Riforma processo civile: il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie
04 Gennaio 2023
Premessa
Il legislatore della riforma ha inteso introdurre nel nostro ordinamento un rito unitario e organico valevole per la generalità dei procedimenti contenziosi in materia di persone, minorenni e famiglie, con l'esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità e di adozione dei minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Il d.lgs. n. 149/2022 ha, pertanto, introdotto un nuovo titolo IV-bis nel libro II del codice di procedura civile, a cui è stata attribuita la rubrica “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie". Il nuovo rito unitario è articolato in due distinte fasi processuali, sul modello dell'attuale processo di separazione e di divorzio, con una prima fase diretta alla comparizione personale delle parti e al tentativo di conciliazione (o di mediazione familiare) e una seconda fase diretta, a seguito dell'insuccesso di tale tentativo, all'istruzione della causa e alla pronuncia della sentenza, salva l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti. Il procedimento resta di competenza del tribunale in composizione collegiale, ma con nomina immediata del relatore davanti al quale si svolgeranno entrambe le fasi e con partecipazione obbligatoria del P.M. Alla riforma processuale è stata abbinata una riforma ordinamentale in risposta alle esigenze evidenziate da decenni di individuare un giudice unitario dotato di competenza per tutte le controversie familiari e minorili, così da evitare i non indifferenti problemi determinati dall'attuale sistema di ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni. Il Governo dovrà emanare entro il termine del 31 dicembre 2024 i decreti legislativi attuativi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, un giudice unico e specializzato, competente per tutti i procedimenti “familiari” o di protezione per i minori di età e per i soggetti vulnerabili, attualmente di competenza del Tribunale ordinario, del Tribunale per minorenni e del Giudice Tutelare. La fase introduttiva del giudizio
L'art. 473-bis.11 c.p.c. prevede che tutti i procedimenti in cui debbano essere assunti provvedimenti a tutela del minore spettino alla competenza del tribunale nel cui circondario il minore abbia la residenza abituale. In assenza di figli minori opereranno le disposizioni generali in tema di competenza per territorio (artt. 18 e ss. c.p.c.). La norma prevede altresì che, in caso di trasferimento non autorizzato della residenza del minore, lo stesso non sia idoneo a radicare la competenza del giudice civile presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune di nuova residenza permanendo, per il termine di un anno, la competenza del luogo dove il minore aveva in precedenza la propria residenza abituale. Il legislatore ha mantenuto la scelta del ricorso quale forma dell'atto introduttivo dei giudizi in materia di famiglie, minori e soggetti deboli (art. 473-bis.12 c.p.c.). Il ricorso deve contenere: 1) l'indicazione del giudice e ai riferimenti soggettivi della lite; 2) le indicazioni anagrafiche relative ai minori o ai figli maggiorenni ma bisognosi di protezione; 3) la determinazione e l'oggetto della domanda, nonché la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni; 4) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione. Nel caso in cui il ricorso contenga domande di contributo economico o comunque in presenza di figli minori, è previsto che al ricorso debbano essere allegati: 1) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; 3) degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. L'ultimo comma dell'art. 473-bis.12 c.p.c. dispone che, se il procedimento vede il coinvolgimento di minori, al ricorso deve essere allegata una proposta di piano genitoriale. In particolare, i genitori dovranno indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. L'introduzione nel nostro ordinamento dello strumento del piano genitoriale ha la finalità di favorire l'adozione di decisioni il più aderenti possibile alle esigenze e specificità del nucleo familiare ed il superamento delle regolamentazioni dei tempi di permanenza basate su modelli standardizzati ed astratti. Una volta depositato il ricorso, il presidente provvederà con decreto a nominare il giudice relatore - al quale può delegare la trattazione monocratica del procedimento - e a fissare l'udienza, avvisando e rendendo edotto il convenuto dei termini decadenziali che sono fissati alle sue difese, della necessità di munirsi di un difensore tecnico, potendo godere del patrocinio a spese dello Stato, della necessità di costituirsi entro trenta giorni anteriori l'udienza. Nel decreto di fissazione della udienza dovrà essere contenuta anche l'indicazione che le parti possono avvalersi della mediazione familiare. Su iniziativa dell'attore, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, copia del ricorso e decreto vengono notificati al convenuto, in modo di garantire dalla notifica all'udienza un termine a difesa non inferiore a sessanta giorni, con dilazione ulteriore per i casi in cui la notifica debba essere effettuata all'estero e salvo sanatoria, mediante rinvio della prima udienza, in caso di termine inferiore. Su richiesta della parte ricorrente, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile al diritto o di pregiudizio all'attuazione della misura, è stata prevista la possibilità che il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotti prima della instaurazione del contraddittorio con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari, salvo poi fissare udienza entro quindici giorni nella quale riesaminare la situazione e confermare, modificare o revocare le misure adottate (art. 473-bis.15 c.p.c.). Il convenuto deve costituirsi, mediante deposito di comparsa di risposta, entro il termine assegnato dal presidente (art. 473-bis.16 c.p.c.). Il convenuto deve proporre nella comparsa di costituzione tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le proprie conclusioni. Il convenuto dovrà, altresì, formulare a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio nonché le proprie domande riconvenzionali. Il convenuto, inoltre, deve: 1) indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse e che allo stesso sia allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti; 2) allegare alla comparsa di costituzione la documentazione patrimoniale di cui l'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. in presenza di domande di contributo economico o comunque in presenza di figli minori; 3) allegare una proposta di piano genitoriale in presenza di figli minori. L'attore può depositare entro venti giorni prima dell'udienza una memoria per proporre, a pena di decadenza, le domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e potrà nella stessa memoria modificare e precisare le domande e conclusioni. Di conseguenza il convenuto, mediante memoria da versare in atti entro dieci giorni prima dell'udienza, potrà precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni e, a pena di decadenza, formulare eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenze della domanda riconvenzionale o delle difese dell'attore contenute nella memoria (art. 473-bis.17 c.p.c.). Per quanto attiene alla articolazione dei mezzi di prova, si è deciso di allineare il rito per le persone, per i minorenni e per le relazioni familiari, al modello graduale e differenziato caratterizzante il nuovo rito ordinario, consentendo la formulazione di prove nuove per l'attore nella memoria venti giorni prima dell'udienza e per il convenuto nella memoria dieci giorni prima dell'udienza, con un'ultima facoltà di replica dell'attore, alle prove dedotte dal convenuto, in una memoria da versare in atti cinque giorni prima dell'udienza. Il regime di preclusioni e decadenze per le domande e le eccezioni delle parti previsto dagli artt. 473-bis.14 e 473-bis.17 non opera in riferimento alle domande involgenti diritti indisponibili (art. 473-bis.19 c.p.c.) rispetto alle quali opera il principio rebus sic stantibus. Il legislatore della novella ha, inoltre, ritenuto di disciplinare l'intervento volontario del terzo nei procedimenti in materia di famiglia e persone (art. 473-bis.20 c.p.c.) prevedendo che lo stesso avvenga con le medesime modalità stabilite per la costituzione del convenuto (art. 473-bis.16 c.p.c.) e che il terzo non possa intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio (ad es. nelle azioni di stato). L'art. 473-bis.21 c.p.c. disciplina la prima udienza del nuovo rito unitario configurandola in maniera analoga alla tradizionale udienza presidenziale dei procedimenti di separazione e divorzio. In tale udienza è prevista come necessaria la comparizione personale delle parti salvo gravi e comprovati motivi, con la precisazione che la mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. e nella liquidazione delle spese. All'udienza il giudice deve sentire le parti, e può optare al riguardo, in considerazione della natura della causa e delle particolarità di ogni fattispecie, se scegliere di sentirle congiuntamente ovvero separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori. In tale sede deve tentare, per quanto possibile, la conciliazione ed anche invitare le parti ad avvalersi della mediazione familiare. In caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le parti alla prima udienza, il giudice emetterà i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. In secondo luogo, sempre alla prima udienza, con lo stesso provvedimento, il giudice istruttore ammette i mezzi di prova e fissa l'udienza per la relativa assunzione, da tenersi entro novanta giorni, predisponendo, al contempo il calendario del processo. Il legislatore della riforma ha previsto che la prima udienza di comparizione possa avere un esito anche definitorio in tutti i casi in cui la causa si presenti matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria. In questo caso, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, si riserva di riferire al collegio per la decisione. Il reclamo avverso i provvedimenti provvisori e avverso i provvedimenti emessi in corso di causa
Il nuovo art 473-bis.24 c.p.c. disciplina il rimedio del reclamo nei confronti dei provvedimenti temporanei assunti in prima udienza prevedendo che lo stesso va proposto dinanzi alla Corte di Appello entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Il legislatore, nell'ottica di garantire un coordinamento tra il rimedio della modifica dei provvedimenti provvisori e quello del reclamo avverso i medesimi, ha chiarito che eventuali circostanze sopravvenute devono essere fatte valere davanti al giudice di merito. Pertanto, ove la parte lamenti errori di valutazione da parte del giudice istruttore su fatti portati alla sua conoscenza dovrà proporre reclamo avanti alla Corte d'Appello; qualora, invece, affermi l'esistenza di circostanze sopravvenute o anche di fatti preesistenti di cui, però, si sia acquisita conoscenza successivamente dovrà richiedere al giudice istruttore la revoca o la modifica dei provvedimenti provvisori. Il secondo comma dell'art 473-bis.24 c.p.c. ha introdotto la possibilità di proporre reclamo anche «contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori». Trattasi di una fondamentale novità della riforma atteso che la giurisprudenza è stata sinora assolutamente ferma nel ritenere che i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili poiché l'effettività della tutela delle posizioni soggettive risulta garantita dalla modificabilità, a richiesta di parte, sia in corso di causa che all'esito della decisione definitiva (Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2018, n. 11279; Cass. civ., sez. VI, 4 luglio 2014, n. 15416). Altra significativa novità è la previsione della regolamentazione delle spese di lite della fase di reclamo da parte della Corte di Appello atteso che costituisce principio pacifico nell'attuale giurisprudenza che il giudice del reclamo non deve statuire sulle spese del procedimento in quanto, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle spese con la sentenza (Cass. civ., sez. VI, 27 giugno 2022, n. 20585). La fase decisoria
Il passaggio alla fase decisoria e conclusiva può aversi sia all'esito dello svolgimento dell'attività istruttoria sui fatti di causa, sia all'esito della prima udienza qualora la causa sia matura per la decisione. Nella prima ipotesi, disciplinata dall'art. 473-bis.28 c.p.c., una volta esaurita l'istruzione il giudice relatore fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termini comuni per le attività difensive finali, ovvero: 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni; 2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 3) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica. All'udienza la causa viene rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio, che dovrà pronunciarsi con sentenza nei successivi sessanta giorni. Nella seconda ipotesi, disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c., il giudice relatore all'esito della prima udienza, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti provvisori ed urgenti e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio per la decisione. Riferimenti
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