L'art. 473-bis.11 c.p.c. prevede che tutti i procedimenti in cui debbano essere assunti provvedimenti a tutela del minore spettino alla competenza del tribunale nel cui circondario il minore abbia la residenza abituale.
In assenza di figli minori opereranno le disposizioni generali in tema di competenza per territorio (artt. 18 e ss. c.p.c.).
La norma prevede altresì che, in caso di trasferimento non autorizzato della residenza del minore, lo stesso non sia idoneo a radicare la competenza del giudice civile presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune di nuova residenza permanendo, per il termine di un anno, la competenza del luogo dove il minore aveva in precedenza la propria residenza abituale.
Il legislatore ha mantenuto la scelta del ricorso quale forma dell'atto introduttivo dei giudizi in materia di famiglie, minori e soggetti deboli (art. 473-bis.12 c.p.c.).
Il ricorso deve contenere: 1) l'indicazione del giudice e ai riferimenti soggettivi della lite; 2) le indicazioni anagrafiche relative ai minori o ai figli maggiorenni ma bisognosi di protezione; 3) la determinazione e l'oggetto della domanda, nonché la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni; 4) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
Nel caso in cui il ricorso contenga domande di contributo economico o comunque in presenza di figli minori, è previsto che al ricorso debbano essere allegati: 1) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; 3) degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
L'ultimo comma dell'art. 473-bis.12 c.p.c. dispone che, se il procedimento vede il coinvolgimento di minori, al ricorso deve essere allegata una proposta di piano genitoriale. In particolare, i genitori dovranno indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. L'introduzione nel nostro ordinamento dello strumento del piano genitoriale ha la finalità di favorire l'adozione di decisioni il più aderenti possibile alle esigenze e specificità del nucleo familiare ed il superamento delle regolamentazioni dei tempi di permanenza basate su modelli standardizzati ed astratti.
Una volta depositato il ricorso, il presidente provvederà con decreto a nominare il giudice relatore - al quale può delegare la trattazione monocratica del procedimento - e a fissare l'udienza, avvisando e rendendo edotto il convenuto dei termini decadenziali che sono fissati alle sue difese, della necessità di munirsi di un difensore tecnico, potendo godere del patrocinio a spese dello Stato, della necessità di costituirsi entro trenta giorni anteriori l'udienza. Nel decreto di fissazione della udienza dovrà essere contenuta anche l'indicazione che le parti possono avvalersi della mediazione familiare.
Su iniziativa dell'attore, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, copia del ricorso e decreto vengono notificati al convenuto, in modo di garantire dalla notifica all'udienza un termine a difesa non inferiore a sessanta giorni, con dilazione ulteriore per i casi in cui la notifica debba essere effettuata all'estero e salvo sanatoria, mediante rinvio della prima udienza, in caso di termine inferiore.
Su richiesta della parte ricorrente, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile al diritto o di pregiudizio all'attuazione della misura, è stata prevista la possibilità che il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotti prima della instaurazione del contraddittorio con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari, salvo poi fissare udienza entro quindici giorni nella quale riesaminare la situazione e confermare, modificare o revocare le misure adottate (art. 473-bis.15 c.p.c.).
Il convenuto deve costituirsi, mediante deposito di comparsa di risposta, entro il termine assegnato dal presidente (art. 473-bis.16 c.p.c.).
Il convenuto deve proporre nella comparsa di costituzione tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le proprie conclusioni. Il convenuto dovrà, altresì, formulare a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio nonché le proprie domande riconvenzionali.
Il convenuto, inoltre, deve: 1) indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse e che allo stesso sia allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti; 2) allegare alla comparsa di costituzione la documentazione patrimoniale di cui l'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. in presenza di domande di contributo economico o comunque in presenza di figli minori; 3) allegare una proposta di piano genitoriale in presenza di figli minori.
L'attore può depositare entro venti giorni prima dell'udienza una memoria per proporre, a pena di decadenza, le domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e potrà nella stessa memoria modificare e precisare le domande e conclusioni. Di conseguenza il convenuto, mediante memoria da versare in atti entro dieci giorni prima dell'udienza, potrà precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni e, a pena di decadenza, formulare eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenze della domanda riconvenzionale o delle difese dell'attore contenute nella memoria (art. 473-bis.17 c.p.c.).
Per quanto attiene alla articolazione dei mezzi di prova, si è deciso di allineare il rito per le persone, per i minorenni e per le relazioni familiari, al modello graduale e differenziato caratterizzante il nuovo rito ordinario, consentendo la formulazione di prove nuove per l'attore nella memoria venti giorni prima dell'udienza e per il convenuto nella memoria dieci giorni prima dell'udienza, con un'ultima facoltà di replica dell'attore, alle prove dedotte dal convenuto, in una memoria da versare in atti cinque giorni prima dell'udienza.
Il regime di preclusioni e decadenze per le domande e le eccezioni delle parti previsto dagli artt. 473-bis.14 e 473-bis.17 non opera in riferimento alle domande involgenti diritti indisponibili (art. 473-bis.19 c.p.c.) rispetto alle quali opera il principio rebus sic stantibus.
Il legislatore della novella ha, inoltre, ritenuto di disciplinare l'intervento volontario del terzo nei procedimenti in materia di famiglia e persone (art. 473-bis.20 c.p.c.) prevedendo che lo stesso avvenga con le medesime modalità stabilite per la costituzione del convenuto (art. 473-bis.16 c.p.c.) e che il terzo non possa intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio (ad es. nelle azioni di stato).