Overruling e termine per riattivare il procedimento notificatorio: la Cassazione esclude la portata retroattiva
03 Gennaio 2023
Massima
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, alla ripresa del procedimento notificatorio - se compiuta in data antecedente alla pronuncia di legittimità che, nel 2016, ha quantificato in un tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. il termine ragionevole entro il quale va riattivato il processo di notificazione - non è applicabile il predetto principio giurisprudenziale, poiché la determinazione di matrice giudiziale della durata di un termine rientra nella nozione di overruling processuale e, perciò, di esso non si può fare applicazione retroattiva, a tutela della effettività dei mezzi di azione e a garanzia dell'affidamento incolpevole creatosi in capo alla parte che ha fatto affidamento sui principi di diritto consolidati al momento dello svolgimento dell'attività processuale. Il caso
In un giudizio per responsabilità medica, la Corte di Appello dichiarava tardivo l'appello principale, sul rilievo che sebbene nessun addebito poteva muoversi all'appellante in ordine alla notifica non andata a buon fine a causa del trasferimento dello studio del difensore dell'appellato, tuttavia l'Assessorato non aveva riavviato il procedimento notificatorio entro il termine ragionevole di quindici 15 giorni dal primo tentativo non andato a buon fine, secondo l'indicazione fornita dalle sezioni unite con la sentenza del 15 luglio 2016, n. 14594. Proposto ricorso, la Corte di Cassazione annulla tale statuizione sul rilievo che l'introduzione di uno spazio temporale delimitato in quindici giorni, entro il quale doveva essere effettuata, ad evitare la sanzione di inammissibilità per tardività, la ripresa del procedimento notificatorio dell'impugnazione, intervenuta nel 2016, non può inficiare la ripresa del procedimento notificatorio effettuata nel caso di specie nel 2012, quando era consolidato ed applicabile alla fattispecie il diverso principio secondo il quale il procedimento notificatorio poteva riprendere, ad evitare la tardività "entro un termine ragionevolmente contenuto tenuti conto i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie" il cui apprezzamento, nel caso concreto, era lasciato di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice. Nel caso di specie, i giudici di legittimità rilevano che l'avvocato del notificante aveva appreso il 23 febbraio 2012 che il procuratore domiciliatario, destinatario della notifica, aveva trasferito altrove il suo studio senza nulla comunicare alle controparti, in violazione delle più elementari regole di deontologia, riattivando il procedimento, compiute le necessarie ricerche, in data 27 marzo 2012, ovvero a distanza di poco più di un mese, concludendo che tale notifica potesse ritenersi effettuata entro un termine (da ritenere - all'epoca dei fatti, e sulla base dell'orientamento giurisprudenziale all'epoca consolidato), ragionevole. La questione
La questione in esame è la seguente: l'overruling può avere portata retroattiva? Le soluzioni giuridiche
Come noto, il c.d. overruling si verifica quando il mutamento della precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza o una preclusione, prima escluse, di modo che l'atto compiuto dalla parte od il comportamento da questa tenuto secondo l'orientamento precedente risultino irrituali per effetto od in conseguenza diretta del mutamento dei canoni interpretativi. Se questo mutamento è poi connotato dall'imprevedibilità (per essere intervenuto in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), viene esclusa l'operatività della preclusione o della decadenza che derivino dall'ovverruling, nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola (al riguardo, è sufficiente rinviare ai principi enunciati da Cass. civ., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144). Secondo la Cassazione, affinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo - come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente ricognitiva degli enunciati giurisprudenziali - e quindi ricorra effettivamente una ipotesi di prospective overruling, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: a) un mutamento della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, non anche su disposizioni di natura sostanziale; b) che tale mutamento sia stato imprevedibile o quantomeno inatteso e privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi, in ragione del carattere consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, divenuto 'diritto vivente' e tale da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso, ipotesi non ravvisabile in presenza di preesistenti contrasti interpretativi o di incertezza interpretativa delle norme processuali ad opera della Corte di cassazione in assenza di un orientamento consolidato della stessa o nel caso in cui la parte abbia confidato nell'orientamento che non è prevalso; c) che l'overruling sia causa diretta ed esclusiva di un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte, ponendosi esso quale causa di sopravvenuta inammissibilità, improcedibilità, decadenze o preclusioni, in ragione della diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso, che abbia reso impossibile una decisione sul merito della pretesa azionata in giudizio. Tuttavia, proprio in una fattispecie conforme a quella oggetto della pronuncia odierna, la Corte di cassazione ha assunto una posizione contraria, precisando che l'arresto della sezioni unite, a mente del quale il parametro di tempestività ai fini dell'individuazione del ragionevole tempo per la ripresa del procedimento notificatorio, ha inteso solo definire i contorni del criterio del "tempo ragionevole" in precedenza enunciato, senza che possa per questo ravvisarsi un'ipotesi di overruling rilevante ai fini della rimessione in termini, in assenza di un mutamento di giurisprudenza operante in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso e di ragioni atte a tutelare l'affidamento incolpevole della parte nella consolidata applicazione della regola in precedenza enunciata (Cass. civ., sez. VI, 5 aprile 2018, n. 8445). Osservazioni
In generale va detto che i mutamenti giurisprudenziali aventi ad oggetto l'interpretazione di una data disposizione normativa se, da un lato, costituiscono il frutto della normale dinamicità dell'attività ermeneutica, dall'altro, se repentini e innovativi, possono collidere con la tutela del legittimo affidamento, in particolar modo per quanto riguarda i rapporti giuridici già nati che producono ancora effetti al momento in cui si verifica la variazione esegetica. Il legittimo affidamento formatosi sull'originario precedente giudiziario, per l'imprevedibilità del suo superamento, è, pertanto, considerato come uno sbarramento alla normale retroattività dell'overruling e realizza il cd. prospective overruling, in forza del quale il giudice deve continuare ad applicare il precedente orientamento giurisprudenziale alla controversia portata alla sua attenzione. L'affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il prospective overruling, è riconoscibile però solo in presenza di stabili approdi interpretativi della Corte di cassazione, eventualmente a sezioni unite, i quali soltanto assumono il valore di communis opinio tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee a integrare un diritto vivente. In particolare il prospective overruling è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, mentre non è invocabile nell'ipotesi in cui il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità sia ampliativo di facoltà e poteri processuali che la parte non abbia esercitato per un'erronea interpretazione delle norme processuali in senso auto-limitativo, non indotta dalla giurisprudenza di legittimità, derivando l'effetto pregiudizievole direttamente ed esclusivamente dall'errore interpretativo della parte. Il prospective overruling è, invero, invocabile solo laddove il sopravvenuto ed imprevedibile indirizzo giurisprudenziale di legittimità risulti penalizzante rispetto a poteri e facoltà già esercitati o esercitabili dalla parte (Cass. civ., sez. un., 12 febbraio 2019, n. 4135). |