Il processo di transizione ecologica: la fiscalità agevolativa per gli investimenti ecocompatibili

04 Gennaio 2023

Ha preso avvio, ormai da anni, il percorso di transizione ecologica. Tra i diversi interventi, riveste un ruolo preminente l'Agenda 2030 (sottoscritta dai Governi dei 193 Paesi dell'Onu nel settembre 2015) che si prefigge l'obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti, prevenire e contrastare il dissesto del territorio, nonché minimizzare l'impatto delle attività produttive sull'ambiente, al fine di lasciare una economia più sostenibile alle generazioni future (A. Bordin, Agricoltura a tutela della circolarità e sostenibilità, in Amb.&Sv., 2021, 8-9, 621).
Il processo di transizione ecologica

In materia di ambiente, assumono un ruolo nevralgico anche le disposizioni dell'ordinamento comunitario che enunciano i principi cardine su cui si fonda l'impianto di sviluppo economico: il principio di prevenzione, il principio di precauzione, il principio di correzione e quello del “chi inquina paga”.

Mentre il principio di prevenzione prescrive la necessità di intervenire prima che siano causati dei danni all'ambiente; il principio di precauzioneprevede l'intervento quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza(T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 09/05/2020, n. 841).

Il principio di correzione, prescrive che, qualora i danni non possano essere evitati mediante ricorso ai principi di precauzione e prevenzione, dovrebbero essere contrastati il più possibile vicino alla fonte e, dunque, intervenendo ex post, in via tempestiva, per ridurre i danni cagionati all'ambiente.

Il principio del “chi inquina paga” impone che l'operatore la cui attività abbia causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sia considerato responsabile finanziariamente in modo da indurre gli operatori ad adottare condotte che riducano i rischi di danno ambientale.

La previsione di una sanzione economica conseguente alla commissione di un fatto illecito costituisce, pertanto, un deterrente all'adozione di condotte dannose.

Lo sviluppo deve essere inteso in senso dinamico, compatibilmente con le esigenze dell'ambiente, nel senso che ogni sviluppo deve ricalcare il modello di sviluppo sostenibile che si traduce nella creazione di un valore economico adeguato rispetto al livello di rischi assunti e l'ottimizzazione dell'impatto ecologico delle scelte aziendali.

Si muove dall'assunto che l'uomo debba essere responsabile dell'equilibrio biologico e della salvaguardia dei valori materiali, logico corollario è che l'attività umana non può mai pregiudicare l'ambiente naturale circostante.

Si avverte, allora, l'esigenza di promuovere simultaneamente la conservazione e lo sviluppo sostenibile (A. Quaranta, Casi e soluzioni-Sostenibilità in azienda, in Amb. & Sv., 2022, 3, 235; E. Perotto, A. Quaranta, Casi di soluzioni - Sostenibilità aziende meccaniche, in Ambiente e sviluppo n. 11/2018) per preservare i valori essenziali di un territorio, infatti, occorre conservare non solo l'ambiente naturale e il paesaggio, ma anche le tradizioni culturali.

Tornando al piano di analisi, l'obiettivo è quello dello svilupposostenibile in termini di rispetto dell'ambiente inteso come valore in sé e come indicatore metagiuridico di principi che ispirano diritti e doveri in capo non solo ai cittadini, ma anche alle Pubbliche Amministrazioni (E. Salsano, Lineamenti di sviluppo locale. I distretti industriali, Liguori, 2002; D. Amirante, Il diritto ambientale per principi, Napoli, 2006).

L'innovazione non può prescindere dalla tutela ambientale, in tale ottica si pongono le due clausole generali di cui all'art. 41, comma 2, e 42, comma 2, Cost. che permettono al legislatore di porre in essere una strategia informativa dell'agire d'impresa orientata alla sostenibilità ambientale, in considerazione della circostanza secondo cui l'ambiente è un diritto assoluto e fondamentale ex art. 2 Cost..

La responsabilizzazione delle imprese all'adozione di condotte virtuose

L' 8 marzo 2022 è stato approvato il Piano per la transizione Ecologica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 giugno 2022 (Delibera 8 marzo 2022, n. 1, “Approvazione del Piano per la Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 57-bis, comma 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”).

Il nuovo modello economico rappresenta una rivoluzione copernicana che mira alla eco-progettazione di prodotti durevoli e riparabili per prevenire la produzione di rifiuti e massimizzarne il recupero, il riutilizzo e il riciclo.

Ciò comporta una responsabilizzazione, in primis dei produttori, ma anche degli stessi consumatori chiamati ad acquistare prodotti green. Si muove dall'assunto che l'innovatività debba essere in linea con la sostenibilità ambientale.

Già in passato erano stati adottati provvedimenti che “responsabilizzavano” l'attività di impresa. In tal senso si colloca il provvedimento UNI/PdR 121:2021 secondo il quale “le imprese dovrebbero saper trasferire le tecnologie abilitanti nei processi produttivi e organizzativi, applicare nuovi modelli di business possibilmente agili e resilienti che possano soddisfare anche i principi generali di etica, sviluppo sostenibile ed economia circolare” (sul punto A. Quaranta, Casi e soluzioni- Industria 5.0, in Amb. e Sv., 2022, 2, 157).

Nello stesso filone si colloca il Gran Deal 2021 incentrato su investimenti in tecnologie innovative ed incentivi all'imprenditorialità, ritenuti più efficaci per fronteggiare la crisi energetico/ambientale.

Agevolazioni per investimenti ecocompatibili

Il Piano Transizione 4.0 è l'iniziativa con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, con le risorse stanziate dalla Legge di Bilancio collegata al PNRR, incentiva l'innovazione e l'Industria 4.0 concedendo agevolazioni fiscali in forma di credito d'imposta sugli investimenti effettuati dalle imprese in beni materiali e immateriali.

Al fine di usufruire del vantaggio è necessario che gli investimenti delle aziende in beni strumentali nuovi siano destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, ed essere effettuati entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Ne deriva che le condotte virtuose degli operatori economici sono oggetto di una fiscalità di vantaggio, sicché le imprese che esercitano l'attività produttiva nel rispetto dell'ambiente possono essere destinatarie di agevolazioni fiscali da parte dello Stato (S. Capolupo, Prorogato e rivisto il credito per spese di ricerca e sviluppo, in Iltributario, 9 febbraio 2022; P. Clarizia, M. Manocchio, P. Marconi, B. P. Amicarelli, G. Mocavini, R. Morgante, G. Napolitano, A. Renzi, I piani nazionali di ripresa e resilienza in prospettiva comparata, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 2021, 4, 1137; A. Passini, Innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative. La nuova frontiera dello sviluppo, in Iltributario 10 gennaio 2020; I. Macrì, Il Pnnr italiano per la digitalizzazione e l'innovazione della Pubblica Amministrazione, in Azienditalia, 2022, 1, 38; P. Boria, Le nuove prospettive della fiscalità di vantaggio connesse alla disciplina del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, in Dir. e Prat. Trib., 2022, 4, 1236; M. Cavallaro, In rassegna gli aspetti fiscali del DEF, in iltributario.it,13 maggio 2019).

Oltre ad essere uno strumento di prelievo fiscale, infatti, la finanza pubblica può operare anche attraverso misure premiali, in favore delle attività aziendali che perseguono degli obiettivi “green”.

La fiscalità di vantaggio può tradursi nel riconoscimento di un credito di imposta per i beni strumentali, con la funzione di supportare le imprese che vogliono investire in beni nuovi, materiali o immateriali come indicato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 9/E del 23 luglio 2021.

In tal caso, la finanza pubblica opererebbe come forma di incentivo alla “responsabilità” dei singoli operatori economici, muovendo dall'assunto che la cura dell'interesse “pubblico” o “collettivo” alla conservazione del territorio richiede, inevitabilmente, il contributo attivo delle attività imprenditoriali (art. 118, comma 4, Cost.). In linea, infatti, con il principio di sussidiarietà orizzontale i cittadini che esercitano attività di impresa devono contribuire al perseguimento di interessi pubblici, quali appunto, il rispetto dell'ambiente. La gestione delle risorse deve, quindi, risultare attenta, idonea a migliorare la qualità dei processi produttivi con conseguente sanzione delle condotte dannose.

La singola impresa deve, cioè, attivare un processo di “adattamento” ai modelli, anche mediante la realizzazione di investimenti, quale, a titolo esemplificativo, l'acquisto di specifici macchinari con il vantaggio che le somme investite non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. La prospettiva, allora, non è più solo sanzionatoria, ma premiale e si attua attraverso il riconoscimento di incentivi fiscali, in favore di operatori economici diligenti (A. Uricchio, Turismo sostenibile e fiscalità circolare, in Rivista Italiana Diritto del turismo, 2019, 27, 340 ss.; C. Feliziani, Industria e ambiente. Il principio di integrazione della Rivoluzione Industriale all'economia circolare, in Dir. amm., 2020, 4, 843).

La tassazione ambientale assume la funzione di strumento regolatorio, nonché di incentivo all'adozione di comportamenti virtuosi da parte della collettività, con conseguente riduzione delle condotte pregiudizievoli.

Tale tipologia di tassazione induce i singoli operatori economici a valutare attentamente gli strumenti che arrechino il minor impatto negativo sull'ambiente circostante.

Si pensi, ancora, alla legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178 in www.gazzettaufficiale.it), che ha previsto “benefici” fiscali in favore delle aziende che utilizzino tecnologie a basso impatto ambientale: è il caso del c.d. “credito di imposta green”, pari al 10% sugli acquisti effettuati purché essi siano relativi a strumenti che limitino le emissioni inquinanti o si rivelino necessari per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente dallo svolgimento dell'attività aziendale.

Per l'innovazione green, inoltre,è previsto un beneficio pari al 15% delle spese agevolabili nel limite massimo di due milioni, rispondendo, così, il credito di imposta alla tendenza generale dell'ordinamento giuridico di supportare il sistema produttivo mediante un trattamento agevolativo del reddito di impresa.

L'interesse ambientale può, dunque, considerarsi oggi un vincolo positivo e intrinseco all'attività di operatori pubblici e privati: non già un mero limite esterno all'autonomia negoziale, bensì il motore dello sviluppo, che indirizza il processo di sviluppo dell'economia “circolare”, rendendo meritevoli di tutela i contratti idonei a realizzare una funzione “ecologico-sociale” (M. Pennasilico, Dal “controllo” alla conformazione dei contratti: itinerari della meritevolezza, in Contr. Impr., 2020, 2, 823). La predetta economia circolare oltre alla conservazione, mira alla rigenerazione dell'ambiente, muovendo dall'assunto che l'ambiente è il propulsore dello sviluppo delle imprese e, in quanto tale, non è considerato un costo, ma un'opportunità.

Il rilascio di certificati “verdi”

Un ruolo determinante è assunto anche dai riconoscimenti cd. verdi: i privati possono spontaneamente aderire a procedure eterodeterminate al fine di ottenere un marchio di “garanzia verde” per i propri prodotti.

La partecipazione del privato avviene su base volontaria e l'acquisizione della garanzia verde comporta una serie di vantaggi non soltanto sul piano economico, ma anche sotto forma di titoli di preferenza nell'accesso a risorse scarse.

Ancora, di non minor rilevanza sono le certificazioni ambientali Emas. Queste ultime sono assimilabili ad un accordo volontario, in cui le parti contraenti sono l'impresa certificata e la pubblica amministrazione. L'impresa si obbliga a conseguire i migliori livelli nella tutela dell'ambiente naturale e nel rispetto della normativa vigente.

Tale forma di partecipazione su base volontaria opera in ossequio al principio di sussidiarietà sostenibile. Il suddetto principio si fonda sulla prevenzione, puntando sulla libertà responsabile di ciascuno di decidere se porre in essere condotte pregiudizievoli per l'ambiente piuttosto che vietarle secondo il tradizionale modello repressivo-punitivo del command and control.

La Pubblica Amministrazione, allora, riduce la pressione amministrativa ed il controllo sull'impresa a fronte di un impegno documentato e pubblicamente dichiarato.

Le certificazioni ambientali sono quindi degli strumenti di gestione che possono portare a migliorare il rapporto tra impresa e stakeholders (parti interessate), basandosi sulla trasparenza delle informazioni aziendali che vengono comunicate (U. Salanitro, Tutela dell'ambiente e strumenti di diritto privato, in M. Maugeri-A. Zoppini (a cura di), Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato, Bologna, 2009, 381 ss.; V. Colcelli, La natura giuridica dei certificati verdi, in Riv. Giur. Amb., 2012, 2, 0179).

Nello stesso senso, si colloca l'ecolabel che si presenta come una certificazione ecologica di prodotto. La disciplina è contenuta nel regolamento 1980/2000/CE, che promuove l'uso di prodotti a ridotto impatto ambientale, attraverso la veicolazione di informazioni “accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate” (V. Colcelli, La natura giuridica dei certificati verdi, in Riv. Giur. Amb., 2012, 2, 0179; M. Calabrò, Le certificazioni di qualità ambientale di prodotti quali fattori di competitività per il Made in Italy, in Foro Amm., Tar, 2009, 9, 2639). Il procedimento per il rilascio della suddetta certificazione è tutt'altro che semplice: il soggetto che intende acquisire l'etichetta europea in relazione ad un suo prodotto deve rivolgersi all'ente nazionale di certificazione, il quale inoltra l'istanza all'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente) che cura l'istruttoria tecnico-amministrativa; la valutazione vera e propria del prodotto sulla base di criteri ecologici individuati a livello europeo avviene, poi, in laboratori accreditati presso il Ministero delle attività produttive; una volta conclusa l'attività di verifica, l'APAT trasmette una relazione al Comitato Ecolabel, che decide entro 30 giorni, e, in caso di esito positivo, la decisione viene notificata alla Commissione Europea, che provvede ad aggiornare l'elenco dei produttori titolari del marchio ecologico (in tal senso, G. Mastrodonato, Gli strumenti privatistici nella tutela amministrativa dell'ambiente,in Riv. Giur. Amb., 2010, 5, 707).

In conclusione

Nell'ottica di un effettivo processo di transizione ecologica, le imprese sono chiamate a programmare una sostenibilità aziendale. Ne deriva che lo sviluppo sostenibile implica l'assunzione di una responsabilità comune da parte degli imprenditori, tenuti a conciliare lo sviluppo economico con le esigenze della natura.

Perché possa trattarsi di sviluppo sostenibile occorre che ogni azione sia volta a proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e a garantire l'uso ponderato delle risorse disponibili.

Per questa ragione, occorre procedere ad una preventiva valutazione del rischio associato a qualunque intervento funzionale a favorire uno sviluppo.

Si rafforza, in tal modo, il ruolo sociale che le imprese devono svolgere e che implica l'esercizio di un'attività di impresa non avulso dalla valutazione dell'impatto ambientale.

Tuttavia, se il cittadino contribuisce al processo di “transizione ecologica”, in risposta al principio di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.), anche lo Stato deve “agevolare” l'impresa nello svolgimento di tale processo ed è, in tal caso, che assume un ruolo preponderante la fiscalità di vantaggio.

Bibliografia

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A. Uricchio, Turismo sostenibile e fiscalità circolare, in Rivista Italiana Diritto del turismo, 2019, 27, 340 ss.

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