Caduta dalle scale del teatro: niente risarcimento se la condotta del danneggiato è imprudente

Redazione Scientifica
03 Gennaio 2023

Non è risarcibile il danno cagionato allo spettatore da una caduta dalle scale del teatro, qualora tale fatto sia ascrivibile a una condotta imprudente e non consona allo stato dei luoghi del danneggiato, tenuto conto anche dell'assidua frequentazione del luogo da parte di quest'ultimo.

Il Comune di Rimini viene citato in giudizio per il risarcimento delle lesioni riportate da uno spettatore a seguito di una caduta dalle scale ripide del teatro comunale al termine di uno spettacolo cui questa aveva assistito.

Secondo parte ricorrente la caduta è attribuibile alla responsabilità del Comune dal momento che i gradini della galleria erano “a spizzico”, con un piano di calpestio molto stretto e in assenza di corrimano.

Il Tribunale rigetta la domanda in primo grado e in appello, per cui parte attrice propone ricorso in cassazione.

Tra i motivi del ricorso, parte ricorrente lamenta, in particolare, la violazione del d. m. n. 236 del 1989, per non avere il giudice debitamente considerato il dovere di custodia e manutenzione del teatro a carico del Comune cui è imputabile la responsabilità di non aver apposto le strisce antiscivolo alla scala sdrucciolevole.

Inoltre, viene lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione per non aver il giudice adeguatamente valutato la richiesta di parte di un'apposita c.t.u. che provasse il nesso causale tra le condizioni della scala e l'evento lesivo, sulla base del principio del “più probabile che non”. Viene evidenziato anche come, alla luce dell'art. 2051 c.c. fosse onere del custode del teatro fornire la prova liberatoria del caso fortuito determinante la caduta.

La sentenza viene, pertanto, considerata affetta da motivazione del tutto illogica per aver escluso l'esistenza di un nesso di causalità tra le pericolose condizioni della scala e la caduta. Né sarebbe stata fornita idonea prova dell'eccezionalità della condotta posta in essere da parte ricorrente.

La Corte di cassazione, tuttavia, ha rigettato il ricorso, sottolineando i principi evidenziati con numerose ordinanze in tema di danni da cose in custodia (1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483), alla luce dei quali la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa sottoposta a custodia si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale avuto sull'evento dannoso, considerando anche il generale dovere di ragionevole cautela, riconducibile direttamente al principio generale di solidarietà sociale ex art. 2 Cost.

La Corte ha evidenziato come, nel caso di specie, la parte, assidua frequentatrice del teatro, fosse perfettamente a conoscenza delle condizioni della scala e questa non presentasse condizioni anomale e imprevedibili per cui la caduta è ascrivibile unicamente a una condotta dell'agente imprudente e non consona allo stato dei luoghi.

I motivi lamentati costituiscono un vizio di motivazione mascherato da violazione di legge per cui il ricorso è dichiarato inammissibile e ne viene disposto il rigetto.

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