovalutato il rischio che, ove prevalga la tesi “liberale”, la legittimazione del cd. doppio binario di deposito apra in concreto la strada alla restaurazione del processo civile cartaceo (Cfr. P. Pellegrinelli, Solo per via telematica il reclamo contro provvedimenti cautelari, in www.quotidianogiuridico.it, 2016; M. Reale, Deposito cartaceo inammissibile anche se il dispositivo di firma digitale non funziona, in ibidem; ID., Il ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. in modalità cartacea è giuridicamente inesistente, in ibidem; F. Minazzi, Il deposito telematico del reclamo cartaceo è inammissibile, in ibidem; ID., Il deposito telematico degli atti introduttivi è ammesso anche in assenza di autorizzazione, in ibidem; ID., Tribunale di Lodi: inammissibile la riassunzione cartacea del processo interrotto, in ibidem; F. De Vita, PCT: il deposito in forma cartacea dell'atto di riassunzione, in ibidem; F. Sigillò, Ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c.: obbligo di deposito telematico, in ibidem).

Nonostante l'inserimento delle disposizioni relative al deposito telematico all'interno delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile perdura il silenzio del legislatore in merito alla sanzione da comminare in caso di violazione dell'obbligo di deposito telematico e delle regole tecniche con cui lo stesso deve essere effettuato. Tale vuoto normativo ha suscitato non pochi dubbi interpretativi, che hanno determinato molteplici orientamenti della giurisprudenza. Alcune pronunce hanno ritenuto addirittura l'atto inesistente (cfr. Trib. Nocera Inferiore 25 luglio 2018; Trib. Isernia 9 febbraio 2017; Trib. Vasto 15 aprile 2016). Altre hanno sanzionato la violazione con l'inammissibilità dell'atto sostenendo che, pur in mancanza di una espressa previsione, tale sanzione possa essere dedotta dall'utilizzo dell'avverbio “esclusivamente” nell'art. 16-bis, d.l. n. 179/2012 (cfr. Trib. Cremona 8 gennaio 2019; Trib. Potenza 18 maggio 2017; Trib. Locri 12 luglio 2016; Trib. Foggia 15 maggio 2015). Un orientamento minoritario ha ricondotto la violazione nel novero delle irregolarità degli atti processuali (cfr. Trib. Bergamo 9 novembre 2018 e 23 febbraio 2018).

L'orientamento prevalente sembra, invece, propendere per la nullità sanabile con il raggiungimento dello scopo (cfr. Trib. Arezzo 12 giugno 2018; Trib. Vicenza 3 ottobre 2017; Trib. Perugia 1 dicembre 2016; Cass. 12 maggio 2016, n. 9772).

Come è noto, infatti, l'ordinamento, ove ne sussistano i presupposti, tende senz'altro a ridurre le volte in cui il processo civile si conclude con una pronuncia di carattere meramente processuale, incapace di definire il merito della lite con una distribuzione del torto e della ragione tra le parti (cfr. Cass., sez. un., 25 marzo 2019, n. 8312; Cass., sez. un., 27 aprile 2018, n. 10266).

Riferimenti
  • A. Bonafine, L'atto processuale telematico Forma, patologie, sanatorie, Napoli, 2017;
  • B. Brunelli, Le prime (superabili) difficoltà di funzionamento del processo civile telematico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015;
  • D. Dalfino - G.G. Poli, Processo telematico: una partenza con “brivido” ma necessaria per un salto di qualità del sistema, in Guida al dir., 2014;
  • F. De Vita, PCT: il deposito in forma cartacea dell'atto di riassunzione, in www.quotidianogiuridico.it, 2016;
  • F. Ferrari, Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative, in Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, 2015;
  • F. Minazzi, Il deposito telematico del reclamo cartaceo è inammissibile, in www.quotidianogiuridico.it, 2016; ID., Il deposito telematico degli atti introduttivi è ammesso anche in assenza di autorizzazione, in ibidem; ID., Tribunale di Lodi: inammissibile la riassunzione cartacea del processo interrotto, in ibidem;
  • P. Pellegrinelli, Solo per via telematica il reclamo contro provvedimenti cautelari, in www.quotidianogiuridico.it, 2016;
  • M. Reale, Deposito cartaceo inammissibile anche se il dispositivo di firma digitale non funziona, in www.quotidianogiuridico.it, 2016; ID., Il ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. in modalità cartacea è giuridicamente inesistente, in ibidem;
  • F. Sigillò, Ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c.: obbligo di deposito telematico, in www.quotidianogiuridico.it, 2016;
  • F. Sigillò - P. Calorio, L'errata indicazione del numero di ruolo determina nullità dell'atto in corso di causa depositato telematicamente: commento a Tribunale di Torino, ordinanza 22/3/2016, in www.eclegal.it;
  • N. Sotgiu, Il deposito telematico, in Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, a cura di G. Ruffini, Milano, 2019.

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