Ricorso per cassazione al di sotto dello standard minimo di contenuto-forma: quali conseguenze?

Redazione scientifica
27 Dicembre 2022

Le modalità di redazione del ricorso, inidonee a provocare un esame del merito delle censure, sono inutilmente aggravatorie dell'attività processuale e giustificano la condanna della parte soccombente ex art. 96, comma 3, c.p.c.

In una controversia tra due società in cui oggetto di contestazione era la pattuizione di interessi usurari relativi alla concessione di un bene in locazione finanziaria, i giudici di legittimità hanno chiarito quali requisiti deve possedere il ricorso per cassazione per poter essere esaminato e deciso.

A riguardo, i giudici hanno evidenziato che «la coerenza di contenuti e la chiarezza di forma costituiscono l'imprescindibile presupposto perché un ricorso per cassazione possa essere esaminato e deciso. E ciò non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati» (cfr. Cass. civ. n. 9996/2020).

Infatti «l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo» (Cass. civ. n. 4787/2020).

Sulla base di tali presupposti, i giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso per cassazione nella specie proposto dalla società risultata soccombente inammissibile «in quanto la sua lettura non consentiva di comprendere, senza ricorrere alla lettura del provvedimento impugnato o del controricorso, ovvero senza integrare la lettura del ricorso con una attività di interpretazione di esso da parte del giudice che rischia di svolgere una indebita funzione sostitutiva, sui punti di maggior incertezza, il contenuto che la parte intendeva dare al ricorso, né l'oggetto della controversia e la domanda originariamente introdotta,né la motivazione della sentenza di appello, e neppure il contenuto dei motivi di ricorso».

A ciò si aggiunga che il ricorso non rispondeva ai requisiti di forma minimi per la riconducibilità di esso alla tipologia stessa del ricorso per cassazione, che deve essere caratterizzato da un elevato standard di tecnicità, tanto da poter essere redatto soltanto da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione. Esso, attraverso frasi talvolta incompiute e meramente assertive, infarcite di citazioni giurisprudenziali incomplete e di riferimenti altrettanto parziali alle norme di legge ritenute rilevanti, non consentiva di comprendere con chiarezza né i punti del provvedimento impugnato sottoposti a critica e neppure, compiutamente, le ragioni della critica.

Da ultimo, i giudici hanno precisato come le suddette modalità di redazione del ricorso, «inidonee, come detto, a provocare un esame del merito delle censure», si sono rivelate inutilmente aggravatorie dell'attività processuale, in quanto hanno comportato un impegno della controparte e della Corte in un onere di difesa e di esame degli atti senza che il ricorso, per come lo stesso era stato redatto, potesse condurre ad un fruttuoso esame dei suoi contenuti». Secondo la Corte, dunque, esse sono idonee ad integrare un abuso dello strumento processuale e a giustificare la condanna della parte soccombente al pagamento ex art. 96 comma 3, c.p.c.

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