Concessione di un termine per il deposito dell'accordo di ristrutturazione

La Redazione
04 Gennaio 2023

Un articolato provvedimento del Tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento di omologa degli accordi di ristrutturazione (art. 57 CCII).

Nel caso sottoposto al Tribunale di Roma la fase prenotativa si chiude con il deposito di un ricorso per omologa di un accordo di ristrutturazione, nei termini indicati dal tribunale.

Il debitore precisa che esiste un accordo tra le parti, ma manca un elemento esterno all'accordo costituito da un'autorizzazione ministeriale, resa la quale l'accordo può essere formalizzato, ma senza la quale non può procedersi alla sua sottoscrizione. Il termine prenotativo è stato dunque rispettato, sia pure in modo incompleto per cui il Tribunale ritiene di concedere un termine per il deposito di tale accordo.

La possibilità di concedere un termine per integrazioni e/o chiarimenti non è contemplata da alcuna norma con riferimento al procedimento per omologa degli accordi di ristrutturazione, tuttavia precisa il tribunale:

- che tale facoltà è prevista nel procedimento finalizzato all'apertura del concordato preventivo;

- che il tribunale ha il potere di segnalare, prima del provvedimento conclusivo, eventuali mancanze per consentirne il superamento;

- che nella vigenza della legge fallimentare (nella quale parimenti non era prevista tale possibilità) è sempre stato riconosciuto al Tribunale tale potere (ad esempio in Trib. Milano 3 giugno 2021).

Il tribunale concede quindi un termine per depositare l'accordo con il creditore, in tal modo sarà anche medio tempore scaduto il termine per depositare eventuali atti di opposizione all'omologazione da parte dei creditori.

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